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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 26400/2026

Testo disponibile della fonte

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i MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 3 novembre 2025 dallaCorte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa indata 10 ottobre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dalreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo c),eliminando la circostanza aggravante della pluralità di fatti e rideterminando lapena inflitta all’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cuial capo d).2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.3.

Il primo e unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge.In particolare, il ricorrente assume che la Corte di appello di Milano hariconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di bancarotta documentalein esame, unico ritenuto sussistente, e i fatti di cui alla sentenza emessa dallaCorte di appello di Milano nel 2019, divenuta irrevocabile in data 17 gennaio2020, con la quale all’imputato è stato concesso il beneficio della sospensionecondizionale della pena, ma, essendo già trascorsi cinque anni dal passaggio ingiudicato di tale sentenza, il reato doveva reputarsi estinto e, quindi, alcunaumento per la continuazione poteva essere applicato.Lo stesso ricorrente aggiunge, poi, che la Corte di appello avrebbe dovutoriconoscere il vincolo della continuazione tra i due fatti di reato e, constatato ildecorso di cinque anni dall’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza peril fatto ritenuto meno grave, avrebbe dovuto unicamente infliggere la sanzioneindicata quale pena base dichiarando l’estinzione del reato per il delitto avvintodalla continuazione e concedere il beneficio della sospensione condizionale dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.

L’unico motivo ricorso è inedito, in quanto non proposto in appello,come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado,non contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catenadevolutiva sul punto.In tal senso è bene ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazionecon cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisiasseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specificacontestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenzaimpugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza giàproposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione,il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e, quindi,tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 3 novembre 2025 dallaCorte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa indata 10 ottobre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dalreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo c),eliminando la circostanza aggravante della pluralità di fatti e rideterminando lapena inflitta all’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cuial capo d).2. L’imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.3. Il primo e unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge.In particolare, il ricorrente assume che la Corte di appello di Milano hariconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di bancarotta documentalein esame, unico ritenuto sussistente, e i fatti di cui alla sentenza emessa dallaCorte di appello di Milano nel 2019, divenuta irrevocabile in data 17 gennaio2020, con la quale all’imputato è stato concesso il beneficio della sospensionecondizionale della pena, ma, essendo già trascorsi cinque anni dal passaggio ingiudicato di tale sentenza, il reato doveva reputarsi estinto e, quindi, alcunaumento per la continuazione poteva essere applicato.Lo stesso ricorrente aggiunge, poi, che la Corte di appello avrebbe dovutoriconoscere il vincolo della continuazione tra i due fatti di reato e, constatato ildecorso di cinque anni dall’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza peril fatto ritenuto meno grave, avrebbe dovuto unicamente infliggere la sanzioneindicata quale pena base dichiarando l’estinzione del reato per il delitto avvintodalla continuazione e concedere il beneficio della sospensione condizionale dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. L’unico motivo ricorso è inedito, in quanto non proposto in appello,come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado,non contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catenadevolutiva sul punto.In tal senso è bene ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazionecon cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisiasseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specificacontestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenzaimpugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza giàproposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione,il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e, quindi,tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris