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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12108/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione dell'assegno indicato nel capo di imputazione, per la mancata applicazione degli artt. 131-bis e 648 comma 4 cod. pen. è meramente reiterativo delle censure già proposte in appello, sulle quali la Corte di appello ha adeguatamente motivato con le considerazioni contenute alle pagg.4 e seguenti della sentenza: osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestane la mancata e r concessione delle attenuanti geniche è mntsfestamente infondato, alla luce della motivazione contenuta a pag.5 della sentnza impugnata; rilevato infine che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione dell'assegno indicato nel capo di imputazione, per la mancata applicazione degli artt. 131-bis e 648 comma 4 cod. pen. è meramente reiterativo delle censure già proposte in appello, sulle quali la Corte di appello ha adeguatamente motivato con le considerazioni contenute alle pagg.4 e seguenti della sentenza: osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestane la mancata e r concessione delle attenuanti geniche è mntsfestamente infondato, alla luce della motivazione contenuta a pag.5 della sentnza impugnata; rilevato infine che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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