Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 41857/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERMO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso« [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 8 maggio 2024 il Tribunale di Fermo, sezione per il riesame, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Santandrea avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 24 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo.

2. La precedente ordinanza emessa in data 22 novembre 2023 dal medesimo Tribunale nei confronti dello stesso Santandrea e avente il medesimo oggetto era stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo, Sezione per il riesame, per l'ulteriore corso, con sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dalla Corte di Cassazione, che aveva rilevato che non erano stati trasmessi al Tribunale per il riesame i verbali relativi all'esecuzione della misura cautelare reale, nella specie contenenti anche la nuova dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, ciò che aveva indotto il medesimo Tribunale &effettuare la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio in precedenza eletto, sull'erroneo assunto dell'irrilevanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio della dichiarazione di un nuovo domicilio.

3. Avverso la detta ordinanza emessa in data 8 maggio 2024 proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione al decreto di sequestro preventivo, nonché carenza, contraddittorietà e apparenza della motivazione.

4. Assumeva, in particolare, che nell'ordinanza impugnata non era stata descritta la condotta ascritta all'imputato, essendosi limitato, il Tribunale per il riesame, all'indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, così che la motivazione risultava viziata in punto di sussistenza del requisito del fumus boni iuris. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Deve, invero, osservarsi che a pag. 5 dell'ordinanza impugnata vi è un esplicito riferimento alla condotta contestata al Santandrea - in particolare consistita nel "verificato trasporto in data 24.3.23 da parte dell'indagato di scarpe [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio [OSCURATO:PERSONA] senza documentazione di accompagnamento, mai rinvenuta o prodotta e merce recante il medesimo ... veniva rinvenuta nel magazzino-garage in uso all'indagato senza che, del pari, risultasse licenza-contratto- concessione per uso del segno distintivo.

Merce, tutta, il cui marchio è stato verificato come contraffatto dalla perizia svolta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]" - e agli elementi a suo carico. 3.

Secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibílità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art.273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (v. per tutte, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024 Cc., Balint, Rv. 286366 - 01).

4. Orbene, nel caso di specie, come sopra evidenziato, il Tribunale per il riesame ha dato conto in maniera puntualefdegli elementi di fatto, aventi carattere indiziario e indicativi della riconducibilità al ricorrente della condotta contestata.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

6. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

7. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERMO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso« [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 8 maggio 2024 il Tribunale di Fermo, sezione per il riesame, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Santandrea avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 24 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo. 2. La precedente ordinanza emessa in data 22 novembre 2023 dal medesimo Tribunale nei confronti dello stesso Santandrea e avente il medesimo oggetto era stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo, Sezione per il riesame, per l'ulteriore corso, con sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dalla Corte di Cassazione, che aveva rilevato che non erano stati trasmessi al Tribunale per il riesame i verbali relativi all'esecuzione della misura cautelare reale, nella specie contenenti anche la nuova dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, ciò che aveva indotto il medesimo Tribunale &effettuare la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio in precedenza eletto, sull'erroneo assunto dell'irrilevanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio della dichiarazione di un nuovo domicilio. 3. Avverso la detta ordinanza emessa in data 8 maggio 2024 proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione al decreto di sequestro preventivo, nonché carenza, contraddittorietà e apparenza della motivazione. 4. Assumeva, in particolare, che nell'ordinanza impugnata non era stata descritta la condotta ascritta all'imputato, essendosi limitato, il Tribunale per il riesame, all'indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, così che la motivazione risultava viziata in punto di sussistenza del requisito del fumus boni iuris. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Deve, invero, osservarsi che a pag. 5 dell'ordinanza impugnata vi è un esplicito riferimento alla condotta contestata al Santandrea - in particolare consistita nel "verificato trasporto in data 24.3.23 da parte dell'indagato di scarpe [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio [OSCURATO:PERSONA] senza documentazione di accompagnamento, mai rinvenuta o prodotta e merce recante il medesimo ... veniva rinvenuta nel magazzino-garage in uso all'indagato senza che, del pari, risultasse licenza-contratto- concessione per uso del segno distintivo. Merce, tutta, il cui marchio è stato verificato come contraffatto dalla perizia svolta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]" - e agli elementi a suo carico. 3. Secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibílità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art.273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (v. per tutte, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024 Cc., Balint, Rv. 286366 - 01). 4. Orbene, nel caso di specie, come sopra evidenziato, il Tribunale per il riesame ha dato conto in maniera puntualefdegli elementi di fatto, aventi carattere indiziario e indicativi della riconducibilità al ricorrente della condotta contestata. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 6. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 7. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Decreto Cassazione n. 41857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris