CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 42718/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTAT di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 14 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 27 gennaio dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen., di cui al capo 1) della imputazione provvisoria. Il Tribunale riteneva che il complessivo quadro investigativo portasse a riconoscere la sussistenza di gravi di indizi di partecipazione dell'indagato alla cosca Pesce, con il compito di contribuire fattivamente alla vita del sodalizio, ottemperando alle direttive delle figure di vertice e dando la propria disponibilità a contribuire al mantenimento delle sodali detenuti e delle loro famiglie, nonché procacciando affari in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Il compendio indiziario poggia essenzialmente su tre lunghi dialoghi, registrati in data in data 12 gennaio 2019, 11 febbraio 2019 e 16 febbraio 2019, nel corso dei quali il Seminara si rapporta con [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, in quel momento esponente apicale della omonima cosca, cugino [OSCURATO:PERSONA] cl. 92 all'epoca latitante, discutendo di questioni riguardanti specifiche dinamiche associative. Sulla base del tenore delle conversazioni, per gran parte trascritte nell'ordinanza, il Tribunale sosteneva emergesse con evidenza un grave quadro indiziario del coinvolgimento del Seminara nelle dinamiche criminali della cosca. In merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale puntualizzava che la difesa non aveva allegato alcun elemento in grado di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata ha qualificato la condotta del Seminara quale partecipe all'associazione in contestazione, ritenendolo persona di fiducia della cosca, in particolare di Savino cl. 1963 e del noto Antonino cl. 1993, a cui affidavano compiti che per la loro delicatezza si giustificano solo considerandolo intraneo alle dinamiche operative della cosca. Ebbene, osserva la difesa, l'unico elemento posto a sostegno di tale contestazione è rinvenibile nel contenuto della conversazione intercorsa in data 11 febbraio 2019, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93. Dal tenore di detta conversazione, assume la difesa, è l'interlocutore Pesce a disvelare al Seminara gli intenti della cosca, proprio in quanto sconosciuti a quest'ultimo. In sostanza, non vi è alcuna prova che Seminara abbia veicolato informazioni da e per gli associati, assicurando i contatti esterni del capo cosca con gli altri sodali; si tratta, quindi, di ruolo meramente dichiarato ma privo di riscontro. Altro elemento valorizzato dal giudice del riesame emergente dalla stessa conversazione del 11 febbraio 2019 è legato al sostegno che viene ritenuto prestato dall'indagato ai familiari dei soggetti detenuti. In realtà, ad esito della articolata attività investigativa svolta, osserva la difesa, non è emerso alcun elemento da cui poter desumere che [OSCURATO:PERSONA] abbia realmente fornito ai soggetti detenuti della famiglia Pesce sostegno per vivere, attraverso il reperimento delle risorse necessarie al loro sostentamento. Il terzo elemento posto a carico del Seminara, al fine di considerare l'intraneità al contesto associativo, è il ruolo emerso nel campo degli stupefacenti. Anche in questo caso, evidenzia la difesa, oltre a non conoscere l'esito di tale trattativa oggetto del dialogo, non si comprende quale sia l'elemento caratterizzante l'intraneità associativa del Seminara, atteso che lo stesso sembrerebbe interessato a trattare acquisti o cessioni di stupefacenti per proprio conto, servendosi di [OSCURATO:PERSONA] cl. 93 come di un qualsiasi grossista in grado di procurare la sostanza da vendere a terzi. Altra vicenda valorizzata dal giudice del riesame reggino è quella relativa all'affitto di mezzi agricoli necessari alla raccolta dei kiwi. Il ricorrente puntualizza che dalla complessa attività investigativa è in realtà emerso che l'intento del Seminara era esclusivamente quello di risollevare una situazione economica disastrosa attraverso il noleggio di mezzi meccanici (muletti) per la raccolta dei kiwi. Ed, anzi, dalla conversazione riportata al progr. 63 (trascritta alle pagine 705 e 706 dell'ordinanza di custodia cautelare) si evince che la condizione di precarietà economica era dettata dalla circostanza che il Seminara non veniva pagato per i lavori svolti, contraddicendo dunque la ritenuta posizione di associato mafioso. Da qui la considerazione che l'ipotizzata partecipazione associativa a carico del prevenuto è del tutto infondata, atteso che dagli esiti dell'attività tecnico captativa, non è possibile rinvenire alcun elemento idoneo a supportare la prospettazione accusatoria. Inoltre, non vi è traccia in atti della partecipazione del prevenuto ai numerosi summit ed incontri tra gli indagati monitorati dalla P.G. nel corso delle indagini, nemmeno può essere trascurato che nessuno dei collaboratori di giustizia abbia mai riferito alcuna circostanza in merito al predetto [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza in esame, ad avviso del ricorrente, è del tutto priva di quegli elementi idonei a provare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale il prevenuto avrebbe preso parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione della cosca per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In realtà, in base ad una valutazione complessiva degli episodi a cui avrebbe preso parte il Seminara non si potrà non rilevare come gli stessi non siano assolutamente indicativi di una stabile appartenenza del prevenuto al sodalizio in contestazione. Peraltro, assume la difesa, le vicende che hanno interessato l'odierno indagato sono del tutto estemporanee e saltuarie, si sono sviluppate in un arco di tempo veramente ridotto (poco più di un mese), e, pertanto, eventualmente integrante il reato di favoreggiamento personale o piuttosto assistenza agli associati, o al più un'ipotesi di concorso esterno, per la cui configurabilità, tuttavia, è necessaria la sussistenza del dolo diretto. Tale qualificazione giuridica era già stata prospettata in sede di riesame ma il Tribunale ha omesso la motivazione sul punto, limitandosi ad elencare in modo parziale le censure difensive, senza specificare le ragioni per le quali non meritassero accoglimento. In definitiva, lamenta la difesa, il Tribunale del riesame non ha risposto alle doglienze difensive circa la possibilità di dichiarare la sussistente una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa in presenza di tre sole conversazioni, per di più "gracili e nebulose", concentrate nell'arco di un mese tra il gennaio ed il febbraio 2019. Inoltre, a fronte di tale limitato dato oggettivo, la difesa evidenzia che il reato associativo viene contestato a [OSCURATO:PERSONA] a partire dall'anno 2011, in assenza di alcun elemento corroborativo di tale ipotesi accusatoria. 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge, quanto all'omessa motivazione relativamente alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, nonché l'eccessività e l'inadeguatezza della misura coercitiva personale applicata, avuto riguardo al quadro indiziario prospettato ed alla personalità del prevenuto. La difesa assume che la Corte territoriale ha adottato una motivazione apparente e di stile, sottraendosi all'obbligo motivazionale. L'episodicità delle contestazioni e soprattutto il breve lasso temporale in cui sembrerebbe accertata l'operatività del Seminara, avrebbero richiesto una più proporzionata prognosi cautelare, come messo in luce della dalla specifica doglianza, sulla quale, invece, il giudice di merito ha omesso di motivare. L'ordinanza impugnata, infine, non contiene alcun riferimento al comma 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto non accenna minimamente alle ragioni che non consentirebbero di salvaguardare le esigenze di cautela mediante gli arresti domiciliari con le eventuali procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi meramente reiterativi del riesame e manifestamente infondati. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover ribadire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte sulla motivazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.Invero, secondo l'orientamento consolidato, che il Collegio condivide, l'ordinamento consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 5885 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 27866 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In altri termini, è precluso il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né è consentito alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le altre, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). Inoltre, tale controllo di legittimità è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. È quindi stabilito a garanzia del provvedimento e non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (tra le altre, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), né possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, non rilevabili d'ufficio, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone, Rv. 254037; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Tanto premesso, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 2.1 Manifestamente infondate sono le doglianze sviluppate nel primo motivo. La difesa più che confrontarsi con la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, si concentra nel contestare il significato del compendio intercettivo raccolto, secondo una lettura parcellizzata e decontestualizzata delle singole captazioni. In pratica, si censura l'idoneità degli elementi acquisiti, ad integrare i gravi indizi a carico del ricorrente della partecipazione all'associazione mafiosa. In proposito, il Collegio, oltre a quanto già argomentato sub. 2, intende ribadire il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi, ed è tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (per tutte, Sez. U, 22/03/2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). Ciò premesso, la lettura del giudice della cautela delle conversazioni registrate, è logica e coerente, e la sua tenuta argomentativa non è scalfita dalle controdeduzioni del ricorrente. In particolare, dalla conversazione in data 12 gennaio 2019 il giudice del riesame ha ricavato la piena disponibilità del Seminara a soddisfare gli ordini ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] cl. '63, nonché a fare fronte alle necessità di carattere economico degli altri membri della cosca e dei loro familiari.Nell'ordinanza viene riportato che, dopo aver riferito di alcuni problemi insorti tra i familiari della di lui moglie in merito a sgarbi fatti a cosche operanti nella zona di Cinquefrondi cui erano seguiti dei danneggiamenti dei mezzi utilizzati per i lavori («...prendono e gli ridanno i camion, gli hanno dato i camion e Ciccio è andato là e gli ha detto: vedi che ti devi accomodare per risolvere la situazione.. .sono andati e gli hanno tagliato i kiwi...gli hanno tagliato i kiwi e pensavano che erano stati i rosarnesi...non gli ha detto questo Ciccio al padre.. al consuocero..., gli ha detto: vedi. ..fagli un regalo...dagli qualcosa...inc...E gli ha raccolto cinquemila euro e glieli ha portati qua.. .Questo cugino mio, Barritta, mi ha detto: sai cosa è successo, questo Carozza, ha detto.. .il genero di...inc...gli ha dato i soldi e glieli ha mandati a Rosarno...il problema non è stato a Rosarno, il problema è stato a Cinquefrondi e glieli ha mandati a Rosarno? Ha detto e chi glieli ha mandati? [OSCURATO:PERSONA] glieli ha dati ai Rosarnesi, hanno preso e sono andati di nuovo a tagliargli i kiwi, un'altra volta.. .ha dovuto prendere e fare un regalo pure a quelli là»), il Seminara riceveva la precisa esortazione da parte del Pesce a riferire a tutti che qualsiasi "regalìa" destinata alla cosca Pesce doveva essere consegnata a lui («Tu sai cosa gli devi dire...qualsiasi cosa che deve fare un pensiero o qualche cosa alla famiglia mia...deve venire da me...gli deve dire a te di chiamare a me»), non avendo apprezzato il modo con cui il cugino Antonino cl. '91 aveva incassato 1000 euro senza dire nulla agli altri sodali («non esiste questo fatto, che cosa è questa cosa fatta di nascosto (fonetico: questa ammucciata), me lo mangio...lui chiamato a Nino R e ...inc... cinquecento a lui e cinquecento se li sono divisi, tutti e due, ma non è ...inc... vedi a quello là, non ha detto nulla quello, come al suo solito, se li prende ...inc... hai capito che fa, non è così che funziona»). Nel corso della medesima conversazione, Seminara avanzava al suo interlocutore una richiesta di sostanza stupefacente - che, veniva ritenuta dal Tribunale droga del tipo pesante, considerato il prezzo accennato dall'indagato («vedi e fammi sapere a quaranta?... A trentotto?»), e poi subito dopo chiedeva anche quella di tipo leggero («Vedi che mi hanno cercato un po' di erba. ..quella buona...»). Lo stesso Seminara proponeva, inoltre, ad [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 acquirenti, che si riprometteva di contattare lui stesso (SEMINARA Giuseppe: Sai a chi devi chiamare... sai a chi devi chiamare, a quello di Soriano PESCE Antonino: Eh... inc...SEMINARA Giuseppe: Si è serio PESCE Antonino: Diglielo a Inc[...]viene con i soldi. SEMINARA Giuseppe: Si si si, me la vedo io, non ti preoccupare). Il Tribunale del riesame, a riscontro della dimestichezza del Seminara con le sostanze stupefacenti, ha richiamato la circostanza che il Seminara in data 20 settembre 2018 era stato deferito all'A.G., unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Dalla conversazione registrata in data 11 febbraio 2019 il Tribunale ha tratto le seguenti circostanze gravemente sintomatiche dell'inserimento dell'indagato nel contesto criminale. Seminara riferiva ad [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 di essere stato convocato da [OSCURATO:PERSONA] cl. '63 "u pecuraru", il quale lo aveva incaricato di recarsi presso un tale Femìa, al fine di discutere del "fatto della terra", una vicenda di cui [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '63 avevano discusso lo stesso giorno in quanto riguardava la vendita di terreni in spregio delle loro regole («Hai capito, è un'altra cosa, questo ti voglio dire, Moli! devo andare ad aggiustare questa faccenda qua.. .questa qua gliela aggiusto.. .perché questa qua è una terra che allora a mio fratello Pino gli toccavano i due ettari.. .a lui là....moli! se questi ora se la sono venduta.. .e se la sono comprata chi dico io»). [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, inoltre, manifestava al Seminara tutto il suo disappunto per il fatto che tale [OSCURATO:PERSONA] non avesse ancora corrisposto la quota spettante alla cosca Pesce ("Adesso l'ho acchiappo io a questo babbeo, no, non ha portato una lira, non me ne fotte niente il sapere o il non sapere, lui.. .era corretto che venisse da me per dire: tieni qua, questi per cosa. Ha detto che se la vede con me che si vergogna di andare da Franca...perché non è venuto..."). Pesce aggiungeva anche che Bellocco aveva ricevuto "in regalo" un ettaro di terra, mentre loro non avevano ancora ottenuto nulla, nonostante gli spettasse una parte uguale a quella dei Bellocco ovvero l'equivalente in denaro («No che gli hanno dato un ettaro di terra, gli è uscito un ettaro franco.. .e quello non è il suo.. .cinquemila sono i nostri e... .un ettaro e cinquemila sono i suoi, se no mi dà i soldi della terra...»). A fronte delle lamentele del Pesce in merito alla necessità di avere i fondi per sostenere le spese nell'interesse di suo padre («...no è venuto a trovarmi...mi ha detto: senti vedi che sicuramente a breve raccogliamo soldi, dice: che te li porto, che mi vergogno di andare da Franca...Devo pagargli la cassazione a mio padre che non gli ho portato un euro, entro il diciannove, adesso, anche, devo andare da Savino, devo andare da Cenzo»), Seminara si offriva di soddisfare lui stesso le necessità economiche dei sodali, offrendosi di recarsi da "Franca", [OSCURATO:PERSONA] moglie di [OSCURATO:PERSONA], per portarle quanto necessario. Nella stessa conversazione, inoltre, i due interlocutori commentavano l'operazione convenzionalmente denominata "Ares" (che aveva riguardato più da vicino le cosche Cacciola e Grasso), e lo stesso Seminara faceva notare al Pesce dove secondo lui le Forze dell'Ordine avevano collocato una telecamera (SEMINARA Giuseppe «L'hai visto la... vicino la palma dove c'è il palo lungo, di cemento» PESCE Antonino «Eh. SEMINARA [OSCURATO:PERSONA] ha messo la cimice... la fotocamera, la... la cosa, vai là sotto che la vedi, inc... anche a me»). Gli interlocutori, inoltre, si riferivano ad un soggetto, ritenuto uno "sbirro", che avrebbero voluto picchiare (SEMINARAGiuseppe «Noi pensavamo che è sbirro, vogliono andarlo a prendere per... PESCE [OSCURATO:PERSONA]?»). Ad avviso del Tribunale del riesame era rilevante, l'uso da parte di Seminara della forma plurale, elemento sintomatico dell'inserimento dello stesso nel sodalizio mafioso oggetto d'indagine. Viene, quindi, riportata la conversazione del 16 febbraio 2019 intercorsa tra Seminar-a e [OSCURATO:PERSONA] cl '93 in cui discutono dell'attività di raccolta dei kiwi che intendevano riservare solo a loro, procurando i mezzi necessari. Alla luce delle conversazioni registrate, il Tribunale ha osservato che il Seminara, oltre a suggerire ad [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 come avrebbe dovuto muoversi per fare in modo da ottenere la gestione esclusiva della raccolta di kiwi, che avrebbero imposto ai proprietari terrieri della zona, manifestava la piena inclusione alle dinamiche mafiose, ritenendo che quell'attività fosse funzionale anche il mantenimento dei sodali detenuti, che egli individuava specificamente. (SEMINARA Giuseppe: «A lo so. Quando arriva a gennaio...a dicembre...a settembre.. .anzi prima di settembre.. .verso i primi di agosto se dio vuole.. .se siamo fuori e campiamo... dobbiamo fare quel lavoro.. .che ti avevo detto lavoro che gli portiamo noi mezzi per raccogliere i kiwi.» PESCE Antonino: «Si può fare?» SEMINARA Giuseppe: «No si può fare? Se tu dici di sì io prendo e chiamo a quello di Mantova...inc...tanti muletti ne bastano quattro, ci portano settanta euro al giorno.. .sono duecentottanta euro al giorno.» PESCE Antonino: «Sono al 100 per cento.. inc. » SEMINARA Giuseppe: «No al 100% al 1000 per 1000. » PESCE Antonino: ...inc...Galatà e glieli calo prima a vedi che a settembre inizio un lavoro... » SEMINARA Giuseppe: «gli dici.. .a settembre gli devi dire...devi avere la bontà.. .dove raccolgono i kiwi, vedi che il muletto glielo devo mandare io » PESCE Antonino: «Ma loro fanno questo lavoro pure? » SEMINARA Giuseppe: «Certo che lo fanno. Loro.. .ed allora cosa...inc... »). Seminara assicurava sulla redditività del lavoro garantendo che avrebbe pensato a tutto lui, garantendo al Pesce non solo la rimuneratività dell'affare, ma assicurandogli anche che si sarebbe occupato in prima persona di tutto, non ritenendo assolutamente possibile che a "loro" fossero lasciate solo le "molliche" (SEMINARA Giuseppe: «Tu non devi fare niente.. .solo trovare cristiani che vengono lì da noi che si prendono i muletti in affitto, solo questo devi fare e poi me la vedo io e glieli levo, me la sbrigo io, tu non devi fare proprio un cazzo. Ti puoi stare con una gamba sopra e una sotto. Tu non devi fare proprio niente poi se vogliono affittato il trattore, gli affittiamo pure il trattore trova a uno e gli affittiamo pure il trattore, gli faccio un montante dietro il trattore e gli metto pure il montante»), sollecitandolo, tuttavia, a chiamare il Galatà al più presto, in modo da fargli presente che quel lavoro doveva essere necessariamente affidato a loro, anche in vista delle spese che avrebbero dovuto sostenere per il mantenimento dei sodali in quel momento detenuti, di cui quattro appartenenti alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] cl. 59 alias "u pacciu", e uno a quella di [OSCURATO:PERSONA] cl. 93, riferendosi al padre di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] («...lo devi chiamare a questo cornuto...non ci deve rompere i coglioni.. .gli dici a me.. .gli dici qua ci sono ci sono quattro cinque che sono dentro... .quattro da Cenzo e tuo padre cinque, mi devi aiutare gli devi dire.. .questi lavori li dobbiamo fare noi gli dici, così in faccia, che si offendono o non si offendono... »), non ritenendo possibile che proprio a loro venissero lasciate solo "le molliche" («Che cazzo è, loro mangiano con dieci mascelle e qua lasciano le molliche? O no Nino? Ma no ti sembra male?»). Il Tribunale del riesame, quindi, ha richiamato le risultanze della operazione "Recherche" dalle quali era emerso l'interesse della cosca Pesce per il settore della vendita e del trasporto dei kiwi, a dimostrazione del fatto che quella attività proposta dal Seminara si inserisse perfettamente nel programma del sodalizio. Il giudice del riesame, inoltre, ha messo in luce come la piena disponibilità mostrata dal Seminara tanto nell'eseguire gli ordini che gli venivano imposti da [OSCURATO:PERSONA] cl. '63, membro apicale del sodalizio, quanto nel sollecitare il sodale [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 ad imporre ai proprietari terrieri la raccolta di kiwi da parte della cosca, nonché il forte interesse manifestato per il mantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie, offrendosi in prima persona per garantire quanto necessario, anche alle altre famiglie mafiose del territorio, fossero tutti elementi sintomatici della partecipazione del Seminara alla cosca Pesce, con esclusione in radice della possibilità che nel caso di specie potesse trovare applicazione la norma di cui all'art. 378 c.p., ovvero quella di cui all'art. 418 cod. pen., come, invece, aveva sostenuto dalla difesa con particolare riferimento alla vicenda relativa all'incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] cl. 63. Ed ancora, ad avviso del Tribunale, il fatto che alcun collaboratore di giustizia avesse riferito di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta circostanza irrilevante ai fini dell'impianto indiziario, proprio in considerazione della eloquenza dei dialoghi analizzati, nei quali è lo stesso indagato ad essere diretto interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] cl. 93, esponente apicale della omonima cosca. A fronte del compendio indiziario illustrato, il Tribunale ha osservato che l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non aveva fornito alcuna valida alternativa alla prospettata lettura dei fatti che potesse trovare qualche riscontro negli elementi investigativi. E, come già evidenziato da questa Corte, se l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (ex multis Sez. 5 n. 39523 del 6/07/2018, Belfanti, Rv. 273887), deve tuttavia osservarsi che, costituiva onere del ricorrente, nella concreta situazione indiziaria sopra descritta, allegare l'esistenza di specifici elementi in grado di superare la presunzione di permanente attualità del vincolo associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., la cui mancata deduzione, sia