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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06715/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure disattese con congrua e corretta motivazione; rilevato, infatti, che correttamente è stata ritenuta la pluralità di reati di calunnia, contestata in fatto, in ragione del numero dei pubblici ufficiali accusati di falso, atteso che, come affermato da questa Corte, in caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod. pen., quanti sono gli incolpati (Sez.6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni e altro, Rv. 242820); che, pertanto, è stato ritenuto correttamente applicato l'aumento per la continuazione in misura contenuta; considerato, altresì, inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il giudizio di comparazione delle circostanze in termini di equivalenza, risolvendosi il motivo nel sollecitare una valutazione più favorevole, esclusa dai giudici di merito, che hanno ritenuto equo il bilanciamento operato in mancanza di elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell mmende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere'estensore Il P iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure disattese con congrua e corretta motivazione; rilevato, infatti, che correttamente è stata ritenuta la pluralità di reati di calunnia, contestata in fatto, in ragione del numero dei pubblici ufficiali accusati di falso, atteso che, come affermato da questa Corte, in caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod. pen., quanti sono gli incolpati (Sez.6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni e altro, Rv. 242820); che, pertanto, è stato ritenuto correttamente applicato l'aumento per la continuazione in misura contenuta; considerato, altresì, inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il giudizio di comparazione delle circostanze in termini di equivalenza, risolvendosi il motivo nel sollecitare una valutazione più favorevole, esclusa dai giudici di merito, che hanno ritenuto equo il bilanciamento operato in mancanza di elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell mmende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere'estensore Il P iden
Sentenza Cassazione n. 06715/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris