CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~-i+e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] C,At (4. CL~, A oigenirnii'44.1•41i.e* c<V2,3tr - [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 9 marzo 2021, il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare a suo carico. Premetteva che all'udienza del 21 dicembre 2020 il Tribunale di Palmi si era ritirato in camera di consiglio, in presenza di [OSCURATO:PERSONA] e che, all'uscita —allorquando, cioè, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presenziare alla lettura del verdetto- costui non era presente ed era stato interrotto il collegamento, per ragioni di diffusione pandemica del virus covid-19 e del divieto di accesso alla saletta, per un precedente caso di virus, anche a carico di altro detenuto che aveva avuto contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Escludeva, in ogni caso, il Tribunale la fondatezza della domanda proposta finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere a carico del detenuto. Egli assumeva una nullità assoluta della decisione e l'inidoneità della pronuncia resa a introdurre la fase di giudizio successiva e il decorso di nuovi termini di custodia cautelare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce quanto segue. Lamenta con il primo e unico motivo la nullità della decisione di merito assunta. Era dato certo che la decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e nonostante la volontà dell'imputato di prendere parte al giudizio. Si era, cioè, in presenza di un legittimo impedimento che avrebbe dovuto indurre a rinviare il processo con sospensione dell'udienza. Tuttavia, anche l'udienza per la lettura del dispositivo si sarebbe dovuta considerare parte del processo e se ne sarebbe dovuta garantire la partecipazione al detenuto. Le riforme normative non facevano più riferimento al dibattimento, ma all'udienza con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere presente alla decisione e alla pubblicazione del dispositivo. Non vi erano vizi relativi alla pubblicazione, ma alla partecipazione dell'imputato, diritto involabile e inderogabile del soggetto che subiva il processo e a carico del quale era emessa la decisione. La stessa Cedu aveva sottolineato come il diritto di prendere parte all'udienza fosse centrale per le prerogative processuali dell'imputato e caratterizzava ogni fase del processo. La mancata partecipazione, nella specie, non era da collegare a una scelta del ricorrente, ma ad un volere dell'Amministrazione penitenziaria che era stata costretta a imporre il divieto di accesso alla saletta per i collegamenti a distanza.t La sentenza era, pertanto, affetta da nullità assoluta con la conseguenza che essa incideva sulla misura cautelare in atto. Era stato proposto, del resto, appello avverso quella decisione e si era in attesa della decisione del giudice competente funzionalmente. La decisione indirettamente incideva sulla misura cautelare ed imponeva di verificarne i presupposti e i termini di esistenza. La difesa ha prodotto memoria con motivi aggiunti in cui esclude che si sia trattato di una mera interruzione del video collegamento e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Esula dalle attribuzioni del Tribunale, che provvede ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sull'appello avverso i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, ogni pronunzia in ordine a questioni di nullità di atti posti in essere nel procedimento principale e, pertanto, sui relativi possibili effetti, trattandosi di determinazioni riservate esclusivamente al giudice competente per la fase e il grado di merito, le cui decisioni al riguardo sono assoggettate al regime di impugnazione delle sentenze (Sez. 1, n. 13603 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252351; Sez. 1 - , Sentenza n. 54895 del 26/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274559). Di conseguenza, nella specie, non essendo stata dichiarata la nullità nel procedimento principale e non potendo essa dichiararsi in quello introdotto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen, riguardando la presenza dell'imputato alla lettura del dispositivo un tipico tema che afferisce alla fase del processo di merito, l'esame delle condizioni della regressione di fase e quindi della scadenza dei termini della misura rimane estraneo alla materia dell'appello cautelare in senso stretto. L'impugnazione è collegata ad un tema di merito e la relativa questione di nullità su cui essa si fonda e che dovrebbe incidere sui termini custodiali è richiamata incidenter tantum; la validità che va, dunque, scrutinata nel giudizio di cognizione e non nel sub-procedimento cautelare. Solo dette questioni continuano a rappresentarsi nel ricorso senza che, come sopra rilevato, possano conseguirne effetti in ordine al titolo cautelare o in funzione della possibilità di entrare a far parte della cognizione del giudice cautelare. Né ha rilievo decisivo il riferimento alla circostanza che la pubblicazione della sentenza sia affetta da nullità con conseguente decorso dei termini massimi di custodia cautelare, per l'impossibilità di una retrocessione di essi indotta dalla retroazione del processo. In primo luogo deve osservarsi che nessuna decisione di annullamento funzionale alla dichiarazione di inesistenza della decisione risulta essere stata Trasmessa copia ex art. n. 1 ter L. 8 -8 -95 n. 332 Roma, li q GIU. 2022 pronunciata dal giudice di merito, con la conseguenza che l'argomento sviluppato sul punto è puramente ipotetico. Né, per altro verso, la conclusione indicata risulta inferibile attraverso un accertamento incidentale del Tribunale dell'appello cautelare, che ha una cognizione funzionale predefinita e che non può esaminare un vizio del processo di merito, per dedurne il decorso dei termini di custodia cautelare. In questo caso il processo di merito -e le relative questioni di nullità che vanno devolute con l'impugnazione della sentenza, attraverso l'appello- e il giudizio cautelare, sia pur attivato ex art. 310 cod. proc. pen., hanno ambiti di cognizione distinti e tra loro paralleli. Essi, dunque, non permettono di sindacare, avvalendosi dell'incidente cautelare, vizi che riguardano il merito del giudizio principale e che devono costituire oggetto di impugnazione con il gravame tipico. 3. Il ricorso, pertanto, introducendo solamente questioni non riconducibili alle attribuzioni demandate al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non può che dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.