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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 28771/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20819-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 437/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 20819 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] somme – per quanto qui ancora interessa – a titolo di “indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non retribuiti” non versate dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA], ditta appaltatrice dei servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile relativamente al periodo dal 1° agosto 2009 al 9 maggio 2011; 2.la Corte, in sintesi, esclusa la responsabilità solidale per tali crediti ex art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, l’ha comunque affermata a mente dell’art. 1676 c.c., considerando che il lavoratore aveva dimostrato “l’esistenza dell’appalto e del credito del datore appaltatore nei confronti del terzo committente” sulla base di una serie di elementi presuntivi; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1676 c.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; per un primo aspettosi critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che fosse stata “raggiunta in via presuntiva” la prova dei presupposti di operatività dell’art. 1676 c.c.; per altro verso si deduce che, ai sensi di detta disposizione, “il credito con responsabilità passiva solidale trova fonte nell’attività prestata in esecuzione dell’appalto, non nella prestazione di una qualsiasi attività lavorativa in favore dell’appaltatore e dei suoi committenti”, ciò escluderebbe “dalla tutela in via diretta anche tutti i crediti maturati dal lavoratore successivamente alla Ric. 2021 n. 20819 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- risoluzione del rapporto quali appunto sono l’indennità di ferie non godute e permessi non goduti come ROL […] tali voci, che hanno pacificamente natura risarcitoria, maturano solo alla cessazione del rapporto di lavoro, sono per tale ragione estranei all’appalto”; 2.il motivo non merita accoglimento; esso è inammissibile nella parte in cui pretende una rivalutazione di merito in ordine alla sussistenza, in fatto, dei presupposti di applicabilità dell’art. 1676c.c.; la Corte territoriale, infatti, non nega che tali presupposti debbano essere provati dal lavoratore e ritiene raggiunta la prova sulla base di elementi indiziari, ragionamento presuntivo che non trova preclusione in siffatta ipotesi per giustificare il convincimento del giudicante; il motivo è, poi, infondato per l’altro aspetto censurato, atteso che dal testo dell’art. 1676 c.c., in base al quale coloro che sono alle dipendenze dell’appaltatore hanno azione diretta “contro il committente per quanto è loro dovuto”, non è possibile escludere crediti quali quelli oggetto di contesa, sicuramente connessi all’attività lavorativa prestata “per eseguire l’opera o per prestare servizio”; non è quindi pertinente, per la diversità del disposto normativo, il richiamo operato alla giurisprudenza formatasi sull’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, che interpreta rigorosamente la formula “trattamenti retributivi” ivi contenuta e che, in ogni caso, ritiene azionabili ai sensi di detta più rigorosa disposizione i crediti per la riduzione mensile orario di lavoro (ROL) (v.

Cass. n. 10354 del 2016), oltre che le spettanze maturate alla cessazione del rapporto, come il TFR (Cass. n. 6333 del 2019); 3.pertanto il ricorso va respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato; Ric. 2021 n. 20819 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20819-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 437/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20819 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] somme – per quanto qui ancora interessa – a titolo di “indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non retribuiti” non versate dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA], ditta appaltatrice dei servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile relativamente al periodo dal 1° agosto 2009 al 9 maggio 2011; 2.la Corte, in sintesi, esclusa la responsabilità solidale per tali crediti ex art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, l’ha comunque affermata a mente dell’art. 1676 c.c., considerando che il lavoratore aveva dimostrato “l’esistenza dell’appalto e del credito del datore appaltatore nei confronti del terzo committente” sulla base di una serie di elementi presuntivi; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1676 c.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; per un primo aspettosi critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che fosse stata “raggiunta in via presuntiva” la prova dei presupposti di operatività dell’art. 1676 c.c.; per altro verso si deduce che, ai sensi di detta disposizione, “il credito con responsabilità passiva solidale trova fonte nell’attività prestata in esecuzione dell’appalto, non nella prestazione di una qualsiasi attività lavorativa in favore dell’appaltatore e dei suoi committenti”, ciò escluderebbe “dalla tutela in via diretta anche tutti i crediti maturati dal lavoratore successivamente alla Ric. 2021 n. 20819 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- risoluzione del rapporto quali appunto sono l’indennità di ferie non godute e permessi non goduti come ROL […] tali voci, che hanno pacificamente natura risarcitoria, maturano solo alla cessazione del rapporto di lavoro, sono per tale ragione estranei all’appalto”; 2.il motivo non merita accoglimento; esso è inammissibile nella parte in cui pretende una rivalutazione di merito in ordine alla sussistenza, in fatto, dei presupposti di applicabilità dell’art. 1676c.c.; la Corte territoriale, infatti, non nega che tali presupposti debbano essere provati dal lavoratore e ritiene raggiunta la prova sulla base di elementi indiziari, ragionamento presuntivo che non trova preclusione in siffatta ipotesi per giustificare il convincimento del giudicante; il motivo è, poi, infondato per l’altro aspetto censurato, atteso che dal testo dell’art. 1676 c.c., in base al quale coloro che sono alle dipendenze dell’appaltatore hanno azione diretta “contro il committente per quanto è loro dovuto”, non è possibile escludere crediti quali quelli oggetto di contesa, sicuramente connessi all’attività lavorativa prestata “per eseguire l’opera o per prestare servizio”; non è quindi pertinente, per la diversità del disposto normativo, il richiamo operato alla giurisprudenza formatasi sull’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, che interpreta rigorosamente la formula “trattamenti retributivi” ivi contenuta e che, in ogni caso, ritiene azionabili ai sensi di detta più rigorosa disposizione i crediti per la riduzione mensile orario di lavoro (ROL) (v. Cass. n. 10354 del 2016), oltre che le spettanze maturate alla cessazione del rapporto, come il TFR (Cass. n. 6333 del 2019); 3.pertanto il ricorso va respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato; Ric. 2021 n. 20819 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1
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