CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaSardegna n. 968/2024 depositata il 03/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4765/2025Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13588/2026Data pubblicazione 10/05/2026La vicenda trae origine dall’attività della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,società operante nel settore della produzione di energia elettrica dabiomasse tramite la controllata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] novembre2011 la società importava, tramite il fornitore [OSCURATO:SOCIETA]., una partita disanse di oliva dichiarate come aventi un tenore di olio non superiore al3%. Tale classificazione merceologica (NC 2306901100) comportaval’esenzione dai dazi doganali.Al momento dello sbarco presso il porto di Oristano, i funzionari doganaliprocedevano al prelievo di campioni per la verifica della correttaclassificazione. Gli esiti delle analisi, comunicati nel dicembre 2011,evidenziavano invece una percentuale di olio superiore al 3%, tale daricondurre la merce al codice NC 2306901900, soggetto a dazio (€48/1.000 kg).Nel frattempo, la società — già prima degli esiti dei controlli — avevaordinato alla controllata di non utilizzare la merce, accantonandola pressolo stabilimento. Il successivo 11 aprile 2012, nell’ambito di un’indaginepenale avviata dalla Procura di Cagliari, la merce veniva sottoposta asequestro penale, con affidamento in custodia giudiziale al legalerappresentante della società.In data 10 settembre 2012 l’Agenzia delle Dogane di Cagliari notificavaalla contribuente un avviso di rettifica con liquidazione di dazi, IVAall’importazione e interessi, per complessivi € 179.247,53.La società impugnava l’atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], deducendo: difetto di motivazione ai sensi dell’art. 7 delloStatuto del Contribuente; insussistenza del presupposto impositivo ex art.36 T.U.L.D., stante la mancata destinazione al consumo della merce;estinzione dell'obbligazione doganale ex art. 338 T.U.L.D. e per analogiacon l’art. 233 CDC, in ragione dell’intervenuto sequestro.Numero registro generale 4765/2025Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13588/2026Data pubblicazione 10/05/2026La C.T.P., con sentenza n. 581/2015, accoglieva il ricorso sul terzo motivo,ritenendo che il sequestro, impedendo l’utilizzabilità economica del bene,escludesse la debenza dei tributi doganali.L’Agenzia proponeva appello; la contribuente resisteva, ribadendo lacentralità del sequestro quale fattore impeditivo dell’immissione inconsumo.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, consentenza n. 968/2024 depositata il 3 ottobre 2024, rigettava l’appellodell’Amministrazione, affermando che la merce, resa inutilizzabile dallamisura cautelare penale, non era mai pervenuta nella effettivadisponibilità economica dell’importatore e, pertanto, non si eraperfezionato il presupposto impositivo né dei dazi né dell’IVAall’importazione.Contro tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha propostoricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con controricorso, chiedendo ilrigetto del ricorso. La società ha altresì depositato memoria ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l'unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 233, comma 1, lett. d),del [OSCURATO:PERSONA] (Reg. CE n. 2913/1992), dell'art. 338 delT.U.L.D. (D.P.R. n. 43/1973), nonché dell'art. 201 CDC, assumendo che laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe erroneamenteravvisato “un regime di esenzione” dall'obbligazione doganale sul solopresupposto del sequestro penale intervenuto dopo lo svincolo delle merci.Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso perinosservanza del requisito prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ., comma 1,n. 6, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione allaNumero registro generale 4765/2025Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13588/2026Data pubblicazione 10/05/2026mancanza della specifica indicazione delle difese sostenute nei precedentigradi di merito, attinenti al vizio denunciato, posto che dall’esamecomplessivo del ricorso si evince con sufficiente chiarezza l’individuazionedegli atti ritenuti rilevanti in relazione alla formulazione del motivo.Ciò posto, il motivo è fondato.La ricorrente sostiene che: il sequestro costituisce causa estintivadell'obbligazione doganale unicamente ove intervenga all'attodell'introduzione irregolare ovvero prima del superamento del primo ufficiodoganale (art. 233, lett. c) e d) CDC); l'art. 338 TULD subordina la nondebenza dei diritti all'esistenza di una sentenza penale definitiva recanteconfisca; nella specie, la merce era stata regolarmente dichiarata,accettata e svincolata, con conseguente perfezionamento del presuppostoimpositivo ai sensi dell'art. 201 CDC; la Corte di merito avrebbeindebitamente ampliato le ipotesi di estinzione dell'obbligazione doganale,in contrasto con la giurisprudenza unionale, che impone un'interpretazionerestrittiva dell'art. 233 CDC.Con ogni evidenza, la sentenza impugnata ha escluso la debenza dei dazie dell'IVA all'importazione sul rilievo che la merce, benché regolarmentedichiarata e svincolata, non sarebbe mai pervenuta nell'«effettivadisponibilità economica» dell'importatore, essendo stata successivamentesottoposta a sequestro penale, con conseguente impedimento della suaimmissione in consumo. Così argomentando, tuttavia, la Corte di meritoha sovrapposto piani giuridici ontologicamente distinti – insorgenzadell'obbligazione doganale ed estinzione della medesima – introducendo difatto una causa atipica di non debenza dei diritti, in contrasto con ladisciplina unionale applicabile ratione temporis.Giova premettere che, nel sistema del Codice doganale comunitario (Reg.n. 2913/1992; d'ora in avanti: CDC), l'obbligazione doganale sorgesecondo le regole tipizzate dal codice – tra cui, per quanto qui rileva, l'art.201 CDC –, mentre la sua estinzione è disciplinata in modo tassativoNumero registro generale 4765/2025Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13588/2026Data pubblicazione 10/05/2026dall'art. 233 CDC. In particolare, l'art. 233, par. 1, lett. d), CDC prevedel'estinzione dell'obbligazione sorta ai sensi dell'art. 202 CDC soltantoquando le merci «sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare econtemporaneamente o successivamente confiscate», secondo unaprevisione di stretta tipicità.La Corte di giustizia, con interpretazione vincolante, ha chiarito che talecausa estintiva opera esclusivamente qualora il sequestro intervengaprima che le merci superino il primo ufficio doganale situato all'interno delterritorio doganale dell'Unione: il sequestro successivo è, dunque,giuridicamente irrilevante ai fini estintivi (CGUE, 29 aprile 2010, DanskTransport og Logistik, C-230/08, punti 50-53). In particolare, la Corteafferma che "il sequestro di siffatte merci (...) può tradursi nell’estinzionedell’obbligazione doganale solo se tale sequestro è stato operato primache le dette merci abbiano oltrepassato la zona dove si trova il primoufficio doganale" (punto 53), precisando altresì – a presidio del caratteretassativo delle ipotesi estintive – che "il sequestro (...) prevista all’art.233, primo comma, lett. d), del codice doganale, costituisce una causa diestinzione dell’obbligazione doganale la quale deve essere interpretatarestrittivamente" (punto 51).In linea di continuità con tale interpretazione, le Sezioni Unite di questaCorte – nel coordinare la disciplina interna della confisca doganale con leregole unionali sui dazi – hanno ribadito che, nella vigenza del CDC,l'estinzione "poteva avvenire purché il sequestro fosse stato effettuato"all'atto dell'introduzione irregolare" delle merci nel territorio doganale,restando privo di rilievo il sequestro successivo" (Cass., Sez. U, 4 luglio2024, n. 18286, punto 8.1), aggiungendo, in via generale, che "la confiscacostituisce una causa di estinzione dell’obbligazione doganale ferma lapersistenza delle sanzioni" (ivi). Nel medesimo passaggio, le Sezioni Uniteesplicitano, con formulazione che consente di cogliere l'argomento acontrario decisivo nel presente giudizio, che "nella vigenza del CodiceNumero registro generale 4765/2025Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13588/2026Data pubblicazione 10/05/2026doganale comunitario (art. 233, lett. d, CDC) ciò poteva avvenire" solo alricorrere della contestualità, mentre "nel vigente Codice doganale unionale(...) l’estinzione non è più subordinata" a tale condizione (ivi).Il richiamo alla successiva giurisprudenza resa in tema di CDU vale,dunque, soltanto a confermare il mutamento della disciplina rispetto alCDC e, correlativamente, l'assenza – nel regime qui applicabile – diun'estinzione svincolata dal momento del sequestro. In tal senso, la Cortedi giustizia ha statuito che, nel CDU, "l’obbligazione doganale si estinguein una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamenteconfiscate dopo essere già state introdotte illegalmente" (CGUE, 7 aprile2022, UB, C-489/20, dispositivo, punto 1). Al tempo stesso, talepronuncia è richiamabile nel presente giudizio anche per delimitarel'ambito oggettivo dell'effetto estintivo, chiarendo che "l’estinzionedell’obbligazione doganale (...) non comporta l’estinzione dell’obbligazioneconnessa (...) all’imposta sul valore aggiunto" (ivi, dispositivo, punto 2).Nel caso in esame è pacifico che i campioni furono prelevati allo sbarco nelnovembre 2011, che la dichiarazione fu accettata e la merce svincolata; ilsequestro penale è intervenuto soltanto l'11 aprile 2012, vale a dire in unmomento successivo alle operazioni doganali e, comunque, non «all'attodell'introduzione» rilevante ai sensi del CDC. Ne discende che non èconfigurabile, ratione temporis, alcuna estinzione dell'obbligazionedoganale ai sensi dell'art. 233, par. 1, lett. d), CDC, dovendosi escludereche il successivo vincolo penale — ancorché impeditivo dell'utilizzoeconomico della merce — possa incidere in via atipica sulla stessainsorgenza o permanenza del debito doganale. Diversamente opinando, siintrodurrebbe una causa di non debenza estranea alla disciplina unionaleratione temporis applicabile, in contrasto con il principio — affermato dallaCorte di giustizia — dell'interpretazione strettamente restrittiva delleipotesi estintive e con l'esigenza di tutela delle risorse proprie dell'Unioneche sorregge la disciplina del CDC (CGUE, C-230/08, punto 51).Numero registro generale 4765/2025Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13588/2026Data pubblicazione 10/05/2026Con riguardo, poi, all'IVA all'importazione, la conclusione circa la nonestinzione (e, a monte, la non esclusione) dell'obbligazione non puòessere elusa mediante un generico richiamo alla «mancata immissione inconsumo», poiché – anche quando l'ordinamento unionale collega fattogeneratore ed esigibilità dell'IVA a quelli dei dazi – resta fermal'autonomia delle condizioni di esistenza del tributo. È, al riguardo,dirimente l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui "tale effettoestintivo non riguarda l’Iva all’importazione (...) senza che ciò, tuttavia,ne determini una modificazione della natura e delle condizioni diesistenza" (Cass., Sez. U, n. 18286/2024, punto 8.1), in linea con CGUE,7 aprile 2022, UB, C-489/20, punto 47. Ne consegue che la motivazionedella sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso tanto i dazi quantol'IVA sul presupposto della sola «mancata immissione in consumo»determinata dal sequestro sopravvenuto, non si conforma ai principi soprarichiamati.La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinchéproceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e provveda altresìalla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak