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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 ottobre 2019

Cassazione n. 33438/2023

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Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 18899/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to ANDREAARGENTA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1552/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,depositata il 25/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 25/10/2019, la Corte d’appello di Bresciaha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamenteUnicredit [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento, da parte del Rebaudengo, quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dei canoni non corrisposti da quest’ultima in relazione ai contratti dileasing conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui questi aveva escluso l’avvenuto superamento, per effetto degli accordi delle parti dei contratti di leasing, del tasso - soglia rilevante ai fini dell’usura in relazione agli interessidovuti dalla società debitrice, avuto riguardo all’entità di tale tasso-soglia(determinabile in relazione alla categoria di riferimento del leasing di autoveicoli, nella specie correttamente identificata e solo genericamente contestata dal Rebaudengo); all’esclusione, dalla valutazionecomplessiva del tasso - soglia, delle somme previste a titolo dicorrispettivo per l’esecuzione di prestazioni della società di leasing diverse dal finanziamento; all’autonomia dell’eventuale usurarietà del Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tasso relativo gli interessi moratori, rispetto a quello riferito agli interessi corrispettivi; all’esclusione, comunque , della prospettata gratuitàdell’operazione di leasing , ai sensi dell’art. 1815 c.c., essendo inogni caso dovuti gli interessi corrispettivi legittimamente convenuti; alcarattere meramente astratto e congetturale dei conteggi operati dal Rebaudengoin riferimento all’ipotizzato “ insoluto del primo canone per unperiodo pari a un mese ” (atteso il riferimento, da parte del decreto ingiuntivo, a canoni insoluti successivi); all’irrilevanza, ai fini della validitàdel contratto di leasing , dell’eventuale mancata indicazione nel contratto dell’indicatore sintetico di costo (c.d.

ISC); all’infondatezza dell’eccezionedi nullità della garanzia prestata dal Rebaudengo, attesa l’inesistenza di alcun superamento del tasso - soglia in relazione al pagamento dei canoni di leasing e l’inesistenza di alcun profilo di indeterminatezzao indeterminabilità dell’oggetto della garanzia. 3.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione. 4.La [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso. 5.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese in questa sede. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria per l’adunanza incamera di consiglio del 6/4/2023.

7. Con ordinanza interlocutoria n. 12345 pubblicata in data 9/5/2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la relativa discussionein pubblica udienza.

8. Il Procuratore genera le presso la Corte di cassazione ha depositato conclus i o ni scritt e , invocando l’accoglimento del primo motivo,disattesi tutti i restant i. 9.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria per l’odierna udienzapubblica.Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell ’art.644c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto che le spese d’incasso, di insoluto e le spese di recupero crediti pattuite nei contratti di leasing oggetto di causa non rilevassero ai fini della determinazione del tasso - soglia ai fini dell’usura. 2.Il motivo è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come, in base al l’art. 644 c.p., “ per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelleper imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ”.

4. A tale riguardo, con specifico riferimento alle spese di assicurazionesostenute dal mutuatario in relazione alla conclusione di uncontratto di mutuo , questa Corte ( cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.3025 del 01/02/2022, Rv. 663760 - 01) ha ritenuto che , a i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devonoessere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute daldebitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

La sussistenza del collegamentopuò essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (conf.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 5/04/2017, Rv. 643727 – 01 .

V. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 , Rv. 667658 - 01, secondo cui , i n tema di Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri locazionefinanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati siail prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento,sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazionein mancanza dell'assicurazione ).

5. In forza di tali presupposti, il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti all’utilizzatorein sede di conclusione di un contratto di leasing , ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti , dev’essere identificato nell’esame del collegamento tra l’imposizione di tali oneri e la concessionedel credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessionedel credito valgono a concorrere alla verifica dell’eventuale superamento complessivo del tasso - soglia rilevante ai fini dell’usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento),l’imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea adetta verifica.

6. Nel caso in esame , la corte territoriale ha specificamente sottolineatocome le spese di incasso, quelle di insoluto e le spese di recupero-crediti convenute tra le parti nei contratti di leasing oggetto dilite, non rilevassero ai fini della determinazione del tasso - soglia ai fini dell’usura, poiché dette voci di spesa non erano state previste in relazione ai soli canoni insoluti, bensì in relazione a tutti i canoni, avendolo scopo di rimborsare il creditore in modo forfettizzato delle ulteriorispese sostenute per l’attività di recupero del credito (nel caso dicoinvolgimento di terzi ai fini di tale recupero ), nonché delle ulteriori Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri speseper la gestione degli insoluti : spese costituenti, anch’esse, una voceforfettizzata relativa alle spese vive sostenute dall’intermediario incaso di inadempimento del cliente. 7.Ciò posto, tali spese, in quanto mirate a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (avent i lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazionedi pagamento del canone) dovevano ritenersi escluse dal computo del tasso - soglia con riferimento al tasso di mora convenutonella misura del 5,88% , in quanto in nessun modo collegate allaconcessione del credito .

8. In breve, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’interpretazionedei testi contrattuali sottoposti al proprio esame, come gli oneri accessori imposti dalla società di leasing all’odierno ricorrente, in quanto non collegati alla concessione del credito, non concorresseroalla determinazione degli oneri contrattuali complessivi rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale superamento dei limiti dell’usura, da tanto desumendo il mancato travolgimento di tali limiti inconsiderazione delle restanti previsioni contrattuali.

9. Sulla base di tali premesse, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmenteriservata al giudice di merito e sia censurabile in sede dilegittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale,ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. .

In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253) . 10.Nel caso di specie, l’odiern o ricorrente , lungi dal prospettare l’eventuale violazione , da parte del giudice a quo , dei criteri legali di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, si è limitato ad orientare l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito . 11.In forza di tali presupposti, pertanto, la censura in esame deve ritenersiinammissibile, essendosi il ricorrente sostanzialmente limitato –anche attraverso l ’inconducente evocazione dell’eventuale violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. – alla prospettazione di una diversa lettura deglielementi di prova acquisiti e dei fatti di causa in dissenso rispetto aquanto affermato dal giudice di merito, sulla base di un ’ impostazione criticain ogni caso non consentita in sede di legittimità.

12. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell’art.644 c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchédel decreto ministeriale inerente i tassi di usura per il periodo dal1 luglio 30 settembre 2010 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente individuato il tasso - soglia applicabileal caso di specie, sul presupposto dell’errata individuazione della categoria dell’operazione finanziaria esaminata, nella specie Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consistentenella concessione in leasing di beni strumentali all’attività aziendaledella società utilizzatrice e non già nella locazione finanziaria diautoveicoli. 13.Il motivo è inammissibile. 14.Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto all’individuazione de l tasso - soglia applicabile al caso di specie sul presuppostodella riconducibilità dell’operazione finanziaria esaminata allacategoria del leasing di autoveicoli , anziché alla categoria dei beni strumentaliall’attività aziendale come preteso dall’odierno ricorrente. 15.Allo scopo di individuare tale tasso - soglia, il giudice del merito ha dunque compiuto una specifica operazione interpretativa dei contenutinegoziali riconducibili alla volontà delle parti, pervenendo alla considerazione dell’operazione in esame alla stregua di un contratto leasingdi autoveicoli , anziché a una differente operazione di leasing di benistrumentali all’impresa.

16. Ancora una volta – analogamente a quanto osservato in relazione alla decisione del primo motivo di impugnazione – la corte territorialeè pervenuta alla propria decisione attraverso l’esercizio dei propri poteri di interpretazione discrezionale degli atti negoziali sottopostial proprio esame , la cui contestazione, in sede di legittimità , può ritenersi ammissibile solo là dove il ricorrente imposti l e proprie doglianzesotto il profilo dell’eventuale violazione, da parte del giudice dimerito, dei canoni legali di ermeneutica negoziale.

17. Nel caso di specie, non avendo il ricorrente in alcun modo prospettato alcuna violazione d e i ridetti canoni legali, la censura si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità .Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 18.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell’art.644c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto non applicabile, al caso di specie, la sanzione dellagratuità del finanziamento (ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c.) a seguitodella violazione della normativa antiusura riferita alla clausola degliinteressi moratori e/o ad altra disposizione contrattuale diversa dagliinteressi corrispettivi.

19. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell’art.644 c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie la modalitàdi verifica del tasso effettivo globale del c.d. worst case e la conseguentegratuità del finanziamento a seguito della violazione della normativaantiusura alla luce (non già della sola clausola relativa agli interessimoratori, bensì) del coordinato disposto di plurime clausole contrattuali. 20.Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili .

21. Osserva il Collegio come l e censur e in esame sia no stat e prospettate dal ricorrente sul presupposto dell’avvenuta violazione dellanormativa antiusura in forza della conclusione dell’operazione di leasingoggetto di causa; ciò posto, una volta esclusa il ricorso di tale violazione (come peraltro desumibile anche attraverso la considerazionedelle argomentazioni esposte in relazione alla decisione suiprimi due motivi di impugnazione), l e doglianz e in esame dev ono ritenersidel tutto destituit e di rilevanza.Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 22.Varrà, peraltro, considerare , in ogni caso , come le Sezioni Unite di questa Corte , dopo aver sottolineato che la disciplina antiusura è destinata a trovare applicazione anche in relazione agli interessi moratori,abbiano evidenziato come, dall’accertamento dell'usurarietà , discenda l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensìin quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. , con la conseguente esclusione, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, dell’applicabilitàdella sanzione della gratuità del finanziamento.

23. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e/o dell’art.9 della delibera CICR del 4 marzo 2003 (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la nullità dei contratti di leasing conclusi tra le parti (e il relativo conseguenterilievo d’ufficio), in ragione della mancata indicazione, in detticontratti, dell’indicatore sintetico di costo (c.d.

ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivodell’operazione per il cliente. 24.Il motivo è infondato. 25.Osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale(TAEG), consista unicamente in un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, destinato a comprendere anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1993,tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suocosto globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri edelle singole voci di costo elencati in contratto (Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 9/12/2021, Rv. 663425 – 01; conf.

Sez. 1, Ordinanza n. 4597del 14/02/2023, Rv. 666991 – 01). 26.Dal rilievo di tali argomentazioni discende, pertanto, come la mancata indicazione di tale indice sintetico di costo nei contratti di leasingin esame non è in alcun modo valsa a determinarne la nullità , comeerroneamente preteso dall’odierno ricorrente. 27.Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione della legge n. 108/96, dell’art. 644 c.p. e degli artt. 1936 e 1418 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità e/o inefficacia dellegaranzie fideiussorie prestate dal ricorrente in ragione dell’illiceità della causa, e/o della relativa contrarietà a norme operative, con specifico riguardo alla pattuizione di interessi usurari nei contratti di leasing garantiti, nonché in ragione dell’indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto relativo alla fideiussione prestata dal Rebaudengo. 28.Il motivo è infondato. 29.Ferme le argomentazioni sopra illustrate, con specifico riguardo all’esclusionedi alcun profilo di usurarietà in relazione ai corrispettivi convenutitra le parti in favore della società concedente, varrà in ogni caso considerare come la corte territoriale abbia del tutto correttamente sottolineato come l’eventuale contrarietà a norme imperativeo l’ eventuale illiceità della pattuizione degli interessi usurari non si estenda a tutto il contratto, limitandosi a incidere sull a sola validitàdelle sole clausole illecite, con la conseguenza che l’eventuale Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri eliminazionedel saggio usurario degli interessi finirà col ricadere sulla soladeterminazione concreta del debito , senza alcuna estensione della nullità sull’intero contratto e, conseguentemente, sulle eventuali garanzieaccessorie prestate da terzi (da ritenersi, pertanto, comunque persistenti). 30.Del tutto generica e astratta , infine, deve ritenersi la censura concernente la pretesa indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto relativo alla fideiussione prestata dal Rebaudengo, avuto riguardo alla piana determinazione dell’oggetto della fideiussione attraversol’automatica applicazione dei criteri matematici di calcolo del debito sulla base degli importi indicati nel contratto principale ; così comeperaltro espressamente ritenuto dal giudice a quo , sulla base di un’articolazione argomentativa nella specie non adeguatamente censuratadall’odierno ricorrente.

31. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favoredella società controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 32.Dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 18899/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to ANDREAARGENTA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1552/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,depositata il 25/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 25/10/2019, la Corte d’appello di Bresciaha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamenteUnicredit [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento, da parte del Rebaudengo, quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dei canoni non corrisposti da quest’ultima in relazione ai contratti dileasing conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui questi aveva escluso l’avvenuto superamento, per effetto degli accordi delle parti dei contratti di leasing, del tasso - soglia rilevante ai fini dell’usura in relazione agli interessidovuti dalla società debitrice, avuto riguardo all’entità di tale tasso-soglia(determinabile in relazione alla categoria di riferimento del leasing di autoveicoli, nella specie correttamente identificata e solo genericamente contestata dal Rebaudengo); all’esclusione, dalla valutazionecomplessiva del tasso - soglia, delle somme previste a titolo dicorrispettivo per l’esecuzione di prestazioni della società di leasing diverse dal finanziamento; all’autonomia dell’eventuale usurarietà del Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tasso relativo gli interessi moratori, rispetto a quello riferito agli interessi corrispettivi; all’esclusione, comunque , della prospettata gratuitàdell’operazione di leasing , ai sensi dell’art. 1815 c.c., essendo inogni caso dovuti gli interessi corrispettivi legittimamente convenuti; alcarattere meramente astratto e congetturale dei conteggi operati dal Rebaudengoin riferimento all’ipotizzato “ insoluto del primo canone per unperiodo pari a un mese ” (atteso il riferimento, da parte del decreto ingiuntivo, a canoni insoluti successivi); all’irrilevanza, ai fini della validitàdel contratto di leasing , dell’eventuale mancata indicazione nel contratto dell’indicatore sintetico di costo (c.d. ISC); all’infondatezza dell’eccezionedi nullità della garanzia prestata dal Rebaudengo, attesa l’inesistenza di alcun superamento del tasso - soglia in relazione al pagamento dei canoni di leasing e l’inesistenza di alcun profilo di indeterminatezzao indeterminabilità dell’oggetto della garanzia. 3.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione. 4.La [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso. 5.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese in questa sede. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria per l’adunanza incamera di consiglio del 6/4/2023. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 12345 pubblicata in data 9/5/2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la relativa discussionein pubblica udienza. 8. Il Procuratore genera le presso la Corte di cassazione ha depositato conclus i o ni scritt e , invocando l’accoglimento del primo motivo,disattesi tutti i restant i. 9.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria per l’odierna udienzapubblica.Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell ’art.644c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto che le spese d’incasso, di insoluto e le spese di recupero crediti pattuite nei contratti di leasing oggetto di causa non rilevassero ai fini della determinazione del tasso - soglia ai fini dell’usura. 2.Il motivo è inammissibile. 3. Osserva il Collegio come, in base al l’art. 644 c.p., “ per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelleper imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ”. 4. A tale riguardo, con specifico riferimento alle spese di assicurazionesostenute dal mutuatario in relazione alla conclusione di uncontratto di mutuo , questa Corte ( cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.3025 del 01/02/2022, Rv. 663760 - 01) ha ritenuto che , a i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devonoessere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute daldebitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamentopuò essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 5/04/2017, Rv. 643727 – 01 . V. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 , Rv. 667658 - 01, secondo cui , i n tema di Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri locazionefinanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati siail prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento,sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazionein mancanza dell'assicurazione ). 5. In forza di tali presupposti, il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti all’utilizzatorein sede di conclusione di un contratto di leasing , ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti , dev’essere identificato nell’esame del collegamento tra l’imposizione di tali oneri e la concessionedel credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessionedel credito valgono a concorrere alla verifica dell’eventuale superamento complessivo del tasso - soglia rilevante ai fini dell’usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento),l’imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea adetta verifica. 6. Nel caso in esame , la corte territoriale ha specificamente sottolineatocome le spese di incasso, quelle di insoluto e le spese di recupero-crediti convenute tra le parti nei contratti di leasing oggetto dilite, non rilevassero ai fini della determinazione del tasso - soglia ai fini dell’usura, poiché dette voci di spesa non erano state previste in relazione ai soli canoni insoluti, bensì in relazione a tutti i canoni, avendolo scopo di rimborsare il creditore in modo forfettizzato delle ulteriorispese sostenute per l’attività di recupero del credito (nel caso dicoinvolgimento di terzi ai fini di tale recupero ), nonché delle ulteriori Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri speseper la gestione degli insoluti : spese costituenti, anch’esse, una voceforfettizzata relativa alle spese vive sostenute dall’intermediario incaso di inadempimento del cliente. 7.Ciò posto, tali spese, in quanto mirate a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (avent i lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazionedi pagamento del canone) dovevano ritenersi escluse dal computo del tasso - soglia con riferimento al tasso di mora convenutonella misura del 5,88% , in quanto in nessun modo collegate allaconcessione del credito . 8. In breve, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’interpretazionedei testi contrattuali sottoposti al proprio esame, come gli oneri accessori imposti dalla società di leasing all’odierno ricorrente, in quanto non collegati alla concessione del credito, non concorresseroalla determinazione degli oneri contrattuali complessivi rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale superamento dei limiti dell’usura, da tanto desumendo il mancato travolgimento di tali limiti inconsiderazione delle restanti previsioni contrattuali. 9. Sulla base di tali premesse, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmenteriservata al giudice di merito e sia censurabile in sede dilegittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale,ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. . In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253) . 10.Nel caso di specie, l’odiern o ricorrente , lungi dal prospettare l’eventuale violazione , da parte del giudice a quo , dei criteri legali di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, si è limitato ad orientare l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito . 11.In forza di tali presupposti, pertanto, la censura in esame deve ritenersiinammissibile, essendosi il ricorrente sostanzialmente limitato –anche attraverso l ’inconducente evocazione dell’eventuale violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. – alla prospettazione di una diversa lettura deglielementi di prova acquisiti e dei fatti di causa in dissenso rispetto aquanto affermato dal giudice di merito, sulla base di un ’ impostazione criticain ogni caso non consentita in sede di legittimità. 12. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell’art.644 c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchédel decreto ministeriale inerente i tassi di usura per il periodo dal1 luglio 30 settembre 2010 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente individuato il tasso - soglia applicabileal caso di specie, sul presupposto dell’errata individuazione della categoria dell’operazione finanziaria esaminata, nella specie Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consistentenella concessione in leasing di beni strumentali all’attività aziendaledella società utilizzatrice e non già nella locazione finanziaria diautoveicoli. 13.Il motivo è inammissibile. 14.Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto all’individuazione de l tasso - soglia applicabile al caso di specie sul presuppostodella riconducibilità dell’operazione finanziaria esaminata allacategoria del leasing di autoveicoli , anziché alla categoria dei beni strumentaliall’attività aziendale come preteso dall’odierno ricorrente. 15.Allo scopo di individuare tale tasso - soglia, il giudice del merito ha dunque compiuto una specifica operazione interpretativa dei contenutinegoziali riconducibili alla volontà delle parti, pervenendo alla considerazione dell’operazione in esame alla stregua di un contratto leasingdi autoveicoli , anziché a una differente operazione di leasing di benistrumentali all’impresa. 16. Ancora una volta – analogamente a quanto osservato in relazione alla decisione del primo motivo di impugnazione – la corte territorialeè pervenuta alla propria decisione attraverso l’esercizio dei propri poteri di interpretazione discrezionale degli atti negoziali sottopostial proprio esame , la cui contestazione, in sede di legittimità , può ritenersi ammissibile solo là dove il ricorrente imposti l e proprie doglianzesotto il profilo dell’eventuale violazione, da parte del giudice dimerito, dei canoni legali di ermeneutica negoziale. 17. Nel caso di specie, non avendo il ricorrente in alcun modo prospettato alcuna violazione d e i ridetti canoni legali, la censura si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità .Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 18.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell’art.644c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto non applicabile, al caso di specie, la sanzione dellagratuità del finanziamento (ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c.) a seguitodella violazione della normativa antiusura riferita alla clausola degliinteressi moratori e/o ad altra disposizione contrattuale diversa dagliinteressi corrispettivi. 19. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, dell’art.644 c.p., dell’art. 1815, co. 2, c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie la modalitàdi verifica del tasso effettivo globale del c.d. worst case e la conseguentegratuità del finanziamento a seguito della violazione della normativaantiusura alla luce (non già della sola clausola relativa agli interessimoratori, bensì) del coordinato disposto di plurime clausole contrattuali. 20.Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili . 21. Osserva il Collegio come l e censur e in esame sia no stat e prospettate dal ricorrente sul presupposto dell’avvenuta violazione dellanormativa antiusura in forza della conclusione dell’operazione di leasingoggetto di causa; ciò posto, una volta esclusa il ricorso di tale violazione (come peraltro desumibile anche attraverso la considerazionedelle argomentazioni esposte in relazione alla decisione suiprimi due motivi di impugnazione), l e doglianz e in esame dev ono ritenersidel tutto destituit e di rilevanza.Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 22.Varrà, peraltro, considerare , in ogni caso , come le Sezioni Unite di questa Corte , dopo aver sottolineato che la disciplina antiusura è destinata a trovare applicazione anche in relazione agli interessi moratori,abbiano evidenziato come, dall’accertamento dell'usurarietà , discenda l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensìin quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. , con la conseguente esclusione, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, dell’applicabilitàdella sanzione della gratuità del finanziamento. 23. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e/o dell’art.9 della delibera CICR del 4 marzo 2003 (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la nullità dei contratti di leasing conclusi tra le parti (e il relativo conseguenterilievo d’ufficio), in ragione della mancata indicazione, in detticontratti, dell’indicatore sintetico di costo (c.d. ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivodell’operazione per il cliente. 24.Il motivo è infondato. 25.Osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale(TAEG), consista unicamente in un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, destinato a comprendere anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1993,tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suocosto globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri edelle singole voci di costo elencati in contratto (Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 9/12/2021, Rv. 663425 – 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 4597del 14/02/2023, Rv. 666991 – 01). 26.Dal rilievo di tali argomentazioni discende, pertanto, come la mancata indicazione di tale indice sintetico di costo nei contratti di leasingin esame non è in alcun modo valsa a determinarne la nullità , comeerroneamente preteso dall’odierno ricorrente. 27.Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione della legge n. 108/96, dell’art. 644 c.p. e degli artt. 1936 e 1418 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità e/o inefficacia dellegaranzie fideiussorie prestate dal ricorrente in ragione dell’illiceità della causa, e/o della relativa contrarietà a norme operative, con specifico riguardo alla pattuizione di interessi usurari nei contratti di leasing garantiti, nonché in ragione dell’indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto relativo alla fideiussione prestata dal Rebaudengo. 28.Il motivo è infondato. 29.Ferme le argomentazioni sopra illustrate, con specifico riguardo all’esclusionedi alcun profilo di usurarietà in relazione ai corrispettivi convenutitra le parti in favore della società concedente, varrà in ogni caso considerare come la corte territoriale abbia del tutto correttamente sottolineato come l’eventuale contrarietà a norme imperativeo l’ eventuale illiceità della pattuizione degli interessi usurari non si estenda a tutto il contratto, limitandosi a incidere sull a sola validitàdelle sole clausole illecite, con la conseguenza che l’eventuale Udienzapubblica del 10 ottobre 2023 - R.G. n. 18899/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri eliminazionedel saggio usurario degli interessi finirà col ricadere sulla soladeterminazione concreta del debito , senza alcuna estensione della nullità sull’intero contratto e, conseguentemente, sulle eventuali garanzieaccessorie prestate da terzi (da ritenersi, pertanto, comunque persistenti). 30.Del tutto generica e astratta , infine, deve ritenersi la censura concernente la pretesa indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto relativo alla fideiussione prestata dal Rebaudengo, avuto riguardo alla piana determinazione dell’oggetto della fideiussione attraversol’automatica applicazione dei criteri matematici di calcolo del debito sulla base degli importi indicati nel contratto principale ; così comeperaltro espressamente ritenuto dal giudice a quo , sulla base di un’articolazione argomentativa nella specie non adeguatamente censuratadall’odierno ricorrente. 31. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favoredella società controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 32.Dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liq
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