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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 23010/2022

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al quale è elett.te clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, con sede in Roma, alla VIA C. COLOMBO, n. 426 C/D; - intimata -avverso la sentenza n. 2805 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Avellino avverso l'avviso di accertamento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha provveduto, relativamente all'anno di imposta 2009, a riprese nei propri confronti per maggiori ricavi calcolati sulla base delle giacenze di magazzino e della percentuale di ricarico applicata dalla contribuente alla merce venduta, ritenuta dall'Ufficio non congrua rispetto a quella prevista dagli studi di settore; che la C.T.P. di Avellino, con sentenza n. 144/3/13, accolse il ricorso; che avverso tale decisione tanto VAGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la IANNACCONE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 2805, depositata il 23.3.2015, accolse parzialmente il primo e rigettò il secondo, osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come effettivamente, tenuto conto dell'inve.ntario analitico delle giacenze condotto dall'ufficio e della percentuale di ricarico applicata in concreto alle vendite, le rimanenze finali al 31.12.2009 fossero di valore minore rispetto a quelle dichiarate dal contribuente, con conseguente effettivo maggior reddito prodotto da quest'ultimo, reddito correttamente oggetto di ripresa da parte dell'Ufficio, sia pure in un importo minore - rideterminato dalla medesima C.T.R. - rispetto a quello indicato nell'atto impugnato; Ric. 2015 n. 26808 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -2-che avverso tale decisione CARMELINA lANNACCONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Rilevato, in via del tutto preliminare, che l'esito complessivo del presente giudizio di legittimità rende irrilevante (arg. da Cass., Sez. 2, 10.5.2018, n. 11287, Rv. 648501-01) la questione, originata dalla recente ordinanza interlocutoria di questa Sezione, n. 3984 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alla correttezza o meno della notifica del ricorso introduttivo dell'odierno grado di lite presso sede centrale dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, sita in Roma, alla Via C. Colombo, n. 426 C/D, piuttosto che alla Direzione provinciale di Avellino, quale ufficio costituito nei gradi di merito (questione, peraltro, nelle more decisa con sentenza delle sezioni unite 11 luglio 2022, n. 21884, che ha confermato l'orientamento di questa Corte di validità di una tale notificazione); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 1. e dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la C.T.R. dichiarato d'ufficio l'appello dell'AGENZIA inammissibile, nonostante la sua sottoscrizione da parte di soggetto ("Capo dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]") privo di legittimazione all'uopo, per effetto della sentenza n. 37 deI 2015 dellla Corte Costituzionale; che il motivo è inammissibile; che in tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate (per non appartenere quello all'ufficio appellante o, comunque, per avere quello usurpato il potere di impugnare) non è rilevabile Ric. 2015 n. 26808 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -3-d'ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita e provata dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l'atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà (arg. da Cass., Sez. 5, 31.1.2019, n. 2901, Rv. 652337-01 e Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2138, Rv. 652326- 01).

