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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26185/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta il 21 novembre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Caltanissetta il 5 ottobre 2023.

Osservato che i tre motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pagine 3 e 4 della decisione di primo grado e 1 e 2 della sentenza impugnata), nel ritenere penalmente rilevante la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, valorizzando in maniera non illogica la quantità della sostanze stupefacente rinvenuta (15 grammi), la concentrazione media del principio attivo (pari al 56,9 %, con 54,6 dosi medie singole ricavabili) e le modalità della condotta, essendo stata la cocaina custodita in un involucro di cellophane occultato negli slip dell'imputato, il quale, peraltro, non ha fornito una plausibile spiegazione alternativa dei fatti.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta il 21 novembre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Caltanissetta il 5 ottobre 2023. Osservato che i tre motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pagine 3 e 4 della decisione di primo grado e 1 e 2 della sentenza impugnata), nel ritenere penalmente rilevante la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, valorizzando in maniera non illogica la quantità della sostanze stupefacente rinvenuta (15 grammi), la concentrazione media del principio attivo (pari al 56,9 %, con 54,6 dosi medie singole ricavabili) e le modalità della condotta, essendo stata la cocaina custodita in un involucro di cellophane occultato negli slip dell'imputato, il quale, peraltro, non ha fornito una plausibile spiegazione alternativa dei fatti. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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