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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16827/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserriefte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 7/07/2021, nella parte in cui rigettava l'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo dal 20 ottobre 2018 al 19 aprile 2019.

2. Avverso tale provvedimento Cannata propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo vizio e/o assenza di motivazione.

La difesa si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo, per avere Cannata posto in essere un reato di evasione e una conseguente inosservanza di provvedimenti del Giudice come da "nota della Questura di Siracusa".

Rileva che: - in atti non vi è alcuna nota della Questura di Siracusa; - inoltre, in relazione a detto periodo, risulta esservi stata la segnalazione di un'evasione (del 27 dicembre 2018) per la quale è intervenuta sentenza assolutoria; - il rigetto è stato, quindi, disposto in assenza di riferimenti precisi a dati fattuali.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano per tutte: Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, con riguardo proprio ad una denuncia per evasione dagli arresti domiciliari; Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 - dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio).

Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991).

Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990).

La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi.

1.2. Nel caso in esame, è la stessa ordinanza impugnata che dà atto che per l'evasione, «contestata come commessa il 27 dicembre 2018, il reo è stato assolto con sentenza del Tribunale di Siracusa in data 23 febbraio 2022».

Ed è la medesima ordinanza che, con riguardo al periodo per il quale rigetta il reclamo relativo alla liberazione anticipata (20 ottobre 2018 - 19 aprile 2019), riferisce di una nota della Questura di Siracusa, da cui emergerebbe la segnalazione «per i reati di evasione e inosservanza di provvedimenti del giudice [...]», non approfondendo l'entità dell'evasione e non specificando se si tratti di evasione diversa da quella già indicata e in che cosa si concreterebbe detta inosservanza (limitandosi ad affermare che poco rileverebbe il mancato funzionamento del dispositivo elettronico dedotto col reclamo).

2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserriefte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 7/07/2021, nella parte in cui rigettava l'istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo dal 20 ottobre 2018 al 19 aprile 2019. 2. Avverso tale provvedimento Cannata propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo vizio e/o assenza di motivazione. La difesa si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo, per avere Cannata posto in essere un reato di evasione e una conseguente inosservanza di provvedimenti del Giudice come da "nota della Questura di Siracusa". Rileva che: - in atti non vi è alcuna nota della Questura di Siracusa; - inoltre, in relazione a detto periodo, risulta esservi stata la segnalazione di un'evasione (del 27 dicembre 2018) per la quale è intervenuta sentenza assolutoria; - il rigetto è stato, quindi, disposto in assenza di riferimenti precisi a dati fattuali. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano per tutte: Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, con riguardo proprio ad una denuncia per evasione dagli arresti domiciliari; Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 - dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. 1.2. Nel caso in esame, è la stessa ordinanza impugnata che dà atto che per l'evasione, «contestata come commessa il 27 dicembre 2018, il reo è stato assolto con sentenza del Tribunale di Siracusa in data 23 febbraio 2022». Ed è la medesima ordinanza che, con riguardo al periodo per il quale rigetta il reclamo relativo alla liberazione anticipata (20 ottobre 2018 - 19 aprile 2019), riferisce di una nota della Questura di Siracusa, da cui emergerebbe la segnalazione «per i reati di evasione e inosservanza di provvedimenti del giudice [...]», non approfondendo l'entità dell'evasione e non specificando se si tratti di evasione diversa da quella già indicata e in che cosa si concreterebbe detta inosservanza (limitandosi ad affermare che poco rileverebbe il mancato funzionamento del dispositivo elettronico dedotto col reclamo). 2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così de
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