CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13989/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di sorveglianza di Roma harevocato - per essersi egli reso responsabile di plurimi allontanamenti dal domicilio, in orarinon consentiti - la misura alternativa della detenzione domiciliare accordata, conprovvedimento del medesimo Tribunale di sorvegl ianza del 18/03/2025, aXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della pena di anni otto e giorni diciannove direclusione, come da provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratore generalepresso la Corte di appello di Roma del 07/12/2022, con fine pena fissato al 14/12/2026.2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo, lamentaviolazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47-tercomma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354 e 27 Cost., per esser stata definitivamente revocata lamisura alternativa della detenzione domiciliare, in assenza di una completa valutazione inpunto di gravità dei fatti e sulla scorta di una motivazione illogica e carente; con il secondomotivo, la difesa deduce violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen., nonché 27 Cost., peresser stato violato il dovere di bilanciamento delle suddette condotte di trasgressione, con legravi condizioni di salute nelle quali versa il prevenuto (trattasi di soggetto sofferente dianoressia), ampiamente documentate in atti e già poste alla base del precedenteprovvedimento di concessione della detenzione domiciliare; con il terzo motivo, la difesa siduole della violazione di legge e del vizio della motivazione, in relazione agli artt. 47-ter Ord.pen. e 27 Cost., sotto il profilo del travisamento dei fatti e della mancata valutazione dicircostanze ritenute indispensabili ai fini del decidere, sulla scorta di una motivazione illogicae carente.La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale si è riportata aimotivi esposti nell’impugnazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende, in realtà, a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa. L’ordinanza impugnata, peraltro,ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congruae scevra da vizi giuridici e sottolineando come i ripetuti allontanamenti dal domicilio delsoggetto, ad onta delle diffide e delle ampie autorizzazioni di cui godeva, siano violative delleprescrizioni che accompagnano la misura e appaiano inconciliabili con la prosecuzione dellastessa. La motivazione del provvedimento impugnato è logica e coerente; a fronte di ciò, ladifesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.