pure nel legittimo esercizio di una facoltà di non collaborazione garantita dalla legge, finisce inevitabilmente per ridondare a suo carico. Infine, il Tribunale ha messo in evidenza che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 erano piuttosto risalenti, stante il controllo di polizia effettuato in data 12 novembre 2015, allorquando il Seminara veniva fermato in compagnia del citato [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, oltre che di [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli indagato nello stesso procedimento). In definitiva, dal contenuto delle conversazioni registrate il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e corretta in diritto, ha ritenuto che emergessero gravi di indizi del reato di partecipazione all'associazione mafiosa Pesce. In proposito, il Collegio intende richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale, l'interpretazione dei contenuti e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica - senza che appaia presente alcun aspetto di contrarietà o di travisamento della portata letterale - in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), per cui, in tema di associazioni di tipo mafioso gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate, possono legittimamente costituire fonte diretta di prova, senza necessità di riscontri esterni, a condizione che il contenuto delle conversazioni oltre che coerente sia chiaro, che non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscono all'indagato, che il ruolo ricoperto dai loquentes nell'organizzazione criminale non consenta dubbi sulla serietà degli argomenti e degli affari illeciti trattati, e che non vi sia ragione di ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6 n. 5224 del 2/10/2019, dep. 7/02/2020, Acampa, Rv. 278611). Quanto alla doglianza in merito alla indicazione temporale del dies a quo della partecipazione del Seminara all'associazione mafiosa, questo Collegio rileva che, non solo è carente di interesse in concreto, atteso che l'eventuale indicazione di un diversa decorrenza della condotta partecipativa non incide sul regime cautelare, sul termine e sulla tipologia della misura adottata, ma, inoltre, non tiene conto del fatto che l'imputazione è allo stato provvisoria in quando versandosi, ancora, nella fase delle indagini è necessariamente fluida in relazione allo sviluppo delle stesse.2.1. Il secondo motivo si risolve in una mera confutazione non corroborata da alcun elemento specifico in grado di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. tuttora prevede per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'esito dei plurimi interventi della Corte costituzionale, una doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, ossia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, la prima sola delle quali può essere vinta qualora ex actis risulti l'insussistenza dei pericula libertatis Nello specifico, quanto alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata e corretta, ha ritenuto il pericolo di recidiva concreto ed attuale, evidenziando oltre al grave quadro indiziario raccolto la circostanza che, che al momento della esecuzione della ordinanza impugnata Seminara era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per altro procedimento, dimostrando perciò proclività a delinquere. Invero, in tema di onere motivazionale del provvedimento cautelare, il Collegio ribadisce il principio secondo il quale «l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari.» (tra le altre, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471). Per quanto attiene all'ulteriore profilo della adeguatezza della misura carceraria applicata, il giudice in sede di riesame ha correttamente rimarcato che, in assenza di elementi in grado di superare il ragionamento presuntivo e sulla scorta delle suindicate esigenze di cautela, non poteva che operare la presunzione assoluta di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452). Tale argomentazione rende di conseguenza privo di alcuna fondatezza la doglianza in merito alla mancata adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, essendo, infatti, tale soluzione incompatibile con l'operatività della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, che non consente l'applicazione di misure diverse e meno afflittive (tra le altre, Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266005-266006). 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa correlati al proposto ricorso, si determina nella congrua somma di euro mille. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere a trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PER