CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32302/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato la non tenuità della condotta dell'imputato (vedi pag. 1). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/