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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 10558/2025

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uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 2486/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – e nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - intimato – per la cassazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2024,n. 474, depositata in data 30 dicembre 2024.

Vistoil ricors o, iscritt o al RG N 2486/2025 , proposto da E doardo Longo per la cassazionedella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2024,n. 474, depositata in data 30 dicembre 2024 ; rilevato che , ricevuta in data 9 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 15 aprile,ha espressamente rinunciato al ricorsodurante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; estinzione per rinuncia rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente rinunciante, avendovi dato causa.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese di lite sostenute da lla parte controricorrent e , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi , e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 2486/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – e nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - intimato – per la cassazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2024,n. 474, depositata in data 30 dicembre 2024. Vistoil ricors o, iscritt o al RG N 2486/2025 , proposto da E doardo Longo per la cassazionedella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2024,n. 474, depositata in data 30 dicembre 2024 ; rilevato che , ricevuta in data 9 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 15 aprile,ha espressamente rinunciato al ricorsodurante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; estinzione per rinuncia rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente rinunciante, avendovi dato causa. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese di lite sostenute da lla parte controricorrent e , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi , e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 10558/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris