CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 19533/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21544-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13/C presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (STUDIO O ADVISORY), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 21544 /20 2 0 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 728/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 726/2019, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicati, della somma di euro 260,00 detratte le somme percepite a titolo di premio di produzione in quota variabile, oltre accessori con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo di elemento perequativo di cui all’art. 13 CCNL di categoria; che avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chegli intimati non hanno svolto attività difensiva; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della società per essere stata la controversia conciliata con un accordo sindacale del 9 dicembre 2024; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell