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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27113/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 10/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 10.11.2025, la Corte d'appello di Napoli ha provveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena fissata con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], previo riconoscimento di una porzione di pena espiata sine titulo.

I giudici premettono che con sentenza della Corte di appello di Napoli del 2.10.2024 (irrevocabile il 5.6.2025) la [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Napoli del 20.10.2009(irrevocabile il 13.7.2011) e con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.6.2004 (e irrevocabile il 13.4.2005), è stata condannata alla pena di quattordici anni e sei mesi di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata della durata di tre anni.

Nella sentenza del 16.6.2004, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta consumato fino al 16.5.2003 e nella sentenza del 2.10.2024 il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta consumato dal 2012 fino al 7.8.2021.

Il Procuratore generale - rileva l'ordinanza - ha computato il pre-sofferto ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e, per quanto riguarda la detenzione sofferta dal 14.6.2001 al 22.12.2007, ha conteggiato soltanto due anni per i fatti di cui alla sentenza del 16.6.2004, pari alla pena applicata quale aumento in continuazione per i fatti della sentenza del 2024.

Per quanto riguarda i reati di cui alla sentenza del 20.10.2009, il Procuratore generale ha imputato interamente la detenzione dal 22.12.2007 al 21.12.2009 alla pena di eguale entità che è stata applicata in aumento per la continuazione alla pena di cui alla sentenza del 2024.

La difesa ha contestato la mancata imputazione della intera detenzione intercorsa dal 15.6.2003 al 29.12.2007, pari a quattro anni, sei mesi e undici giorni di reclusione.

La Corte d'appello ha ritenuto l'istanza infondata, premettendo che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia subita per reato diverso al dato cronologico che sia successiva alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Ha rimarcato che il principio trova applicazione nel caso in cui il c.d. credito di pena si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione tra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati, il reato continuato deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, così da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione sine titulo.

Il riconoscimento della continuazione non comporta che la differenza di pena conseguente a tale riconoscimento sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire e, quindi, anche in tale ipotesi trova applicazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Con riferimento ai reati permanenti per la cui struttura non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori all'esecuzione dello stato detentivo sine titulo, la Corte territoriale ha considerato che è frequente nella prassi giudiziaria l'instaurazione di giudizi di cognizione frazionati su singoli segmenti della stessa condotta giuridica.

In questi casi, il reato permanente si interrompe anche a seguito dell'accertamento della responsabilità penale del reo, frantumando l'unità del reato permanente e dando luogo a più 2delitti distinti e autonomi, ancorché omologhi.

L'interruzione giudiziale della permanenza coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado, ma solo nei casi di contestazione aperta, in cui la sentenza di primo grado costituisce anche il termine a partire dal quale le condotte del reo non sono più coperte dal ne bis in idem.

Nel caso di contestazione chiusa, invece, il momento a partire dal quale si registra l'interruzione giudiziale della permanenza coincide con il termine finale della condotta contestata dal pubblico ministero: le condotte successive, dunque, integrano reati autonomi rispetto a quello oggetto di contestazione.

Di conseguenza, la tesi difensiva che evidenzia la natura ontologicamente unitaria del fatto posto a base di diversi delitti di associazione mafiosa contestati all'imputata è infondata, perché l'attuale sistema prevede espressamente che le medesime condotte, realizzate in un diverso periodo di tempo, si scindono giudizialmente in fattispecie diverse.

La scissione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale e, dunque, è costituzionalmente legittima anche l'applicazione dello sbarramento normativo alla fungibilità della pena previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ai reati permanenti riuniti in continuazione.

Anche in questi casi, cioè, occorre scindere i reati permanenti in continuazione, allo scopo di verificare se risultino commessi prima della detenzione sofferta.

Per questo motivo - ha concluso la Corte d'appello - la detenzione della [OSCURATO:PERSONA] non è stata interamente computata dal procuratore generale, che ha correttamente applicato l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

L'unitarietà ontologica del reato giudicato con tre sentenze diverse è stata ritenuta dal giudice della cognizione con la sentenza del 2024, mentre solo in fase di esecuzione si è determinato il frazionamento del reato.

L'ordinanza impugnata ha confuso il frazionamento processuale del reato unico con la diversità ontologica dei reati.

Invece, in cognizione è stata esplicitamente riconosciuta l'ininterrotta permanenza del vincolo associativo e sono stati espressamente e formalmente esclusi fenomeni interruttivi o scissioni della condotta per cui si potesse ritenere di essere in presenza di plurimi reati anziché di un unico reato.

Ebbene, il giudice dell'esecuzione non si è confrontato con il decisum del giudice della cognizione e ha errato nell'interpretazione della nozione di "stesso o altro reato" dell'art. 657 cod. proc. pen. 3L'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. prevede la possibilità di detrazione della custodia subita per un altro reato, purché sia stato commesso prima della custodia stessa.

Di questo principio, il giudice dell'esecuzione ha fatto un'applicazione formalistica al reato associativo, attribuendogli la qualifica di reato diverso.

La Corte di appello ha evocato la sentenza n. 53/2018 della Corte costituzionale, ma non ha preso in considerazione la distinzione tra "reato" e "fatto".

L'art. 657 cod. proc. pen. si riferisce al reato, ciò che impone di considerare che il divieto di imputazione del presofferto opera solo se si è in presenza di più reati diversi e non in presenza di più fatti storici contenuti nel medesimo reato.

Nel caso di specie, le sentenze di cognizione hanno giudicato più fatti di uno stesso reato, con la conseguenza che non è operativo il divieto di cui al comma 4 dello stesso art. 657 cod. proc. pen.

Il reato associativo può essere scomposto in più giudicati nella fase della cognizione, per consentire la celebrazione di un processo con una imputazione determinata anche temporalmente.

Questo problema si pone soprattutto quando la contestazione è aperta, caso nel quale per fictio iuris si fa risalire la cessazione della condotta alla data della sentenza di primo grado.

La questione proposta è se questa scomposizione può essere trasferita anche in sede esecutiva.

La fictio della scissione non può mutare la natura del reato ai fini del computo della pena: il reato permanente resta un unicum giuridico e la detenzione sofferta, pertanto, non è anteriore a un nuovo reato, ma è concomitante a una frazione dello stesso reato permanente unitariamente considerato.

La Corte d'appello ha omesso di confrontarsi sulla dedotta distinzione «fatto/reato», ritenendo legittima la scissione ai fini del divieto del bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che parla di "fatto": ma ciò non autorizza a estendere questa interpretazione al divieto di attribuzione di pena di cui all'art. 657 cod. proc. pen. che parla di "reato". 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione La Corte d'appello ha stravolto il giudicato di cognizione, fase nella quale era stato accertato che non vi erano stati fenomeni interruttivi del fatto storico, e ha affermato che la pronuncia di più sentenze per lo stesso reato determina un'interruzione giudiziale della condotta e frantuma l'unità del reato permanente, dando luogo a delitti distinti.

Se la ratio del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è quella di evitare che il reo commetta nuovi reati sapendo di avere un credito di carcere pregresso, tale rischio non esiste nel caso del riconoscimento della unicità del reato 4permanente.

Nel caso di specie, a stare all'interpretazione della Corte di appello, la ricorrente avrebbe espiato sine titulo quattro anni e sei mesi di reclusione. 2.3 Con il terzo motivo, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che per il reato unico, giudicato con separati giudizi per frazioni della medesima condotta, il giudice nel computare la pena unica per l'intera condotta non possa computare la custodia presofferta.

È irragionevole applicare, in violazione dell'art. 3 Cost., il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. nel caso del reato permanente che il giudice della cognizione abbia espressamente considerato unico, allo stesso modo che nel caso della pluralità di reati commessi in tempi diversi.

Mentre per reati diversi il divieto di «credito di pena» ha una ratio preventiva, per il reato permanente la scissione è dovuta a casualità processuali che non sono nella disponibilità dell'imputato.

L'applicazione indiscriminata del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. determina una ingiustificata disparità di trattamento tra chi viene giudicato in un unico processo per un lungo periodo di reato permanente e chi invece subisca processi frazionati nel tempo per un periodo minore.

In tal modo, si rimette all'iniziativa del pubblico ministero titolare dell'azione penale la scelta di frazionare le condotte, senza che il giudice possa correggere tale anomalia, pur quando determini una pena unitaria.

Tale interpretazione legittima un'espiazione di pena "a vuoto", contraria agli artt. 13 e 27 Cost.

La pena non deve mai perdere la sua funzione rieducativa e il suo requisito di proporzionalità e il potere punitivo dello Stato non si può estendere fino a privare il cittadino della libertà personale per un tempo superiore a quello determinato dal giudice per un reato permanente unico.

È ciò che si è verificato nel caso di specie, perché, a fronte di una condanna a quattordici anni e sei mesi di reclusione, la condannata espierà complessivamente diciannove anni di reclusione.

3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto rinnova motivi già dedotti dinanzi alla Corte d'Appello, che ha per contro fornito in merito una risposta completa e adeguata, priva di vizi logici.

4. In data 5.4.2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria di replica. 5CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.

1. I primi due motivi, che attengono entrambi sostanzialmente alla questione dell'applicabilità dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ai reati permanenti, possono essere trattati congiuntamente.

L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Ciò vuol dire che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, soggetto all'unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessi successivamente, con evidente violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferti sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita soltanto a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo.

In particolare, nell'ipotesi di reato permanente (quale è il delitto di associazione di tipo mafioso), che ha ontologicamente e giuridicamente una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo e, di conseguenza, non può ritenersi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa (Sez. 1, n. 40329 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pmt in proc.

Onorato, Rv. 257600 - 01; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342 - 01) Pertanto, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 25/5/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 - 01; Sez. 1, n. 17829 del 10/2/2008, P.G. in proc.

Prokopchyk, Rv. 240288-01; da ultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiamnnetta, Rv. 287785 - 01).

Peraltro, nel caso di specie la porzione di presofferto rimasta esclusa dal computo riguarda un periodo - quello dal 16.5.2003 al 22.12.2007 - per il quale non risulta né dall'ordinanza impugnata, né dal ricorso, che sia intervenuta condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo che si assume unitario e permanente. 6Il ricorso sostiene che in pratica non c'è stata una cesura nella "unitarietà ontologica del reato giudicato".

Ma, in realtà, una cesura c'è stata, tanto è vero che si è posto un problema di custodia cautelare subita sine titulo: una parte della detenzione intermedia è stata sofferta in un periodo non coperto dalla contestazione di reato associativo esitata in una condanna in sede di cognizione.

Dunque, la questione non riguarda la interruzione del reato permanente per effetto della sentenza di condanna di primo grado, bensì il difetto di condanna stessa nel periodo dal 16.5.2003 al 22.12.2007.

Per quanto espone lo stesso ricorso, la più recente sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle tre sentenze di condanna della [OSCURATO:PERSONA] si limita a registrare in generale che nel periodo temporale intercorso tra le condotte di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicate con le due prime e precedenti sentenze non vi sono stati fenomeni tali da determinare lo scioglimento dell'originaria associazione camorristica cui apparteneva la [OSCURATO:PERSONA].

Ma si tratta di una osservazione evidentemente funzionale a riconoscere che tra le diverse condotte associative ascritte alla ricorrente potesse essere ravvisabile la originaria unicità del disegno criminoso, il che non equivale affatto a dire che la condotta della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di condanne relative a periodi temporali non interessati da soluzioni di continuità, si fosse protratta nel tempo senza cessazione della permanenza.

La circostanza che l'associazione a delinquere costituisca un reato permanente non significa che chi nel corso della permanenza ponga in essere una condotta individuale di adesione all'associazione risponda necessariamente dell'unico reato permanente anche per i periodi di operatività del sodalizio cui personalmente non ha partecipato.

Ne consegue che, in assenza di una condanna in sede di cognizione per un intervallo temporale che pure è compreso tra due periodi di permanenza dell'associazione a delinquere in relazione a cui il soggetto ha riportato condanna, non si può ritenere in sede di esecuzione che il condannato sia autore del reato permanente anche per periodi in cui non è stato provato che sia rimasto operoso nell'associazione.

Qui non si intende ignorare che l'associato sia punibile per il solo suo atto di associazione e che il rapporto associativo possa continuare persino in caso di impedimento individuale.

Si intende più semplicemente osservare che il giudice dell'esecuzione non può, sostituendo la propria valutazione a quella dei giudici della cognizione, ritenere che l'associato risponda dell'unico reato permanente anche per periodi in cui non è stato provato con sentenza irrevocabile di condanna 7che avesse fatto confluire la propria condotta individuale in quella plurisoggettiva dell'associazione a delinquere.

Di conseguenza, non si può fare applicazione - come sostanzialmente afferma il ricorso quando sostiene che non si sia in presenza di un altro reato, ma di più fatti contenuti nel medesimo reato - del comma 1 dell'art. 657 cod. proc. pen., il cui presupposto è che la custodia cautelare sia stata sofferta per lo stesso reato o per altro reato precedente.

Correttamente, invece, il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione del comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen., pervenendo ad una soluzione non censura bile.

I primi due motivi, pertanto, devono essere disattesi.

2. Quanto al terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente è stata sostanzialmente già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2017, che ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen.

In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che, in assenza di qualsiasi indicazione normativa contraria, la conclusione secondo cui l'istituto della fungibilità della pena opera solo quando la carcerazione sine titulo intervenga dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire «non soffre eccezioni neppure ... nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo: fermo restando che - secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - nei reati permanenti (quali appunto quelli associativi) l'anteriorità del reato alla carcerazione ingiustamente sofferta deve essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio».

Di conseguenza, il giudice delle leggi ha ribadito che solo ove il giudice dell'esecuzione verifica, con l'ovvio vincolo del rispetto delle valutazioni e degli accertamenti già operati dal giudice della cognizione ormai coperti dal giudicato, «che il reato associativo, con pena da espiare, è stato commesso ... in epoca anteriore alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine dell'associazione, egli deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento».

Si tratta di affermazione tuttora rispondente alla ratio del limite temporale previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., «legata, per un verso, all'esigenza di evitare che il pregresso periodo di carcerazione ingiusta si traduca in una "riserva di impunità" per futuri reati, e dunque in uno stimolo a delinquere; per altro verso, alla considerazione che una pena anticipata rispetto al reato è inidonea ad 8assolvere funzioni di prevenzione speciale e di rieducazione (sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988)».

Anche il terzo motivo, pertanto, è infondato.

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 10/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 10.11.2025, la Corte d'appello di Napoli ha provveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena fissata con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], previo riconoscimento di una porzione di pena espiata sine titulo. I giudici premettono che con sentenza della Corte di appello di Napoli del 2.10.2024 (irrevocabile il 5.6.2025) la [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Napoli del 20.10.2009(irrevocabile il 13.7.2011) e con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.6.2004 (e irrevocabile il 13.4.2005), è stata condannata alla pena di quattordici anni e sei mesi di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata della durata di tre anni. Nella sentenza del 16.6.2004, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta consumato fino al 16.5.2003 e nella sentenza del 2.10.2024 il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta consumato dal 2012 fino al 7.8.2021. Il Procuratore generale - rileva l'ordinanza - ha computato il pre-sofferto ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e, per quanto riguarda la detenzione sofferta dal 14.6.2001 al 22.12.2007, ha conteggiato soltanto due anni per i fatti di cui alla sentenza del 16.6.2004, pari alla pena applicata quale aumento in continuazione per i fatti della sentenza del 2024. Per quanto riguarda i reati di cui alla sentenza del 20.10.2009, il Procuratore generale ha imputato interamente la detenzione dal 22.12.2007 al 21.12.2009 alla pena di eguale entità che è stata applicata in aumento per la continuazione alla pena di cui alla sentenza del 2024. La difesa ha contestato la mancata imputazione della intera detenzione intercorsa dal 15.6.2003 al 29.12.2007, pari a quattro anni, sei mesi e undici giorni di reclusione. La Corte d'appello ha ritenuto l'istanza infondata, premettendo che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia subita per reato diverso al dato cronologico che sia successiva alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Ha rimarcato che il principio trova applicazione nel caso in cui il c.d. credito di pena si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione tra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati, il reato continuato deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, così da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione sine titulo. Il riconoscimento della continuazione non comporta che la differenza di pena conseguente a tale riconoscimento sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire e, quindi, anche in tale ipotesi trova applicazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Con riferimento ai reati permanenti per la cui struttura non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori all'esecuzione dello stato detentivo sine titulo, la Corte territoriale ha considerato che è frequente nella prassi giudiziaria l'instaurazione di giudizi di cognizione frazionati su singoli segmenti della stessa condotta giuridica. In questi casi, il reato permanente si interrompe anche a seguito dell'accertamento della responsabilità penale del reo, frantumando l'unità del reato permanente e dando luogo a più 2delitti distinti e autonomi, ancorché omologhi. L'interruzione giudiziale della permanenza coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado, ma solo nei casi di contestazione aperta, in cui la sentenza di primo grado costituisce anche il termine a partire dal quale le condotte del reo non sono più coperte dal ne bis in idem. Nel caso di contestazione chiusa, invece, il momento a partire dal quale si registra l'interruzione giudiziale della permanenza coincide con il termine finale della condotta contestata dal pubblico ministero: le condotte successive, dunque, integrano reati autonomi rispetto a quello oggetto di contestazione. Di conseguenza, la tesi difensiva che evidenzia la natura ontologicamente unitaria del fatto posto a base di diversi delitti di associazione mafiosa contestati all'imputata è infondata, perché l'attuale sistema prevede espressamente che le medesime condotte, realizzate in un diverso periodo di tempo, si scindono giudizialmente in fattispecie diverse. La scissione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale e, dunque, è costituzionalmente legittima anche l'applicazione dello sbarramento normativo alla fungibilità della pena previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ai reati permanenti riuniti in continuazione. Anche in questi casi, cioè, occorre scindere i reati permanenti in continuazione, allo scopo di verificare se risultino commessi prima della detenzione sofferta. Per questo motivo - ha concluso la Corte d'appello - la detenzione della [OSCURATO:PERSONA] non è stata interamente computata dal procuratore generale, che ha correttamente applicato l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. L'unitarietà ontologica del reato giudicato con tre sentenze diverse è stata ritenuta dal giudice della cognizione con la sentenza del 2024, mentre solo in fase di esecuzione si è determinato il frazionamento del reato. L'ordinanza impugnata ha confuso il frazionamento processuale del reato unico con la diversità ontologica dei reati. Invece, in cognizione è stata esplicitamente riconosciuta l'ininterrotta permanenza del vincolo associativo e sono stati espressamente e formalmente esclusi fenomeni interruttivi o scissioni della condotta per cui si potesse ritenere di essere in presenza di plurimi reati anziché di un unico reato. Ebbene, il giudice dell'esecuzione non si è confrontato con il decisum del giudice della cognizione e ha errato nell'interpretazione della nozione di "stesso o altro reato" dell'art. 657 cod. proc. pen. 3L'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. prevede la possibilità di detrazione della custodia subita per un altro reato, purché sia stato commesso prima della custodia stessa. Di questo principio, il giudice dell'esecuzione ha fatto un'applicazione formalistica al reato associativo, attribuendogli la qualifica di reato diverso. La Corte di appello ha evocato la sentenza n. 53/2018 della Corte costituzionale, ma non ha preso in considerazione la distinzione tra "reato" e "fatto". L'art. 657 cod. proc. pen. si riferisce al reato, ciò che impone di considerare che il divieto di imputazione del presofferto opera solo se si è in presenza di più reati diversi e non in presenza di più fatti storici contenuti nel medesimo reato. Nel caso di specie, le sentenze di cognizione hanno giudicato più fatti di uno stesso reato, con la conseguenza che non è operativo il divieto di cui al comma 4 dello stesso art. 657 cod. proc. pen. Il reato associativo può essere scomposto in più giudicati nella fase della cognizione, per consentire la celebrazione di un processo con una imputazione determinata anche temporalmente. Questo problema si pone soprattutto quando la contestazione è aperta, caso nel quale per fictio iuris si fa risalire la cessazione della condotta alla data della sentenza di primo grado. La questione proposta è se questa scomposizione può essere trasferita anche in sede esecutiva. La fictio della scissione non può mutare la natura del reato ai fini del computo della pena: il reato permanente resta un unicum giuridico e la detenzione sofferta, pertanto, non è anteriore a un nuovo reato, ma è concomitante a una frazione dello stesso reato permanente unitariamente considerato. La Corte d'appello ha omesso di confrontarsi sulla dedotta distinzione «fatto/reato», ritenendo legittima la scissione ai fini del divieto del bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che parla di "fatto": ma ciò non autorizza a estendere questa interpretazione al divieto di attribuzione di pena di cui all'art. 657 cod. proc. pen. che parla di "reato". 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione La Corte d'appello ha stravolto il giudicato di cognizione, fase nella quale era stato accertato che non vi erano stati fenomeni interruttivi del fatto storico, e ha affermato che la pronuncia di più sentenze per lo stesso reato determina un'interruzione giudiziale della condotta e frantuma l'unità del reato permanente, dando luogo a delitti distinti. Se la ratio del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è quella di evitare che il reo commetta nuovi reati sapendo di avere un credito di carcere pregresso, tale rischio non esiste nel caso del riconoscimento della unicità del reato 4permanente. Nel caso di specie, a stare all'interpretazione della Corte di appello, la ricorrente avrebbe espiato sine titulo quattro anni e sei mesi di reclusione. 2.3 Con il terzo motivo, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che per il reato unico, giudicato con separati giudizi per frazioni della medesima condotta, il giudice nel computare la pena unica per l'intera condotta non possa computare la custodia presofferta. È irragionevole applicare, in violazione dell'art. 3 Cost., il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. nel caso del reato permanente che il giudice della cognizione abbia espressamente considerato unico, allo stesso modo che nel caso della pluralità di reati commessi in tempi diversi. Mentre per reati diversi il divieto di «credito di pena» ha una ratio preventiva, per il reato permanente la scissione è dovuta a casualità processuali che non sono nella disponibilità dell'imputato. L'applicazione indiscriminata del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. determina una ingiustificata disparità di trattamento tra chi viene giudicato in un unico processo per un lungo periodo di reato permanente e chi invece subisca processi frazionati nel tempo per un periodo minore. In tal modo, si rimette all'iniziativa del pubblico ministero titolare dell'azione penale la scelta di frazionare le condotte, senza che il giudice possa correggere tale anomalia, pur quando determini una pena unitaria. Tale interpretazione legittima un'espiazione di pena "a vuoto", contraria agli artt. 13 e 27 Cost. La pena non deve mai perdere la sua funzione rieducativa e il suo requisito di proporzionalità e il potere punitivo dello Stato non si può estendere fino a privare il cittadino della libertà personale per un tempo superiore a quello determinato dal giudice per un reato permanente unico. È ciò che si è verificato nel caso di specie, perché, a fronte di una condanna a quattordici anni e sei mesi di reclusione, la condannata espierà complessivamente diciannove anni di reclusione. 3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto rinnova motivi già dedotti dinanzi alla Corte d'Appello, che ha per contro fornito in merito una risposta completa e adeguata, priva di vizi logici. 4. In data 5.4.2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria di replica. 5CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. I primi due motivi, che attengono entrambi sostanzialmente alla questione dell'applicabilità dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ai reati permanenti, possono essere trattati congiuntamente. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Ciò vuol dire che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, soggetto all'unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessi successivamente, con evidente violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferti sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita soltanto a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo. In particolare, nell'ipotesi di reato permanente (quale è il delitto di associazione di tipo mafioso), che ha ontologicamente e giuridicamente una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo e, di conseguenza, non può ritenersi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa (Sez. 1, n. 40329 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pmt in proc. Onorato, Rv. 257600 - 01; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342 - 01) Pertanto, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 25/5/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 - 01; Sez. 1, n. 17829 del 10/2/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288-01; da ultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiamnnetta, Rv. 287785 - 01). Peraltro, nel caso di specie la porzione di presofferto rimasta esclusa dal computo riguarda un periodo - quello dal 16.5.2003 al 22.12.2007 - per il quale non risulta né dall'ordinanza impugnata, né dal ricorso, che sia intervenuta condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo che si assume unitario e permanente. 6Il ricorso sostiene che in pratica non c'è stata una cesura nella "unitarietà ontologica del reato giudicato". Ma, in realtà, una cesura c'è stata, tanto è vero che si è posto un problema di custodia cautelare subita sine titulo: una parte della detenzione intermedia è stata sofferta in un periodo non coperto dalla contestazione di reato associativo esitata in una condanna in sede di cognizione. Dunque, la questione non riguarda la interruzione del reato permanente per effetto della sentenza di condanna di primo grado, bensì il difetto di condanna stessa nel periodo dal 16.5.2003 al 22.12.2007. Per quanto espone lo stesso ricorso, la più recente sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle tre sentenze di condanna della [OSCURATO:PERSONA] si limita a registrare in generale che nel periodo temporale intercorso tra le condotte di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicate con le due prime e precedenti sentenze non vi sono stati fenomeni tali da determinare lo scioglimento dell'originaria associazione camorristica cui apparteneva la [OSCURATO:PERSONA]. Ma si tratta di una osservazione evidentemente funzionale a riconoscere che tra le diverse condotte associative ascritte alla ricorrente potesse essere ravvisabile la originaria unicità del disegno criminoso, il che non equivale affatto a dire che la condotta della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di condanne relative a periodi temporali non interessati da soluzioni di continuità, si fosse protratta nel tempo senza cessazione della permanenza. La circostanza che l'associazione a delinquere costituisca un reato permanente non significa che chi nel corso della permanenza ponga in essere una condotta individuale di adesione all'associazione risponda necessariamente dell'unico reato permanente anche per i periodi di operatività del sodalizio cui personalmente non ha partecipato. Ne consegue che, in assenza di una condanna in sede di cognizione per un intervallo temporale che pure è compreso tra due periodi di permanenza dell'associazione a delinquere in relazione a cui il soggetto ha riportato condanna, non si può ritenere in sede di esecuzione che il condannato sia autore del reato permanente anche per periodi in cui non è stato provato che sia rimasto operoso nell'associazione. Qui non si intende ignorare che l'associato sia punibile per il solo suo atto di associazione e che il rapporto associativo possa continuare persino in caso di impedimento individuale. Si intende più semplicemente osservare che il giudice dell'esecuzione non può, sostituendo la propria valutazione a quella dei giudici della cognizione, ritenere che l'associato risponda dell'unico reato permanente anche per periodi in cui non è stato provato con sentenza irrevocabile di condanna 7che avesse fatto confluire la propria condotta individuale in quella plurisoggettiva dell'associazione a delinquere. Di conseguenza, non si può fare applicazione - come sostanzialmente afferma il ricorso quando sostiene che non si sia in presenza di un altro reato, ma di più fatti contenuti nel medesimo reato - del comma 1 dell'art. 657 cod. proc. pen., il cui presupposto è che la custodia cautelare sia stata sofferta per lo stesso reato o per altro reato precedente. Correttamente, invece, il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione del comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen., pervenendo ad una soluzione non censura bile. I primi due motivi, pertanto, devono essere disattesi. 2. Quanto al terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente è stata sostanzialmente già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2017, che ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che, in assenza di qualsiasi indicazione normativa contraria, la conclusione secondo cui l'istituto della fungibilità della pena opera solo quando la carcerazione sine titulo intervenga dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire «non soffre eccezioni neppure ... nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo: fermo restando che - secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - nei reati permanenti (quali appunto quelli associativi) l'anteriorità del reato alla carcerazione ingiustamente sofferta deve essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio». Di conseguenza, il giudice delle leggi ha ribadito che solo ove il giudice dell'esecuzione verifica, con l'ovvio vincolo del rispetto delle valutazioni e degli accertamenti già operati dal giudice della cognizione ormai coperti dal giudicato, «che il reato associativo, con pena da espiare, è stato commesso ... in epoca anteriore alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine dell'associazione, egli deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento». Si tratta di affermazione tuttora rispondente alla ratio del limite temporale previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., «legata, per un verso, all'esigenza di evitare che il pregresso periodo di carcerazione ingiusta si traduca in una "riserva di impunità" per futuri reati, e dunque in uno stimolo a delinquere; per altro verso, alla considerazione che una pena anticipata rispetto al reato è inidonea ad 8assolvere funzioni di prevenzione speciale e di rieducazione (sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988)». Anche il terzo motivo, pertanto, è infondato. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27113/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris