CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39952/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Milano, come giudice di rinvio, ha rideterminato, nella misura di anni tre di reclusione, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i contestati reati di bancarotta, e in anni cinque la durata delle pene accessorie di natura interdittiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla durata delle pene accessorie. 3.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha opportunamente richiamato il principio di diritto secondo cui "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" - Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 -. Il giudice di rinvio ha giustificato il giudizio di equivalenza richiamando l'esclusione dagli addebiti della condotta di cui al capo C2, oltre che, sia pure nella parte in cui ha trattato il tema delle pene accessorie, la gravità, con espressioni tratte dalla sentenza del Tribunale e che sono riferibili, senza che ciò possa essere ritenuto un arbitrio, anche al ricorrente, oltre che al coimputato, riconosciuto responsabile anche di una parte del contestato delitto di bancarotta impropria in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Queste stesse considerazioni danno conto dell'assenza di carenze di motivazione in punto di determinazione delle pene accessorie. La sentenza è pertanto immune da censure e i rilievi di ricorso manifestamente infondati. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co iere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] anta la [OSCURATO:PERSONA] ( )1DEPOS