Sicché, non avendo la difesa della IANNACCONE sollevato alcuna specifica eccezione sul punto innanzi alla C.T.R. (tanto, peraltro, nonostante l'invocata ordinanza del Consiglio di Stato n. 5619 del 2013, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione poi definita con la sentenza n. 37 del 2015, risalga al 26.11.2013 - cfr. ricorso, p. 5 - e, dunque, a ben 5 giorni prima dell'avvenuto deposito del ricorso in appello da parte dell'AGENziA, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - cfr. l'intestazione della sentenza n. 2805, impugnata in questa sede), va escluso che i giudici del gravame potessero pervenire - come pure invocato dalla difesa della contribuente - ex officio alla invocata declaratoria di inammissibilità del gravame; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3„ 4, 5, cod. proc. civ.) rispettivamente, (a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della

I. n. 212 del 2000, in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, (b) la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente e (c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. ritenuto l'avviso di accertamento impugnato, "sufficientemente motivato" in relazione alla percentuale di ricarico calcolata nella misura del 50%, nonostante l'incongruenza di tale aliquota rispetto a quella emergente dal sottostante p.v.c., richiamato per Ric. 2015 n. 26808 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -4-relationem, laddove la percentuale di ricarico era individuata nel 31%; che con il terzo motivo la difesa della contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella errata determinazione, ad opera dell'Ufficio, del valore contabile delle giacenze di magazzino, con conseguente applicazione di una percentuale di ricarico individuata non già in base alla valorizzazione del costo di acquisto contabilizzato dei singoli beni, sulla scorta di una determinazione equitativa di tale aliquota; che con il sesto motivo la difesa della ricorrente ripropone (sia pure in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) le medesime censure svolte con il terzo motivo, sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986; che i motivi - suscettibili di trattazione unitaria, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; che, premessa l'inconferenza delle censure svolte direttamente contro l'avviso di accertamento, per essere oggetto del giudizio di cassazione unicamente la sentenza impugnata resa dalla C.T.R. (arg. da Cass., Sez. 5, 19.1.2018, n. 1323, Rv. 646894- 02), osserva il Collegio come i motivi mirino, nel loro complesso, ad inammissibilmente sindacare l'accertamento di fatto, contenuto in sentenza e rimesso al giudice di merito, circa (a) l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, peraltro calibrato sui "dati non coerenti" della durata delle scorte e del valore aggiunto per addetto, nonché (b) la - doverosa (arg. da Cass., Sez. 5, 10.9.2020, n. 18777, Rv. 658860-01) - rideterminazione dei ricavi operata dalla Ric. 2015 n. 26808 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -5-C.T.R., peraltro valorizzando all'uopo i "fatti contingenti esposti dall'appellata" ed in evidente adesione alle censure svolte dalla stessa IANNACCONE relativamente alle modalità di calcolo utilizzate dall'Ufficio (cfr. infra, con riferimento al quarto motivo), applicando una percentuale di ricarico pari al 20% (cfr. ult. p. della motivazione, cpv.), inferiore, dunque, a quella contenuta non solo nell'avviso di accertamento, ma anche nel sottostante p.v.c.,; che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) rispettivamente, (a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché (b) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. rideterminato la percentuale di ricarico nella aliquota del 20%, senza considerare la disomogeneità dei prodotti giacenti in magazzino né calcolare il ricarico suddetto sulla base di una media ponderale; che con il quinto motivo la contribuente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 101 Cost., nonché 113 e 114 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. a:sseritamente deciso la controversia secondo equità e non secondo diritto; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; che premesso che, quanto alla natura disomogenea dei prodotti alla base dell'accertamento, non solo il motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la contribuente chiarito quando ed in che termini tale difesa fu allegata, né in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (arg. da Cass., Sez. 6-1, Ric. 2015 n. 26808 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -6-12.10.2017, n. 24062, Rv. 645760-01), ma neppure considera che, al contrario di quanto argomentato, di siffatta circostanza la C.T.R. ha invero tenuto conto, allorché ha ritenuto che "quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore" (cfr. sentenza, p. 2, penultimo cpv.) effettivamente occorre considerare l'inventario generale e procedere ad una media ponderata (cfr. ivi), rileva in ogni caso la Corte che, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 39 cit., la censura non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, laddove il riferimento ivi contenuto a "fatti contingenti, come esposti dall'appellata" (cfr. p. 3 della motivazione) non solo esclude una valutazione equitativa nella determinazione della percentuale di ricarico, ma neppure sostituisce il criterio della media ponderata (che, anzi, la stessa C.T.R. - come detto - riconosce come applicabile alla fattispecie), che si limita, piuttosto, ad integrare (come dimostrato dall'uso della congiunzione "anche") in chiave, peraltro, favorevole alla contribuente, determinando un'ulteriore riduzione di detta percentuale.

Con la conseguenza che, in ultima analisi, l'intera doglianza finisce per mirare, in realtà, ad una inammissibile rivalutazione del merito delle valutazioni svolte dalla C.T.R.; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l'AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rige P.Q.Mimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22.2.2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Angelina-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi . ..... . ............. [OSCURATO:PERSONA] alfiere Massimi! [OSCURATO:PERSONA]. 2015 n. 26808 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -8-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al quale è elett.te clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, con sede in Roma, alla VIA C. COLOMBO, n. 426 C/D; - intimata -avverso la sentenza n. 2805 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Avellino avverso l'avviso di accertamento con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha provveduto, relativamente all'anno di imposta 2009, a riprese nei propri confronti per maggiori ricavi calcolati sulla base delle giacenze di magazzino e della percentuale di ricarico applicata dalla contribuente alla merce venduta, ritenuta dall'Ufficio non congrua rispetto a quella prevista dagli studi di settore; che la C.T.P. di Avellino, con sentenza n. 144/3/13, accolse il ricorso; che avverso tale decisione tanto VAGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la IANNACCONE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 2805, depositata il 23.3.2015, accolse parzialmente il primo e rigettò il secondo, osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come effettivamente, tenuto conto dell'inve.ntario analitico delle giacenze condotto dall'ufficio e della percentuale di ricarico applicata in concreto alle vendite, le rimanenze finali al 31.12.2009 fossero di valore minore rispetto a quelle dichiarate dal contribuente, con conseguente effettivo maggior reddito prodotto da quest'ultimo, reddito correttamente oggetto di ripresa da parte dell'Ufficio, sia pure in un importo minore - rideterminato dalla medesima C.T.R. - rispetto a quello indicato nell'atto impugnato; Ric. 2015 n. 26808 sez. ST - ud. 22-02-2022 -2-che avverso tale decisione CARMELINA lANNACCONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Rilevato, in via del tutto preliminare, che l'esito complessivo del presente giudizio di legittimità rende irrilevante (arg. da Cass., Sez. 2, 10.5.2018, n. 11287, Rv. 648501-01) la questione, originata dalla recente ordinanza interlocutoria di questa Sezione, n. 3984 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alla correttezza o meno della notifica del ricorso introduttivo dell'odierno grado di lite presso sede centrale dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, sita in Roma, alla Via C. Colombo, n. 426 C/D, piuttosto che alla Direzione provinciale di Avellino, quale ufficio costituito nei gradi di merito (questione, peraltro, nelle more decisa con sentenza delle sezioni unite 11 luglio 2022, n. 21884, che ha confermato l'orientamento di questa Corte di validità di una tale notificazione); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 1. e dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la C.T.R. dichiarato d'ufficio l'appello dell'AGENZIA inammissibile, nonostante la sua sottoscrizione da parte di soggetto ("Capo dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]") privo di legittimazione all'uopo, per effetto della sentenza n. 37 deI 2015 dellla Corte Costituzionale; che il motivo è inammissibile; che in tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate (per non appartenere quello all'ufficio appellante o, comunque, per avere quello usurpato il potere di impugnare) non è rilevabile Ric. 2015 n. 26808 sez. ST - ud. 22-02-2022 -3-d'ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita e provata dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l'atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà (arg. da Cass., Sez. 5, 31.1.2019, n. 2901, Rv. 652337-01 e Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2138, Rv. 652326- 01). Sicché, non avendo la difesa della IANNACCONE sollevato alcuna specifica eccezione sul punto innanzi alla C.T.R. (tanto, peraltro, nonostante l'invocata ordinanza del Consiglio di Stato n. 5619 del 2013, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione poi definita con la sentenza n. 37 del 2015, risalga al 26.11.2013 - cfr. ricorso, p. 5 - e, dunque, a ben 5 giorni prima dell'avvenuto deposito del ricorso in appello da parte dell'AGENziA, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - cfr. l'intestazione della sentenza n. 2805, impugnata in questa sede), va escluso che i giudici del gravame potessero pervenire - come pure invocato dalla difesa della contribuente - ex officio alla invocata declaratoria di inammissibilità del gravame; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3„ 4, 5, cod. proc. civ.) rispettivamente, (a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, (b) la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente e (c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. ritenuto l'avviso di accertamento impugnato, "sufficientemente motivato" in relazione alla percentuale di ricarico calcolata nella misura del 50%, nonostante l'incongruenza di tale aliquota rispetto a quella emergente dal sottostante p.v.c., richiamato per Ric. 2015 n. 26808 sez. ST - ud. 22-02-2022 -4-relationem, laddove la percentuale di ricarico era individuata nel 31%; che con il terzo motivo la difesa della contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella errata determinazione, ad opera dell'Ufficio, del valore contabile delle giacenze di magazzino, con conseguente applicazione di una percentuale di ricarico individuata non già in base alla valorizzazione del costo di acquisto contabilizzato dei singoli beni, sulla scorta di una determinazione equitativa di tale aliquota; che con il sesto motivo la difesa della ricorrente ripropone (sia pure in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) le medesime censure svolte con il terzo motivo, sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986; che i motivi - suscettibili di trattazione unitaria, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; che, premessa l'inconferenza delle censure svolte direttamente contro l'avviso di accertamento, per essere oggetto del giudizio di cassazione unicamente la sentenza impugnata resa dalla C.T.R. (arg. da Cass., Sez. 5, 19.1.2018, n. 1323, Rv. 646894- 02), osserva il Collegio come i motivi mirino, nel loro complesso, ad inammissibilmente sindacare l'accertamento di fatto, contenuto in sentenza e rimesso al giudice di merito, circa (a) l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, peraltro calibrato sui "dati non coerenti" della durata delle scorte e del valore aggiunto per addetto, nonché (b) la - doverosa (arg. da Cass., Sez. 5, 10.9.2020, n. 18777, Rv. 658860-01) - rideterminazione dei ricavi operata dalla Ric. 2015 n. 26808 sez. ST - ud. 22-02-2022 -5-C.T.R., peraltro valorizzando all'uopo i "fatti contingenti esposti dall'appellata" ed in evidente adesione alle censure svolte dalla stessa IANNACCONE relativamente alle modalità di calcolo utilizzate dall'Ufficio (cfr. infra, con riferimento al quarto motivo), applicando una percentuale di ricarico pari al 20% (cfr. ult. p. della motivazione, cpv.), inferiore, dunque, a quella contenuta non solo nell'avviso di accertamento, ma anche nel sottostante p.v.c.,; che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) rispettivamente, (a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché (b) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. rideterminato la percentuale di ricarico nella aliquota del 20%, senza considerare la disomogeneità dei prodotti giacenti in magazzino né calcolare il ricarico suddetto sulla base di una media ponderale; che con il quinto motivo la contribuente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 101 Cost., nonché 113 e 114 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. a:sseritamente deciso la controversia secondo equità e non secondo diritto; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono inammissibili; che premesso che, quanto alla natura disomogenea dei prodotti alla base dell'accertamento, non solo il motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la contribuente chiarito quando ed in che termini tale difesa fu allegata, né in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (arg. da Cass., Sez. 6-1, Ric. 2015 n. 26808 sez. ST - ud. 22-02-2022 -6-12.10.2017, n. 24062, Rv. 645760-01), ma neppure considera che, al contrario di quanto argomentato, di siffatta circostanza la C.T.R. ha invero tenuto conto, allorché ha ritenuto che "quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore" (cfr. sentenza, p. 2, penultimo cpv.) effettivamente occorre considerare l'inventario generale e procedere ad una media ponderata (cfr. ivi), rileva in ogni caso la Corte che, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 39 cit., la censura non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, laddove il riferimento ivi contenuto a "fatti contingenti, come esposti dall'appellata" (cfr. p. 3 della motivazione) non solo esclude una valutazione equitativa nella determinazione della percentuale di ricarico, ma neppure sostituisce il criterio della media ponderata (che, anzi, la stessa C.T.R. - come detto - riconosce come applicabile alla fattispecie), che si limita, piuttosto, ad integrare (come dimostrato dall'uso della congiunzione "anche") in chiave, peraltro, favorevole alla contribuente, determinando un'ulteriore riduzione di detta percentuale. Con la conseguenza che, in ultima analisi, l'intera doglianza finisce per mirare, in realtà, ad una inammissibile rivalutazione del merito delle valutazioni svolte dalla C.T.R.; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l'AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rige P.Q.Mimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22.2.2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Angelina-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi . ..... . ............. [OSCURATO:PERSONA] alfiere Massimi! [OSCURATO:PERSONA]. 2015 n. 26808 sez. ST - ud. 22-02-2022 -8-
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