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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01548/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.153/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,n. 2172/2022, depositata il 13 / 5 /20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualifica di Responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del [OSCURATO:PERSONA] srl di Roma.

Esercitando tale funzione, aveva apposto il “visto di conformità” dei dati del Modello 730/2015, per l’anno di imposta 2014, di un contribuente che risiedeva in Provincia di Palermo.

Eseguito il controllo formale della dichiarazione del contribuente ex art. 36 - ter d.lgs. n. 600 del 1973, l’Agenzia delle entrate, DPdi Palermo , ravvisava un’infedeltà nell’apposizione del visto di conformitàe, in forza dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, formava il ruolo reso esecutivo nei confronti del RAF, chiamandolo a rispondere dei tributi, delle sanzioni e degli interessi riferibili al contribuente.

L’Agenzia delle e ntrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, competente per il domicilio fiscale del Romagnoli, residente in Roma, gli notificava una cartella di pagamento.

Romagnoli proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma nei confronti sia della dell’Agenzia delle entrate, DP di Palermo, che dell'Agenzia delle e ntrate - Riscossione. 2.Nel giudizio di primo grado si costituiva solo l’Agenzia delle entrate.

Con la sentenza n. 8717/2020, la CTP di Roma accoglieva il ricorso.

Respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio dell’Agenzia in quanto era oggetto d’impugnazione, per vizi propri, anche la cartella di pagamento dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, la CTP riteneva la cartella viziata perché la contestazione, l’irrogazione delle sanzionie la formazione del ruolo spettavanoex art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazioe non alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo . 3.Con la sentenza n. 2172/2022, la CGT di secondo gradoaccoglieva l’eccezione d’incompetenza per territorio riproposta dall’Agenzia delle entrate, ritenendo competente la CGTdi Palermo.

Per i principi affermanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016, “[…] la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione.

Nel caso in esame, poi, appare del tutto pacifico che sono stati dedotti vizi propri dell’atto prodromico (le motivazioni del recupero fiscale di cui alla comunicazione degli esiti del controllo formale) formato dall’ente impositore, per cui la competenza va radicata in capo alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio in cui ha sede l’ente impositore”. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 2 c.p.c. , perché i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016 si applicano nel caso in cui venga impugnato un atto emesso da un agente privato.

Ciò al fine di evitare uno “spostamento” territoriale al contribuente, tale da rappresentare un “impedimento all’esercizio del diritto di azione”, posto che gli a genti privati possono avere sede in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente.

Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate - Riscossione competente ad emettere la cartella è stataex lege individuata proprio in quella del luogo ove il Romagnoli aveva ildomicilio fiscale. 2.Il motivo è fondato.

Il ruolo è stato formato dall’Agenzia delle entrate,DP di Palermo.

L a cartella di pagamento impugnata è stata emessa e notificata nei confronti di un contribuente con domicilio fiscale in Romadall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma . 2.1 L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, stabilisce: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione […]».L’Agenzia delle entrate e la CGT di secondo gradodel Lazio pong o no a fondamento della competenza del giudice tributario di Palermo la sentenza della Corte costituzionalen. 44 del 2016.

P ur pronunciandosi in un caso in cui veniva in rilievo l’art. 4 , comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 156 del 2015, la Corteha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 anche n el testo vigente a seguito della sostituzione, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 ( albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni)è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

La Corte costituzionale ha ravvisato un impedimento all’esercizio del diritto di difesa nel fatto che l'ente locale non incontri alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo a cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.

L'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 precisa che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, determinante ai fini del radicamento della competenza, «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». 2.2 Al di fuori di talecaso, quando non vengono in rilievo tributi locali e l’agente della riscossione appartenga a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore, se il contribuente impugni un atto dell’agente della riscossione, giudice territorialmente competente è la Corte di Giustizia Tributarianella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, considerando ruolo e cartella esattoriale in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. 15829/2016 e Cass.20671/2014).

Successivamente alla pronuncia d’incostituzionalità, questa Corte ha affermato che la natura recuperatoria dell’impugnazione dell’atto dell’agente della riscossione, volto a sindacare, nei limiti in cui sia consentitoeventualmente anche l’atto presupposto, non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimisianostati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.

Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 (cosiddetta "riscossione mediante ruolo"), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossionenon rischia di produrre conseguenze negative nel caso in cui l’ente impositore abbia sede lontano dal domicilio del contribuente.

È prevista la formazione di ruoli distinti per ciascuno degli ambititerritoriali in cui gli agenti operano, l’iscrizione in ciascun ruolo delle somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale e che il concessionario, a cui è consegnato il ruolo, qualora l’attività vada eseguita in altro ambito territoriale, deleghi il concessionario nel cui ambito territoriale deve procedere (Cass. 28064/2019 e Cass. 4115/023 ).

Nel caso in esame applicare il dictum della Corte costituzionale porterebbe paradossalmente a effetti opposti a quelli che hanno giustificato la pronuncia d’incostituzionalità perché costringerebbe un contribuente con domicilio fiscale in Roma a impugnare la cartella avanti a una CGT geograficamente lontana dal proprio domicilio. 2.3 Non si pone in contrasto con le precedenti affermazioni il precedente (Cass. 30054/2018) richiamato dalla sentenza impugnata, secondocui la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione.

Il precedente riguardava un caso in cui trovano diretta applicazione i principi enunciati dalla Corte costituzionale perché l’impugnazione atteneva all'imposta comunale di pubblicità e TARSU richiesta dal Comune di Milano con cartella [OSCURATO:PERSONA] - Agente della Riscossione per la provincia di Roma.

In quel caso era applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016 laddove prevede che,per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione,è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. 3.In tema di processo tributario la competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria è sancita come inderogabile dall’art.5 del d.lgs. n. 546 del 1992 .

Il criterio della competenza territoriale è stato rispettato nelgiudizio primo grado di giudizio e violato nel giudizio disecondo grado.

