CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39272/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 giugno 1986 avverso la sentenza del 14 gennaio 2020 della CORTE DI APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le note di replica degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa il 25 novembre 2014 dal Tribunale di Modena, che aveva assolto l'imputato dal reato di rapina pluriaggravata per non aver commesso il fatto e dal reato di lesioni perché il fatto non sussiste, su appello del pubblico ministero, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina pluriaggravata a lui contestato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, e ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione al delitto di lesioni.2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione all'articolo 213 codice procedura penale e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità dell'individuazione fotografica e del riconoscimento eseguito dalla persona offesa . La Corte di Appello, per superare le critiche difensive, ha sostenuto che un primo atto di individuazione fotografica è stato eseguito prima dell'incontro accidentale in caserma della persona offesa con l'imputato e successivamente ne è stato eseguito un secondo, anche se i carabinieri non hanno redatto due verbali di individuazione fotografica, ma un unico atto nel quale si sintetizza che la persona offesa ha riconosciuto Mbelos in fotografia, lo ha poi incrociato in caserma e ha confermato il riconoscimento. In forza di questa ricostruzione la corte ha escluso che l'esito positivo dell'individuazione sia stato frutto di suggestione, poiché il riconoscimento fotografico è intervenuto prima dell'incontro con l'imputato. Tale affermazione è frutto di una arbitraria ricostruzione degli eventi smentita dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha spiegato in dibattimento che la prima individuazione fotografica non aveva avuto esito positivo, poiché nessuno delle persone effigiate era stato riconosciuto come autore della rapina, e solo dopo avere portato i quattro fermati in caserma era stato predisposto un nuovo fascicolo fotografico e il [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l'imputato come uno dei rapinatori e la moglie del [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto altro fermato per il soggetto che aveva notato il giorno prima in attesa nei pressi della propria abitazione. Il maresciallo aveva precisato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di intravedere l'imputato mentre aveva accesso in caserma per formalizzare la denunzia e quindi prima dell'individuazione fotografica. La ricostruzione offerta dalla corte si scontra con le emergenze processuali ed in particolare con l'orario della avvenuta individuazione riportato nel verbale che è successivo all'orario del fermo, e anche con i criteri di logica poiché se la persona offesa avesse effettuato positiva individuazione fotografica dell'imputato, non sarebbe stato necessario fargliela confermare, richiamandolo in caserma e facendogli incontrare l'imputato di persona. Si tratta all'evidenza di un maldestro tentativo della Corte di salvare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 2.2 Vizio di motivazione nella parte in cui la corte afferma che "del tutto incomprensibilmente l'imputato si è rifiutato di calzare le scarpe - lasciate dai rapinatori nell'appartamento della vittima - quando i carabinieri glielo chiesero" ; ritiene indimostrata la mancata corrispondenza della misura delle scarpe sequestrate alla misura dei piedi dell'imputato e osserva che il reperto improvvidamente distrutto non avrebbe comunque avuto alcuna rilevanza probatoria. Il tribunale, dopo avere stigmatizzato l'avvenuta inspiegabile distruzione del prezioso reperto investigativo costituito dalle scarpe abbandonate da uno degli autori della rapina, ha escluso che le stesse potessero appartenere all'imputato, in ragione della mancata corrispondenza che è emersa in dibattimento, mentre la corte mette in dubbio questo dato probatorio favorevole all'imputato e valorizza la circostanza che l'imputato si sia rifiutato di calzare le scarpe, trascurando di considerare che i carabinieri hanno tentato di eseguire questo esperimento giudiziale in assenza del difensore dell'imputato. Di contro deve ritenersi logico che l'imputato sapendosi innocente abbia rifiutato di indossare un indumento proveniente dal responsabile del reato per evitare ogni forma di contaminazione. 2.3 Vizio di motivazione e travisamento della prova laddove la corte afferma che le diverse descrizioni del rapinatore offerte dalla persona offesa e le discrasie tra la descrizione del rapinatore e l'aspetto dell'imputato riguardano solo particolari marginali e compatibili con i diversi momenti in cui sono state rese le dichiarazioni del teste. Ricorda il ricorrente che Riccardo la Monica a poche ore dalla rapina forniva le caratteristiche fisiche dei rapinatori, affermando che si trattava di soggetti dell'est Europa, di altezza media, corporatura esile, carnagione e capelli chiari, nuca schiacciata. La persona che invece [OSCURATO:PERSONA] riconoscerà, dopo averlo visto in caserma, non presenta nessuna di queste caratteristiche fisiche, in quanto il ricorrente ha carnagione olivastra, capelli e barba neri ed è corpulento. Inoltre è significativo che la persona offesa abbia effettuato l'individuazione fotografica dell'imputato su una fotografia risalente diversi anni prima in cui Mbelos aveva un aspetto del tutto diverso da quello presente al momento del fatto. Infine il ricorrente sottolinea la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che inizialmente ha parlato di una macchia presente sulla fronte dell'imputato e successivamente ha negato di aver notato alcuna macchia. Altro particolare significativo riportato dalla persona offesa, l'aspetto schiacciato della nuca, non si riscontra nella fisionomia dell'imputato, ma la corte ha sostenuto che tali incongruenze sono soltanto apparenti poiché frutto di un diverso taglio di capelli, senza considerare che il soggetto aveva i capelli cortissimi, quasi rasati, sicché è illogica l'ipotesi di una suggestione visiva determinato da un particolare taglio di capelli. Anche l'altezza dell'imputato rispetto a quella riferita nella descrizione non coincide e la corte cerca di superare tale incongruenza sminuendone la rilevanza; inoltre la persona offesa ha dichiarato di avere preso per il collo uno dei rapinatori e tale manovra induce a ritenere che il suo antagonista fosse più o meno alto quanto lui. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la corte ha affermato che il tribunale ha omesso di valutare adeguatamente il falso alibi fornito dall'imputato e di trarne un indizio di colpevolezza, mentre il tribunale lo aveva correttamente considerato come elemento che impediva di pervenire ad una pronunzia di assoluzione piena dell'imputato. Ancora una volta la corte territoriale ha contrapposto alla valutazione del tribunale una propria alternativa ricostruzione non idonea a scardinare l'impianto logico giuridico adottato dal tribunale il quale ha ritenuto che l'alibi mancato non fosse sufficiente da solo a sostenere la prospettazione accusatoria. 2.5 Vizio di motivazione poiché a fronte dell'assoluzione dal reato di lesioni la corte avrebbe dovuto indicare quali azioni violente abbiano integrato il reato di rapina o derubricare il reato di rapina in furto aggravato o applicare la diminuente prevista dall'articolo 116 codice penale. 2.6 Vizio di motivazione poiché la corte non ha tenuto conto che secondo la ricostruzione offerta dalla persona offesa l'imputato non ha posto in essere alcuna azione violenta. Di contro la corte di appello si è limitata ad affermare che è intervenuta una breve ma intensa colluttazione, durante la quale il soggetto impegnato a rovistare nel cassetto tentava di aiutare il compagno scagliandosi contro la persona offesa. Così facendo la corte travisa le risultanze istruttorie e le dichiarazioni del signor [OSCURATO:PERSONA], il quale ha di contro dichiarato di essersi scagliato contro uno dei soggetti trattenendolo per il collo e lanciandolo fuori dalla finestra. 2.7 Con nota trasmessa il 30 giugno 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla requisitoria del Procuratore Generale deducendo la illegittimità della sentenza della corte di appello per violazione dei principi sanciti da questa Suprema corte in caso di riforma di sentenza assolutoria, poiché la sentenza impugnata che ha ribaltato il giudizio assolutorio non ha fornito argomenti aventi forza persuasiva superiore rispetto alla motivazione del tribunale, né può ritenersi che la testimonianza della persona offesa e la successiva ricognizione in sede di appello, la quarta in ordine cronologico, abbiano fornito un contributo all'ipotesi accusatoria, poiché la persona offesa aveva visto e rivisto l'imputato in ogni fase processuale. Il difensore ribadisce che l'imputato aveva caratteristiche fisiognomiche completamente differenti rispetto a quelle della foto scattata nel 2007 e utilizzata nell'individuazione fotografica e reitera le censure in merito alle emergenze processuali valorizzate dalla corte. Allegata alla nota è altresì presente un parere sottoscritto da un consulente di parte avente ad oggetto osservazioni criminologiche in favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Preliminarmente va osservato che questa corte non può tener conto del parere redatto dal consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] e trasmesso unitamente alla nota di replica alla requisitoria del Procuratore Generale. Ed infatti nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Sez. 2 - , Sentenza n. 42052 del 19/06/2019 Cc. (dep. 14/10/2019) Rv. 277609 — 01) 1.111 primo motivo è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza di secondo grado emerge che anche in sede di rinnovazione del dibattimento in appello la persona offesa ha chiarito che il riconoscimento fotografico è avvenuto prima che vedesse in caserma l'imputato e ha spiegato che una prima individuazione fotografica non aveva avuto esito positivo, poiché nell'album non era presente l'immagine dell'odierno ricorrente; successivamente aveva effettuato una seconda individuazione riconoscendo nella foto numero 4, corrispondente al Mbelos, uno dei rapinatori e quando era stato riconvocato in caserma aveva incrociato l'imputato, riconoscendolo de visu. La corte d'appello afferma a pagina nove della sentenza impugnata che la dichiarazione della persona offesa è stata confermata dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ribadito che il primo esito positivo del riconoscimento fotografico si è avuto prima dell'incontro in caserma tra la persona offesa e l'imputato, e dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale ha confermato che il contatto visivo è avvenuto successivamente all'audizione; tale dinamica della vicenda risulta altresì dal verbale di fermo delle 19:30 del 3 ottobre 2013, in cui si attesta che la persona offesa ha individuato l'imputato in fotografia prima di averlo incrociato e ha poi ripetuto l'individuazione. A fronte di queste precise emergenze processuali, il ricorrente deduce in modo generico la illogicità della vicenda come ricostruita dalla corte i nel tentativo di dimostrare che l'incontro con l'imputato in caserma sarebbe avvenuto prima della prima individuazione fotografica e avrebbe suggestionato la vittima della rapina, inducendola a riconoscere un soggetto estraneo all'aggressione e a reiterare tale riconoscimento anche nei due dibattimenti di primo e secondo grado. Va di contro evidenziato come secondo il collegio di appello l'assoluta certezza con cui la persona offesa ha individuato l'imputato nelle diverse individuazioni fotografiche effettuate ed anche nelle due ricognizioni di persone eseguite al dibattimento dopo diversi mesi dal fatto con le modalità previste dagli articoli 213 e 214 cod. proc.pen. consente di escludere che il costante e sicuro esito positivo dei plurimi riconoscimenti eseguiti nel corso del giudizio possa essere frutto della suggestione provocata da un casuale incontro in caserma, in cui erano stati portati anche gli altri soggetti che si accompagnavano al Mbelos in occasione del fermo, che non sono stati riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA]. La corte inoltre ha reso esaustiva motivazione osservando come il riconoscimento della persona offesa si accompagna ad indizi plurimi e concordanti, tra cui l'alibi falso reiteratamente fornito dall'imputato sin dalla udienza di convalida e che è stato smentito soltanto in una fase avanzata del processo dai tabulati telefonici e la inverosimiglianza del nuovo alibi rimasto del tutto indinnostrato; la circostanza che Mbelos sia stato fermato mentre si aggirava a pochi chilometri di distanza dal luogo della rapina a bordo di un'autovettura segnalata in occasione di altri reati contro il patrimonio unitamente ad altri tre connazionali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; il fatto che indossasse una felpa con cappuccio blu identica a quella indossata dal rapinatore. 1.2 n secondo motivo di ricorso è inconducente poiché, pur dando atto della scarsa diligenza con cui un reperto probatorio certamente rilevante è stato distrutto, la corte a pagina 19 della sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che si tratta in ogni caso di un elemento probatorio neutro, poiché i rapinatori che si erano introdotti nell'abitazione della persona offesa erano tre e le scarpe abbandonate erano due paia e quindi non può escludersi che quelle rinvenute non appartenessero all'imputato, sicché nonostante la loro mancata conservazione la circostanza che il piede dell'imputato fosse di misura inferiore rispetto alle scarpe abbandonate non assume un rilievo probatorio dirimente al fine di scagionare l'imputato, e solo la ir-c": eventuale corrispondenza delle stesse alla misura del piede di Mbelos ,'resa ormai impossibile dalla distruzione del reperto, avrebbe potuto offrire un rilevante elemento probatorio a suo carico. 1.3 Le censure dedotte con il terzo e il quarto motivo di ricorso deducono formalmente vizi della motivazione, ma tendono ad introdurre censure di merito non consentite in sede di legittimità. Il motivo è inoltre generico poiché non si confronta con la dettagliata ed esaustiva motivazione resa dalla corte d'appello che ha esaminato le emergenze processuali ritenute inadeguate dal primo giudice e con motivazione non manifestamente illogica ha sottolineato le carenze del giudizio di primo grado, rivalutando quegli aspetti delle dichiarazioni della persona offesa che avevano indotto il tribunale a dubitare della attendibilità della individuazione fotografica e delle successive ricognizioni personali. 1.4 Le censure dedotte con il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondate poiché l'assoluzione dal delitto di lesioni non smentisce la ricostruzione offerta dalla persona offesa e non esclude che l'imputato, introdottosi con gli altri correi nell'abitazione della persona offesa, si sia opposto con violenza per sottrarsi alla reazione della vittima e garantirsi la fuga. E' noto infatti che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per rapina impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale aveva già caricato la merce sottratta). (Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015 Ud. (dep. 10/04/2015 ) Rv. 263307 - 01). Certamente non ricorrono i presupposti del concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod.pen. ove si consideri che l'esercizio della violenza nei confronti degli abitanti nell'appartamento in cui i correi si erano introdotti costituisce sviluppo prevedibile dell'abusiva introduzione notturna a scopo furtivo. 1.5 Le censure dedotte con i motivi nuovi sono inammissibili nella misura in cui propongono censure non formulate con i motivi originari. Va comunque rilevato che la corte ha fornito motivazione rafforzata idonea a superare le osservazioni del tribunale e a ribaltare il giudizio assolutorio già formulato in primo grado. 2.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma