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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 49458/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 14/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Ricorso definito ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno ha confermato la statuizione di condanna del primo giudice (in materia di t.l.e.) per gli odierni ricorrenti riducendo le pene inflitte in primo grado. 2.Avverso il predetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto, tramite ì difensori, separati ricorsi per cassazione, nei quali si deduce il vizio di violazione di legge penale limitatamente al trattamento sanzionatorio. 3.Castagna e Modugno, condannati per il reato associativo di cui al capo A) ed altresì per quattro episodi di contrabbando (capi B, C, D, E), tutti reati ritenuti in continuazione, con il primo motivo di ricorso lamentano che l'aumento di pena per l'ultimo dei detti capi è stato quantificato in sei mesi laddove per gli altri episodi di contrabbando l'aumento è stato quantificato in due mesi.

I ricorrenti deducono l'omessa motivazione in ordine all'entità dell'aumento ritenuto per il capo E) stante la sostanziale sovrapposizione tra gli episodi criminosi.

Il solo Castagna, con il secondo motivo di ricorso, si duole dell'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 291 quater

I. 19 marzo 2001, n. 92 alla luce del comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini preliminari, grazie al quale aveva consentito il disvelamento dei traffici illeciti che lo vedevano partecipe offrendo un contributo decisive per lo svolgimento delle indagini.

La Corte d'appello avrebbe errato nel non applicare la disposizione citata, a tenore della quale, la pena è diminuita allorché l'imputato "dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti". 4.11 ricorso presentato nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], è articolato in un unico motivo in cui si lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla statuizione della pena base, individuata dal giudice di merito in tre anni di reclusione per il reato associative, laddove la pena base è, nel minimo, un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure sono infondate.

I giudici d'appello, con ragionamento immune dai vizi denunciati hanno, in maniera corretta e coerente, stabilito equa per il reato associativo contestato agli odierni ricorrenti la pena„.base di tre anni alla luce della perfetta organizzazione dell'attività di contrabbando, dell'ingente quantitativo oggetto del traffico illecito/ della capillare distribuzione tabacchi su tutto il territorio di riferimento e dei numerosi precedenti penali da cui sono gravati tutti gli imputati.Hanno altresì chiarito, facendo buon governo dei principi enunciaté_da questa 61- Corte, che la concessione delle attenuanti generiche non è da ostacolo al riconoscimento di una pena base che si J avvicini al massimo edittale non sussistendo necessariamente un rapporto di dipendenza tra le due statuizioni che si fondano su presupposti differenti (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017 dep. 2018, S., Rv. 272022 — 01). 2.Quanto alla misura dell'aumento di pena per il capo E), esso è stato correttamente disposto e coerentemente motivato.

La Corte d'appello, con ragionamento immune dai vizi denunciati, ha ben rappresentato di ritenere equo l'aumento disposto per le allarmanti modalità operative della condotta, i quantitativi di tabacchi trattati e la personalità degli imputati

3. Per tali motivi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 14/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ricorso definito ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno ha confermato la statuizione di condanna del primo giudice (in materia di t.l.e.) per gli odierni ricorrenti riducendo le pene inflitte in primo grado. 2.Avverso il predetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto, tramite ì difensori, separati ricorsi per cassazione, nei quali si deduce il vizio di violazione di legge penale limitatamente al trattamento sanzionatorio. 3.Castagna e Modugno, condannati per il reato associativo di cui al capo A) ed altresì per quattro episodi di contrabbando (capi B, C, D, E), tutti reati ritenuti in continuazione, con il primo motivo di ricorso lamentano che l'aumento di pena per l'ultimo dei detti capi è stato quantificato in sei mesi laddove per gli altri episodi di contrabbando l'aumento è stato quantificato in due mesi. I ricorrenti deducono l'omessa motivazione in ordine all'entità dell'aumento ritenuto per il capo E) stante la sostanziale sovrapposizione tra gli episodi criminosi. Il solo Castagna, con il secondo motivo di ricorso, si duole dell'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 291 quater I. 19 marzo 2001, n. 92 alla luce del comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini preliminari, grazie al quale aveva consentito il disvelamento dei traffici illeciti che lo vedevano partecipe offrendo un contributo decisive per lo svolgimento delle indagini. La Corte d'appello avrebbe errato nel non applicare la disposizione citata, a tenore della quale, la pena è diminuita allorché l'imputato "dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti". 4.11 ricorso presentato nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], è articolato in un unico motivo in cui si lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla statuizione della pena base, individuata dal giudice di merito in tre anni di reclusione per il reato associative, laddove la pena base è, nel minimo, un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure sono infondate. I giudici d'appello, con ragionamento immune dai vizi denunciati hanno, in maniera corretta e coerente, stabilito equa per il reato associativo contestato agli odierni ricorrenti la pena„.base di tre anni alla luce della perfetta organizzazione dell'attività di contrabbando, dell'ingente quantitativo oggetto del traffico illecito/ della capillare distribuzione tabacchi su tutto il territorio di riferimento e dei numerosi precedenti penali da cui sono gravati tutti gli imputati.Hanno altresì chiarito, facendo buon governo dei principi enunciaté_da questa 61- Corte, che la concessione delle attenuanti generiche non è da ostacolo al riconoscimento di una pena base che si J avvicini al massimo edittale non sussistendo necessariamente un rapporto di dipendenza tra le due statuizioni che si fondano su presupposti differenti (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017 dep. 2018, S., Rv. 272022 — 01). 2.Quanto alla misura dell'aumento di pena per il capo E), esso è stato correttamente disposto e coerentemente motivato. La Corte d'appello, con ragionamento immune dai vizi denunciati, ha ben rappresentato di ritenere equo l'aumento disposto per le allarmanti modalità operative della condotta, i quantitativi di tabacchi trattati e la personalità degli imputati 3. Per tali motivi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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