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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2023

Cassazione n. 00081/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8646/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9770/2023 depositata il 25/03/2023; viste le conclusioni del P.G.

Luisa de Renzis, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previ chiarimenti alle parte.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaPresidente [OSCURATO:PERSONA].

Premesso: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.9770 del 2023, che, nella controversia con IBL Banca ( per la ripetizione di quanto versato per spese e commissioni, in forza dell’estinzione anticipata del finanziamento concesso al Carucci), ha declinato la propria competenza per valore, ed individuato il Giudice competente nel Tribunale di Roma; che IBL Banca è rimasta intimata; che con atto in data 3/8/23, il Carucci, a mezzo del difensore, con atto indicato quale “rinuncia agli atti”, ha dichiarato di rinunciare al proposto regolamento di competenza; che non può pronunciarsi alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata la Banca; che come affermato, tra le tante, nelle pronunce 25485/18 e 19560/15, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8646/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9770/2023 depositata il 25/03/2023; viste le conclusioni del P.G. Luisa de Renzis, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previ chiarimenti alle parte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaPresidente [OSCURATO:PERSONA]. Premesso: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.9770 del 2023, che, nella controversia con IBL Banca ( per la ripetizione di quanto versato per spese e commissioni, in forza dell’estinzione anticipata del finanziamento concesso al Carucci), ha declinato la propria competenza per valore, ed individuato il Giudice competente nel Tribunale di Roma; che IBL Banca è rimasta intimata; che con atto in data 3/8/23, il Carucci, a mezzo del difensore, con atto indicato quale “rinuncia agli atti”, ha dichiarato di rinunciare al proposto regolamento di competenza; che non può pronunciarsi alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata la Banca; che come affermato, tra le tante, nelle pronunce 25485/18 e 19560/15, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, P.Q.M. Dichiara l’estinzione del p
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