Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25180/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rte d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], che ha presentato memoria, propone ricorso per Cassazionecontro la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunziata in sede di rinviodisposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 23 novembre 2023.Il primo motivo deduce il vizio di violazione della legge processuale in relazioneall’articolo 627 comma tre cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, quanto allamancata concessione della sospensione condizionale della pena che per i giudicisarebbe legittimata dal cumulo di pena, giustificativa del superamento dei limitidi legge per la concessione del beneficio.

Si rappresenta che il cumulo sarebbesbagliato perché andava considerata la sola pena erogata nel giudizio appellatoperché non vi sarebbe stata concessione di sospensione condizionale per laprima condanna.

Il motivo è inammissibile, atteso che al di là della erroneadeduzione della non calcolabilità della pena precedente non oggetto disospensione condizionale ( come emergente anche dal principio di dirittorichiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio)non si confuta l’ulteriore motivo di diniego relativo alla insussistenza di unapositiva prognosi a favore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e, evidenziandoche nella precedente condanna il ricorrente non avrebbe usufruito del beneficiodella sospensione condizionale della pena, si richiama l’art. 164 cod. pen. persostenere che alla luce dello stesso la sospensione condizionale andrebbenecessariamente concessa a favore di chi non ne abbia usufruito in occasionedella precedente condanna.

Inoltre, il giudice non avrebbe formulato alcunamotivazione della implicita prognosi negativa.Di contro, il comportamento dell’imputato tenuto dopo i fatti qui ascritti sarebbemeritevole, dovendosi escludere che sia quindi portatore di capacitàdelinquenziale.Il motivo è inammissibile, sia perché reitera le censure non fondate di cui alprimo motivo sia perché deduce una necessaria concessione del beneficio inparola in ragione della sua mancata concessione con la prima condanna senzaalcun supporto deducibile dall’invocato articolo 164 cod. pen. sia perché alfineformula una rivalutazione del merito del giudizio di prognosi che la Corte hacoerentemente spiegato anche alla luce del precedente proscioglimento ex art.131 bis cod. pen. (oltre che della precedente condanna).Con il terzo motivo si lamenta anche la mancata applicazione delle attenuantigeneriche.

Sarebbe mancata ogni valutazione da parte dei giudici di appello inquanto si sarebbero limitati ad asserire che non sarebbe ravvisabile alcunelemento degno di apprezzamento, tenuto conto dell'entità del fatto e dellapersonalità dell'imputato alla luce dei precedenti a suo carico.

Si aggiunge chequanto al precedente episodio a carico risalente a circa 10 anni prima esso nonsarebbe stato ritenuto rilevante al fine della recidivaLa motivazione e' congrua fondandosi sui profili prima citati oltre chedall'occultamento di cocaina in un pubblico esercizio.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], che ha presentato memoria, propone ricorso per Cassazionecontro la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunziata in sede di rinviodisposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 23 novembre 2023.Il primo motivo deduce il vizio di violazione della legge processuale in relazioneall’articolo 627 comma tre cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, quanto allamancata concessione della sospensione condizionale della pena che per i giudicisarebbe legittimata dal cumulo di pena, giustificativa del superamento dei limitidi legge per la concessione del beneficio. Si rappresenta che il cumulo sarebbesbagliato perché andava considerata la sola pena erogata nel giudizio appellatoperché non vi sarebbe stata concessione di sospensione condizionale per laprima condanna. Il motivo è inammissibile, atteso che al di là della erroneadeduzione della non calcolabilità della pena precedente non oggetto disospensione condizionale ( come emergente anche dal principio di dirittorichiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio)non si confuta l’ulteriore motivo di diniego relativo alla insussistenza di unapositiva prognosi a favore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e, evidenziandoche nella precedente condanna il ricorrente non avrebbe usufruito del beneficiodella sospensione condizionale della pena, si richiama l’art. 164 cod. pen. persostenere che alla luce dello stesso la sospensione condizionale andrebbenecessariamente concessa a favore di chi non ne abbia usufruito in occasionedella precedente condanna. Inoltre, il giudice non avrebbe formulato alcunamotivazione della implicita prognosi negativa.Di contro, il comportamento dell’imputato tenuto dopo i fatti qui ascritti sarebbemeritevole, dovendosi escludere che sia quindi portatore di capacitàdelinquenziale.Il motivo è inammissibile, sia perché reitera le censure non fondate di cui alprimo motivo sia perché deduce una necessaria concessione del beneficio inparola in ragione della sua mancata concessione con la prima condanna senzaalcun supporto deducibile dall’invocato articolo 164 cod. pen. sia perché alfineformula una rivalutazione del merito del giudizio di prognosi che la Corte hacoerentemente spiegato anche alla luce del precedente proscioglimento ex art.131 bis cod. pen. (oltre che della precedente condanna).Con il terzo motivo si lamenta anche la mancata applicazione delle attenuantigeneriche. Sarebbe mancata ogni valutazione da parte dei giudici di appello inquanto si sarebbero limitati ad asserire che non sarebbe ravvisabile alcunelemento degno di apprezzamento, tenuto conto dell'entità del fatto e dellapersonalità dell'imputato alla luce dei precedenti a suo carico. Si aggiunge chequanto al precedente episodio a carico risalente a circa 10 anni prima esso nonsarebbe stato ritenuto rilevante al fine della recidivaLa motivazione e' congrua fondandosi sui profili prima citati oltre chedall'occultamento di cocaina in un pubblico esercizio.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25180/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris