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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 32650/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33892/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’Avvocatura centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZ E di CORTE D'APPELLO BARI n n . 853/2019 pubblicata il 16/05/2019, 1123/2019 pubblicata il 06/05/2019, 1230/2019 pubblicata il 25/06/2019, 1233/2019 pubblicata i l 25/06/2019, 1567/2019 pubblicata il 09/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con un unico ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la cassazione delle sentenze: a) n.1233/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; b) n.1567/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 09/07/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; c) n.1230/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; d) n.853/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 16/05/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; e) n.1123/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 06/05/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico ricorso per cassazione i ricorrenti hanno lamentato: aa) con riferimento alle sentenze nn.853/2019, 1123/2019, 1230/2019, 1233/2019, la violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art.3 comma 9 lettera d) della legge n.335/1995, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; bb) con riferimento alla sentenza n.1567/2019 la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; cc) con riferimento a tutte le sentenze, la violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269/2003, in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; dd) con riferimento alle sentenze nn. 853/2019, 1230/2019, 1233/2019 e 1567/2019 la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art.116 commi 8 e 15 lettera a) della legge n. 388/2000; rilevato che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della impugnazione cumulativa delle citate sentenze; ritenuto che i ricorrenti hanno impugnato - con il medesimo atto - una pluralità di sentenze della Corte d’appello di Bari pronunciate tra parti diverse rispetto alle quali sono stati proposti motivi di impugnazione diversi ed eterogenei; ritenuto che secondo il costante orientamento di questa Corte ─ quale si intende in questa sede dare continuità ─ può aversi per pacifico un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa, fatte salve una serie di eccezioni specificamente riferibili al contenzioso tributario (Cass.

S.U. 16/02/2009, n.3692 e succ. conf.); ritenuto che secondo il medesimo orientamento al di fuori della materia tributaria è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa proposta mediante un unico ricorso nei confronti di una pluralità di sentenze, qualora non ricorra nelle decisioni gravate l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate (Cass. Sez.

II 06/08/2019 n.21005); ritenuto che nel caso in esame non si versa in ipotesi di materia tributaria, e che nemmeno sussistono i requisiti della identità delle parti e delle questioni affrontate, perché le sentenze gravate sono state pronunciate tra parti diverse, ed hanno affrontato questioni sostanziali e processuali diverse, che formano oggetto di distinti motivi di ricorso per cassazione; ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso per cassazione; ritenuto che le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e ─ poste a carico dei ricorrenti in via solidale tra loro ─ possono liquidarsi in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33892/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’Avvocatura centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZ E di CORTE D'APPELLO BARI n n . 853/2019 pubblicata il 16/05/2019, 1123/2019 pubblicata il 06/05/2019, 1230/2019 pubblicata il 25/06/2019, 1233/2019 pubblicata i l 25/06/2019, 1567/2019 pubblicata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con un unico ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la cassazione delle sentenze: a) n.1233/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; b) n.1567/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 09/07/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; c) n.1230/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; d) n.853/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 16/05/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; e) n.1123/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 06/05/2019, nella controversia tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico ricorso per cassazione i ricorrenti hanno lamentato: aa) con riferimento alle sentenze nn.853/2019, 1123/2019, 1230/2019, 1233/2019, la violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art.3 comma 9 lettera d) della legge n.335/1995, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; bb) con riferimento alla sentenza n.1567/2019 la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; cc) con riferimento a tutte le sentenze, la violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269/2003, in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; dd) con riferimento alle sentenze nn. 853/2019, 1230/2019, 1233/2019 e 1567/2019 la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art.116 commi 8 e 15 lettera a) della legge n. 388/2000; rilevato che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della impugnazione cumulativa delle citate sentenze; ritenuto che i ricorrenti hanno impugnato - con il medesimo atto - una pluralità di sentenze della Corte d’appello di Bari pronunciate tra parti diverse rispetto alle quali sono stati proposti motivi di impugnazione diversi ed eterogenei; ritenuto che secondo il costante orientamento di questa Corte ─ quale si intende in questa sede dare continuità ─ può aversi per pacifico un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa, fatte salve una serie di eccezioni specificamente riferibili al contenzioso tributario (Cass. S.U. 16/02/2009, n.3692 e succ. conf.); ritenuto che secondo il medesimo orientamento al di fuori della materia tributaria è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa proposta mediante un unico ricorso nei confronti di una pluralità di sentenze, qualora non ricorra nelle decisioni gravate l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate (Cass. Sez. II 06/08/2019 n.21005); ritenuto che nel caso in esame non si versa in ipotesi di materia tributaria, e che nemmeno sussistono i requisiti della identità delle parti e delle questioni affrontate, perché le sentenze gravate sono state pronunciate tra parti diverse, ed hanno affrontato questioni sostanziali e processuali diverse, che formano oggetto di distinti motivi di ricorso per cassazione; ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso per cassazione; ritenuto che le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e ─ poste a carico dei ricorrenti in via solidale tra loro ─ possono liquidarsi in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa
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