CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, effettuando una complessiva valutazione in ordine alla congruità della pena irrogata, tenendo presenti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ha, da un canto, ridotto la pena base valorizzando l'ammissione degli addebiti, dall'altro, ha tenuto conto del precedente per lesioni e della protrazione della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, elementi ritenuti determinanti per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/