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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 37480/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOletto il ricorso del difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame proposta contro il sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano in data 22 aprile 2024.

2. Il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., che il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sull'errato rilievo che l'impugnazione fosse stata proposta dal difensore esclusivamente nell'interesse dell'indagato in relazione a compendio sequestrato che risulta di pertinenza della società di cui lo stesso è legale rappresentante, mentre il difensore, munito di procura speciale, aveva proposto l'impugnazione anche nell'interesse della società Digital Italia a r.I., di cui il ricorrente è legale rappresentante.

Sottolinea, infine, che il ricorrente avrebbe avuto comunque interesse all'impugnazione in ordine alla verifica del requisito del fumus boni iuris sotteso al provvedimento di sequestro.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 2 dicembre 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione cautelare per carenza di interesse si fonda sulla decisiva circostanza che la richiesta di riesame fosse stata presentata dal difensore del ricorrente esclusivamente nell'interesse dell'indagato (non contestato, infatti, è che la misura reale sia stata eseguita soltanto su beni della società).

Per come evidenziato dalla difesa, la richiesta di riesame proposta dal difensore fa espresso riferimento alla nomina in atti ("giusta dichiarazione di nomina in atti") la quale contiene anche la procura speciale rilasciata dall'indagato al legale che, al pari dell'istanza di riesame, fa riferimento alla qualità soggettiva di amministratore unico della Digital Italia s.r.I., richiamando sul punto l'ipotesi accusatoria che a detta espressa qualità riconduce l'illegale detenzione di prodotti contraffatti, come meglio indicato nel verbale di perquisizione e sequestro eseguito, per l'appunto, nei confronti della società.

Si tratta di dati di fatto la cui lettura unitaria depone logicamente per ritenere che il difensore abbia presentato, quale procuratore speciale, la richiesta di riesame anche nell'interesse della società a cui i beni sono stati sequestrati, in virtù della procura speciale che gli era stata rilasciata all'atto di nomina.5.

In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.

Motivazione semplificata.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOletto il ricorso del difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame proposta contro il sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano in data 22 aprile 2024. 2. Il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., che il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sull'errato rilievo che l'impugnazione fosse stata proposta dal difensore esclusivamente nell'interesse dell'indagato in relazione a compendio sequestrato che risulta di pertinenza della società di cui lo stesso è legale rappresentante, mentre il difensore, munito di procura speciale, aveva proposto l'impugnazione anche nell'interesse della società Digital Italia a r.I., di cui il ricorrente è legale rappresentante. Sottolinea, infine, che il ricorrente avrebbe avuto comunque interesse all'impugnazione in ordine alla verifica del requisito del fumus boni iuris sotteso al provvedimento di sequestro. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 2 dicembre 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione cautelare per carenza di interesse si fonda sulla decisiva circostanza che la richiesta di riesame fosse stata presentata dal difensore del ricorrente esclusivamente nell'interesse dell'indagato (non contestato, infatti, è che la misura reale sia stata eseguita soltanto su beni della società). Per come evidenziato dalla difesa, la richiesta di riesame proposta dal difensore fa espresso riferimento alla nomina in atti ("giusta dichiarazione di nomina in atti") la quale contiene anche la procura speciale rilasciata dall'indagato al legale che, al pari dell'istanza di riesame, fa riferimento alla qualità soggettiva di amministratore unico della Digital Italia s.r.I., richiamando sul punto l'ipotesi accusatoria che a detta espressa qualità riconduce l'illegale detenzione di prodotti contraffatti, come meglio indicato nel verbale di perquisizione e sequestro eseguito, per l'appunto, nei confronti della società. Si tratta di dati di fatto la cui lettura unitaria depone logicamente per ritenere che il difensore abbia presentato, quale procuratore speciale, la richiesta di riesame anche nell'interesse della società a cui i beni sono stati sequestrati, in virtù della procura speciale che gli era stata rilasciata all'atto di nomina.5. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. Motivazione semplificata. Così decis
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