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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22360/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.-fa Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, e ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto di rinnovazione della perizia funzionale ad inquadrare il credito - che secondo il ricorrete non sarebbe personale - ed il conseguente tasso di interesse legale.

2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, il collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2, sicché il suddetto motivo non può essere validamente invocato nel caso di giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria (Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566).

Si riafferma cioè che la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato.

Ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005 dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845).

Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che la richiesta di approfondimento peritale, funzionale a verificare la liceità dei tassi d'interesse, fosse superflua, in quanto la illegalità degli stessi era ampiamente emersa dalle prove raccolte e, peraltro, non risultava neanche contestata in modo specifico (terzo foglio della motivazione della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 24 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.-fa Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, e ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto di rinnovazione della perizia funzionale ad inquadrare il credito - che secondo il ricorrete non sarebbe personale - ed il conseguente tasso di interesse legale. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, il collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2, sicché il suddetto motivo non può essere validamente invocato nel caso di giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria (Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566). Si riafferma cioè che la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005 dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845). Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che la richiesta di approfondimento peritale, funzionale a verificare la liceità dei tassi d'interesse, fosse superflua, in quanto la illegalità degli stessi era ampiamente emersa dalle prove raccolte e, peraltro, non risultava neanche contestata in modo specifico (terzo foglio della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 24 m
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