CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harespinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per leindagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 marzo 2026, ha applicato aPasquale Scarfò la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune diresidenza, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309.2. Ha proposto ricorso l’indagato, con atto a firma del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui sono dedotti due motivi.2.1. Con il primo il ricorrente denuncia i l logicità manifesta econtraddittorietà della motivazione.Il Tribunale del riesame, nel confermare la misura cautelare personale, hafondato il giudizio di pericolosità dell'indagato su un presupposto fattuale che lostesso Collegio, nella coeva ordinanza di riesame reale, relativa al medesimoprocedimento, ha esplicitamente smentito.In particolare, nell'ordinanza qui impugnata, si è ritenuta significativa di"dedizione non occasionale allo spaccio" la somma di danaro rinvenuta sullapersona del ricorrente e tratta in sequestro, nonostante l ’allegatadocumentazione dimostrativa della provenienza di quell’importo, appena inferioread 800 euro, da un prelievo con tessera bancomat, effettuato pochi giorni primadal conto della sorella.Di contro, nella coeva pronuncia, è stato disposto dallo stesso Tribunalel'annullamento del sequestro della medesima somma di denaro, sul rilievo che,essendo in contestazione il delitto di sola detenzione a fini di spaccio di sostanzastupefacente, non fosse possibile assumere che si trattasse del profitto di taledelitto.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.La contraddizione evidenziata nel primo motivo si traduce in una direttaviolazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per difetto di un pericolo"concreto e attuale".Gli elementi residui valorizzati dal giudice della cautela, legati alquantitativo di sostanza sequetrata ed alla spregiudicatezza del ricorrente, sonodel tutto insufficienti a fondare un giudizio prognostico negativo, dovendosiconsiderare che egli è un soggetto giovane ed incensurato e che il fattocostituisce un episodio isolato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, oche si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede digiudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionalesvolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllodi logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non èpossibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti oa un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e,nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dellospessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998,Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244;Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).3.Tanto premesso, il primo motivo è infondato.Il giudizio di gravità indiziaria, sulla premessa della necessariaintegrazione giustificativa con la motivazione della ordinanza genetica – secondola tecnica della motivazione per relationem su cui, per tutte, v. Sez. U, n. 17 del21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01 - è congruamente argomentato inrelazione alla condotta detentiva di stupefacente ascritta alricorrente, sorpresonell’atto di disfarsi, gettando un involucro appena estratto dalla tasca, di pocopiù di 54 grammi di cocaina, quantitativo valutato eccessivo rispetto ad unipotizzabile consumo personale fuori casa; e ciò, avuto riguardo alla mancataallegazione, da parte dello stesso, di essere assuntore di sostanze stupefacenti ecomunque di una destinazione della sostanza diversa dallo smercio.E’ vero che l’ordinanza argomenta che la somma di 795,00 euroin contantirinvenuta indosso al ricorrente, privo di occupazione lavorativa, lasciafondatamente supporre che si trattasse del profitto di precedenti cessioni e chetale rilievo è in contrasto con il contenuto del coevo provvedimento didissequestro, disposto in seguito alla allegazione della provenienza del danarodal conto corrente della sorella disabile del ricorrente, di cui lo stesso eraamministratore di sostegno. Tuttavia, la contraddizione non inficia la tenutalogica del provvedimento impugnato in cui la gravità indiziaria appare sussistere- come innanzi evidenziato - a prescindere dalla origine, lecita o meno, diquell’importo.3.Il secondo motivo, inerente al profilo delle esigenze cautelari, èinfondato.I Giudici di merito hanno agganciato la valutazione di concretezza eda) al quantitativo di sostanza, pari a gr. 54,05 di cocaina, che - pur essendostata inquadrata la condotta, sin dalla ordinanza genetica, nel paradigma dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - resta comunque cospicuo;b) alla spregiudicatezza dell’indagato, desunta dal tentativo di disfarsi dellasostanza, nonché dalla presenza in auto della sorella disabile.Tali indici sono stati apprezzati come sintomatici di pericolosità sociale.L’ordinanza censurata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto –che il Collegio condivide - per cui, in tema di misure cautelari personali, ilrequisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricadutanel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale,valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsionedi specifiche occasioni di recidivanza (tra le molte Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991).All’evidenza, hanno valenza recessiva rispetto alla motivazione adottata, gliulteriori elementi addotti dalla difesa, legati alla episodicità del fatto, nonché allagiovane età ed alla incensuratezza del ricorrente.4. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]