CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascrittigli, di violenza privata, percosse e minaccia, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assunzione di una prova decisiva, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], esclusa perché dopo la sua irreperibilità la difesa non ne aveva nuovamente tentata la sua citazione; - alla ritenuta configurabilità dei contestati delitti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo, sulla mancata assunzione di una prova decisiva, non considera la motivazione sul punto della Corte di merito che ha ritenuto, alla luce delle ulteriori fonti di prova, in specie dalle deposizioni dell'operante, del tutto superflua l'audizione della teste indicata. 2 - Il secondo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come, anche all'arrivo degli operanti, il furgone del prevenuto era risultato impedire la marcia alla autovettura della persona offesa, né poteva certo affermarsi che le frasi proferite dall'imputato e riferite dalla persona offesa non avessero oggettiva efficacia intimidatoria, anche considerando la contestuale consumazione del ricordato delitto di violenza privata. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tanislao [OSCURATO:PERSONA] D EPOSITATA Pt,1 CANCEL