Ai sensi dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione l’art. 382 , secondo comma , c.p.c. con indicazione del giudice competente di secondo grado nella Corte di Giustizia Tributaria del Lazio e termine per la riassunzione di sessanta giorni.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.153/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,n. 2172/2022, depositata il 13 / 5 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualifica di Responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del [OSCURATO:PERSONA] srl di Roma. Esercitando tale funzione, aveva apposto il “visto di conformità” dei dati del Modello 730/2015, per l’anno di imposta 2014, di un contribuente che risiedeva in Provincia di Palermo. Eseguito il controllo formale della dichiarazione del contribuente ex art. 36 - ter d.lgs. n. 600 del 1973, l’Agenzia delle entrate, DPdi Palermo , ravvisava un’infedeltà nell’apposizione del visto di conformitàe, in forza dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, formava il ruolo reso esecutivo nei confronti del RAF, chiamandolo a rispondere dei tributi, delle sanzioni e degli interessi riferibili al contribuente. L’Agenzia delle e ntrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, competente per il domicilio fiscale del Romagnoli, residente in Roma, gli notificava una cartella di pagamento. Romagnoli proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma nei confronti sia della dell’Agenzia delle entrate, DP di Palermo, che dell'Agenzia delle e ntrate - Riscossione. 2.Nel giudizio di primo grado si costituiva solo l’Agenzia delle entrate. Con la sentenza n. 8717/2020, la CTP di Roma accoglieva il ricorso. Respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio dell’Agenzia in quanto era oggetto d’impugnazione, per vizi propri, anche la cartella di pagamento dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, la CTP riteneva la cartella viziata perché la contestazione, l’irrogazione delle sanzionie la formazione del ruolo spettavanoex art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazioe non alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo . 3.Con la sentenza n. 2172/2022, la CGT di secondo gradoaccoglieva l’eccezione d’incompetenza per territorio riproposta dall’Agenzia delle entrate, ritenendo competente la CGTdi Palermo. Per i principi affermanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016, “[…] la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione. Nel caso in esame, poi, appare del tutto pacifico che sono stati dedotti vizi propri dell’atto prodromico (le motivazioni del recupero fiscale di cui alla comunicazione degli esiti del controllo formale) formato dall’ente impositore, per cui la competenza va radicata in capo alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio in cui ha sede l’ente impositore”. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 2 c.p.c. , perché i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016 si applicano nel caso in cui venga impugnato un atto emesso da un agente privato. Ciò al fine di evitare uno “spostamento” territoriale al contribuente, tale da rappresentare un “impedimento all’esercizio del diritto di azione”, posto che gli a genti privati possono avere sede in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate - Riscossione competente ad emettere la cartella è stataex lege individuata proprio in quella del luogo ove il Romagnoli aveva ildomicilio fiscale. 2.Il motivo è fondato. Il ruolo è stato formato dall’Agenzia delle entrate,DP di Palermo. L a cartella di pagamento impugnata è stata emessa e notificata nei confronti di un contribuente con domicilio fiscale in Romadall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma . 2.1 L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, stabilisce: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione […]».L’Agenzia delle entrate e la CGT di secondo gradodel Lazio pong o no a fondamento della competenza del giudice tributario di Palermo la sentenza della Corte costituzionalen. 44 del 2016. P ur pronunciandosi in un caso in cui veniva in rilievo l’art. 4 , comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 156 del 2015, la Corteha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 anche n el testo vigente a seguito della sostituzione, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 ( albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni)è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. La Corte costituzionale ha ravvisato un impedimento all’esercizio del diritto di difesa nel fatto che l'ente locale non incontri alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo a cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi. L'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 precisa che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, determinante ai fini del radicamento della competenza, «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». 2.2 Al di fuori di talecaso, quando non vengono in rilievo tributi locali e l’agente della riscossione appartenga a circoscrizione diversa da quella dell’ente impositore, se il contribuente impugni un atto dell’agente della riscossione, giudice territorialmente competente è la Corte di Giustizia Tributarianella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo. Il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, considerando ruolo e cartella esattoriale in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. 15829/2016 e Cass.20671/2014). Successivamente alla pronuncia d’incostituzionalità, questa Corte ha affermato che la natura recuperatoria dell’impugnazione dell’atto dell’agente della riscossione, volto a sindacare, nei limiti in cui sia consentitoeventualmente anche l’atto presupposto, non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimisianostati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 (cosiddetta "riscossione mediante ruolo"), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossionenon rischia di produrre conseguenze negative nel caso in cui l’ente impositore abbia sede lontano dal domicilio del contribuente. È prevista la formazione di ruoli distinti per ciascuno degli ambititerritoriali in cui gli agenti operano, l’iscrizione in ciascun ruolo delle somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale e che il concessionario, a cui è consegnato il ruolo, qualora l’attività vada eseguita in altro ambito territoriale, deleghi il concessionario nel cui ambito territoriale deve procedere (Cass. 28064/2019 e Cass. 4115/023 ). Nel caso in esame applicare il dictum della Corte costituzionale porterebbe paradossalmente a effetti opposti a quelli che hanno giustificato la pronuncia d’incostituzionalità perché costringerebbe un contribuente con domicilio fiscale in Roma a impugnare la cartella avanti a una CGT geograficamente lontana dal proprio domicilio. 2.3 Non si pone in contrasto con le precedenti affermazioni il precedente (Cass. 30054/2018) richiamato dalla sentenza impugnata, secondocui la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione. Il precedente riguardava un caso in cui trovano diretta applicazione i principi enunciati dalla Corte costituzionale perché l’impugnazione atteneva all'imposta comunale di pubblicità e TARSU richiesta dal Comune di Milano con cartella [OSCURATO:PERSONA] - Agente della Riscossione per la provincia di Roma. In quel caso era applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016 laddove prevede che,per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione,è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. 3.In tema di processo tributario la competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria è sancita come inderogabile dall’art.5 del d.lgs. n. 546 del 1992 . Il criterio della competenza territoriale è stato rispettato nelgiudizio primo grado di giudizio e violato nel giudizio disecondo grado. Ai sensi dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione l’art. 382 , secondo comma , c.p.c. con indicazione del giudice competente di secondo grado nella Corte di Giustizia Tributaria del Lazio e termine per la riassunzione di sessanta giorni. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C
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