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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38821/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 497/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 e 80,co.2, d.P.R. 9 ottobre 1990 (revocando la confisca del denaro) è inammissibile.

Nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto (pp. 2-3) della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata (kg. 5,7 di principio attivo rispetto ad un peso lordo di kg.160, 788) ed i collegamenti con la criminalità organizzata.

Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto dì specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per le valutazioni espresse in punto di gravità del fatto e personalità dell'imputato.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] est,1 ore [OSCURATO:PERSONA] roso Ange,I Cost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 497/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 e 80,co.2, d.P.R. 9 ottobre 1990 (revocando la confisca del denaro) è inammissibile. Nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto (pp. 2-3) della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata (kg. 5,7 di principio attivo rispetto ad un peso lordo di kg.160, 788) ed i collegamenti con la criminalità organizzata. Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto dì specificità, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per le valutazioni espresse in punto di gravità del fatto e personalità dell'imputato. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] est,1 ore [OSCURATO:PERSONA] roso Ange,I Cost
Sentenza Cassazione n. 38821/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris