Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03188/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],parte offesa nel procedimento c/Ignoti avverso il decreto di archiviazione del 05/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha concluso chiedendoche, riqualificato il ricorso come reclamo, sia disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA],quale persona offesa, per il tramite del suo difensore, ricorre per l’annullamento del decreto del 05/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, che ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale,iscritto a carico di ignoti,per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3, nn. 1, 2 e 3-bis, 605 cod. pen., formulata dal Pubblico ministero sul rilievo che,anche a seguito della ulteriore attività di indagine disposta, non sono emersi elementi che consentano di identificare gli autori del reato e che il lungo tempo trascorso dai fatti costituisce ulteriore ostacolo alla loro identificazione. 1.1.L’odierno ricorrente rappresenta di essersi opposto alla richiesta di archiviazione con atto che il Giudice ha dichiarato inammissibile , con il decreto oggetto di odierno ricorso , pronunciandosi de plano e motivando in ragione del fatto che «l’opponente [si è] limitato a riproporre istanze istruttorie già oggetto di valutazione nell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA][e] che anche l’eventuale sottoposizione delle persone offese a riconoscimento fotografico (in via del tutto esplorativa), in assenza di ulteriori elementi obiettivi, non potrebbe determinare un proficuo esito dibattimentale […] sicché l’integrazione probatoria richiesta appare ormai superflua». 1.2.Il ricorrente, con unico motivo, deduce “violazione sostanziale del diritto della p e rsona offesa al contraddittorio exart. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.” In particolare, richiamando pronunce di legittimità, il ricorrente si duole della illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della opposizione, siccome emessa de plano e con motivazione apodittica; censura vieppiù la ritenuta superfluità della integrazione investigativa indicata, rilevando come le persone offese si fossero dichiarate in grado di individuare gli autori dei reati e come,con particolare riferimento a due di essi, si fosse chiesta la ricognizione fotografica.

La motivazione sarebbe vieppiù contraddittoria rispetto a quanto valutato nella precedente ordinanza del 24/07/2023,allorquando era stata disposta la prosecuzione delle indagini con indicazione, tra le altre, della attività di acquisizione delle fotografie del personale in servizio presso i Commissariati di Polizia.

2. Il ricorso in oggetto deve essere riqualificatocome reclamo ai sensi dell’ art . 410 - bis cod. proc. pen.

Invero, con legge n. 103 del 2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) è stata modificat a la sequenza procedimentale finalizzata alla definizione della notizia di reato costituendo il tribunale, in composizione monocratica, quale organo deputato all’esame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione.

In particolare, per quel che qui rileva, l’art. 410-biscod. proc. pen. prevede che «il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiari l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1».

A norma del comma 3 dell’art 410 cod.proc. pen., poi, nei casi di nullità di cui ai commi 1 e 2, l’interessato «può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica».

Nella specie,il ricorrente assume la nullità del decreto di archiviazione siccome emesso, pur a fronte di opposizione, de plano: si tratta di nullità di cui all’art 410-biscomma 1, ultimo periodo, cod, proc. pen.,non vertendosi in ipotesi d i inammissibilità ex art. 410, comma 1, cod. proc. pen.

Invero, tale normaonera la persona che si oppone alla richiesta di archiviazione di indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» mentre nella specie la dichiarazione di inammissibilitàè stata pronunciata dal giudice non già sulla base del mero rilievo della mancanza delle prescritte indicazioni, bensì in ragione di una valutazione prognostica di possibile sviluppo , superfluità delle investigazioni suppletive e loro proficuo esito dibattimentale.

Ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come reclamo di cui all’art.410-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli.

P.Q.M Qualificato il ricorso come reclamo dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],parte offesa nel procedimento c/Ignoti avverso il decreto di archiviazione del 05/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha concluso chiedendoche, riqualificato il ricorso come reclamo, sia disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA],quale persona offesa, per il tramite del suo difensore, ricorre per l’annullamento del decreto del 05/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, che ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale,iscritto a carico di ignoti,per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3, nn. 1, 2 e 3-bis, 605 cod. pen., formulata dal Pubblico ministero sul rilievo che,anche a seguito della ulteriore attività di indagine disposta, non sono emersi elementi che consentano di identificare gli autori del reato e che il lungo tempo trascorso dai fatti costituisce ulteriore ostacolo alla loro identificazione. 1.1.L’odierno ricorrente rappresenta di essersi opposto alla richiesta di archiviazione con atto che il Giudice ha dichiarato inammissibile , con il decreto oggetto di odierno ricorso , pronunciandosi de plano e motivando in ragione del fatto che «l’opponente [si è] limitato a riproporre istanze istruttorie già oggetto di valutazione nell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA][e] che anche l’eventuale sottoposizione delle persone offese a riconoscimento fotografico (in via del tutto esplorativa), in assenza di ulteriori elementi obiettivi, non potrebbe determinare un proficuo esito dibattimentale […] sicché l’integrazione probatoria richiesta appare ormai superflua». 1.2.Il ricorrente, con unico motivo, deduce “violazione sostanziale del diritto della p e rsona offesa al contraddittorio exart. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.” In particolare, richiamando pronunce di legittimità, il ricorrente si duole della illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della opposizione, siccome emessa de plano e con motivazione apodittica; censura vieppiù la ritenuta superfluità della integrazione investigativa indicata, rilevando come le persone offese si fossero dichiarate in grado di individuare gli autori dei reati e come,con particolare riferimento a due di essi, si fosse chiesta la ricognizione fotografica. La motivazione sarebbe vieppiù contraddittoria rispetto a quanto valutato nella precedente ordinanza del 24/07/2023,allorquando era stata disposta la prosecuzione delle indagini con indicazione, tra le altre, della attività di acquisizione delle fotografie del personale in servizio presso i Commissariati di Polizia. 2. Il ricorso in oggetto deve essere riqualificatocome reclamo ai sensi dell’ art . 410 - bis cod. proc. pen. Invero, con legge n. 103 del 2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) è stata modificat a la sequenza procedimentale finalizzata alla definizione della notizia di reato costituendo il tribunale, in composizione monocratica, quale organo deputato all’esame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione. In particolare, per quel che qui rileva, l’art. 410-biscod. proc. pen. prevede che «il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiari l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1». A norma del comma 3 dell’art 410 cod.proc. pen., poi, nei casi di nullità di cui ai commi 1 e 2, l’interessato «può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica». Nella specie,il ricorrente assume la nullità del decreto di archiviazione siccome emesso, pur a fronte di opposizione, de plano: si tratta di nullità di cui all’art 410-biscomma 1, ultimo periodo, cod, proc. pen.,non vertendosi in ipotesi d i inammissibilità ex art. 410, comma 1, cod. proc. pen. Invero, tale normaonera la persona che si oppone alla richiesta di archiviazione di indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» mentre nella specie la dichiarazione di inammissibilitàè stata pronunciata dal giudice non già sulla base del mero rilievo della mancanza delle prescritte indicazioni, bensì in ragione di una valutazione prognostica di possibile sviluppo , superfluità delle investigazioni suppletive e loro proficuo esito dibattimentale. Ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come reclamo di cui all’art.410-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli. P.Q.M Qualificato il ricorso come reclamo dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli. C
Decreto Cassazione n. 03188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris