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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 06072/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 16/11/2021, ha condannato AMETRANO Carmina per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. ed, al contempo, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado.

Considerato che l'unico motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura di merito già adeguatamente vagliati e disattesi da parte dei giudici di appello.

Deve essere, inoltre, ribadito che le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione), carenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello (vedi pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 16/11/2021, ha condannato AMETRANO Carmina per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. ed, al contempo, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado. Considerato che l'unico motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura di merito già adeguatamente vagliati e disattesi da parte dei giudici di appello. Deve essere, inoltre, ribadito che le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione), carenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello (vedi pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 06072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris