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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 174/1975

ECLI:IT:COST:1975:174
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse rispettivamente il 10 aprile 1973 nel corso di un procedimento personale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il 27 settembre dello stesso anno nel corso di altro procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale militare territoriale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo comma, e 22 dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, che rispettivamente prevedono: il primo per il Ministro della difesa, quando ricorrano particolari esigenze di servizio, la facoltà di non designare in tutto o in parte ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali militari territoriali; il secondo, in relazione a tale facoltà, il trasferimento della causa al tribunale più vicino quando non sia possibile per la mancanza di giudici di alcuna delle forze armate costituire regolarmente il collegio giudicante.

Nella specie, infatti, verificatasi, per omessa designazione da parte del Ministro della difesa di ufficiali della marina militare alle funzioni di giudice militare, una carenza nella composizione organica del tribunale militare di Torino, territorialmente competente, il pubblico ministero in applicazione delle norme impugnate aveva rimesso il procedimento al giudice a quo, ritenuto il più vicino tra i tribunali militari.

Secondo l'ordinanza entrambe le norme anzidette contrastano con il principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale.

È intervenuto nel secondo dei due giudizi innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 2 aprile 1974, chiedendo una pronuncia di infondatezza della questione. :

1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto la medesima questione, relativa agli artt. 12 e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, per contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., e vanno pertanto decisi con unica sentenza.

2. - Il predetto art. 12 del r.d. del 1941, disciplinando "la rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari", stabilisce, tra l'altro, che i giudici debbano appartenere in numero di cinque, rispettivamente, all'esercito, alla marina e all'aeronautica, ed in numero di due alla guardia di finanza: ciò al fine di permettere che, in ogni collegio giudicante, almeno due giudici siano della stessa forza armata cui appartiene l'imputato, ove quest'ultimo sia militare dell'esercito o della marina o dell'aeronautica, ed uno della guardia di finanza, ove l'imputato ad essa appartenga (art. 15 successivo).

Senonché, l'ultimo comma dell'art. 12 consente che, "quando ricorrono particolari esigenze di servizio", il Ministro della difesa possa non designare, "in tutto o in parte", ufficiali dell'una o dell'altra forza: verificandosi la quale ipotesi, e non potendosi conseguentemente formare un collegio giudicante così come disposto nel citato art. 15, l'art. 22 prevede che la causa sia rimessa "al tribunale militare più vicino, nel quale sia possibile comporre il collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto art. 15".

Ora, sebbene da qualche passo delle ordinanze laddove queste riassumono i termini delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate nei giudizi instaurati dinanzi al tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA], possa sembrare che vengano proposte due distinte questioni, e una di esse concerna l'ultimo comma dell'art. 12 (che sarebbe peraltro di per sé irrilevante, la criticata facoltà del Ministro di non procedere alle designazioni configurandosi come presupposto indiretto e remoto delle norme degli artt. 15 e 22, applicabili nella specie), in realtà il vero ed unico oggetto della questione sottoposta alla Corte sta nel combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, e dell'art. 22: lamentandosi, in sostanza, che, per l'impossibilità di formare il collegio giudicante nei modi prescritti dall'art. 15, ed essendo tale impossibilità da far risalire a sua volta all'insindacabile esercizio di una facoltà praticamente illimitata (secondo l'assunto) del Ministro della difesa, l'imputato sia sottratto al proprio giudice naturale, con violazione quindi del primo comma dell'art. 25 della Costituzione.

3. - Ciò posto, ed a prescindere dal rilievo che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. del 1941, il Ministro della difesa non ha una mera facoltà, che egli possa a suo piacimento esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle designazioni occorrenti per mettere tutti i tribunali militari in condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di servizio", è dato derogare), la questione di legittimità costituzionale, nei termini poc'anzi, precisati, non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la figura del giudice naturale precostituito per legge "non si cristallizza nella determinazione... di una competenza generale", potendo altresì specificarsi in forza di particolari disposizioni che vi apportino delle deroghe in funzione dei diversi interessi presenti nel processo e del loro necessario contemperamento (così, sostanzialmente, tra le più recenti, le sentenze n. 139 del 1971, n. 96 del 1973, n. 274 del 1974).

E tale è appunto il caso in oggetto, nel quale la competenza del tribunale più vicino a quello che sarebbe stato competente ratione loci è determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed astratta, quasi come una competenza subordinata bensì, rispetto alla prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli appartengono.

Di guisa che nessuna scelta discrezionale, è rimessa al pubblico ministero od al giudice istruttore nell'atto di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, né quanto al tribunale che dovrà giudicarlo, né quanto al verificarsi dei presupposti ai quali, ope legis, è condizionata la deroga al criterio primario della competenza per territorio.

La situazione è perciò diversa da quella su cui ebbe a pronunciarsi la sentenza n. 82 del 1971, alla quale (anche se con indicazione erronea) si richiamano entrambe le ordinanze.

Né dicasi, come incidentalmente osserva una delle ordinanze, che lo stesso concetto di tribunale "più vicino" sarebbe pur esso vago ed elastico, trattandosi invece di nozione di comune esperienza, spesso ricorrente nella prassi ed agevolmente determinabile (si veda ad esempio il terzo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., la cui applicazione non risulta abbia dato origine a contestazioni od incertezze).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata dal tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse rispettivamente il 10 aprile 1973 nel corso di un procedimento personale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il 27 settembre dello stesso anno nel corso di altro procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale militare territoriale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo comma, e 22 dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, che rispettivamente prevedono: il primo per il Ministro della difesa, quando ricorrano particolari esigenze di servizio, la facoltà di non designare in tutto o in parte ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali militari territoriali; il secondo, in relazione a tale facoltà, il trasferimento della causa al tribunale più vicino quando non sia possibile per la mancanza di giudici di alcuna delle forze armate costituire regolarmente il collegio giudicante. Nella specie, infatti, verificatasi, per omessa designazione da parte del Ministro della difesa di ufficiali della marina militare alle funzioni di giudice militare, una carenza nella composizione organica del tribunale militare di Torino, territorialmente competente, il pubblico ministero in applicazione delle norme impugnate aveva rimesso il procedimento al giudice a quo, ritenuto il più vicino tra i tribunali militari. Secondo l'ordinanza entrambe le norme anzidette contrastano con il principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale. È intervenuto nel secondo dei due giudizi innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 2 aprile 1974, chiedendo una pronuncia di infondatezza della questione. : 1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto la medesima questione, relativa agli artt. 12 e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, per contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., e vanno pertanto decisi con unica sentenza. 2. - Il predetto art. 12 del r.d. del 1941, disciplinando "la rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari", stabilisce, tra l'altro, che i giudici debbano appartenere in numero di cinque, rispettivamente, all'esercito, alla marina e all'aeronautica, ed in numero di due alla guardia di finanza: ciò al fine di permettere che, in ogni collegio giudicante, almeno due giudici siano della stessa forza armata cui appartiene l'imputato, ove quest'ultimo sia militare dell'esercito o della marina o dell'aeronautica, ed uno della guardia di finanza, ove l'imputato ad essa appartenga (art. 15 successivo). Senonché, l'ultimo comma dell'art. 12 consente che, "quando ricorrono particolari esigenze di servizio", il Ministro della difesa possa non designare, "in tutto o in parte", ufficiali dell'una o dell'altra forza: verificandosi la quale ipotesi, e non potendosi conseguentemente formare un collegio giudicante così come disposto nel citato art. 15, l'art. 22 prevede che la causa sia rimessa "al tribunale militare più vicino, nel quale sia possibile comporre il collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto art. 15". Ora, sebbene da qualche passo delle ordinanze laddove queste riassumono i termini delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate nei giudizi instaurati dinanzi al tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA], possa sembrare che vengano proposte due distinte questioni, e una di esse concerna l'ultimo comma dell'art. 12 (che sarebbe peraltro di per sé irrilevante, la criticata facoltà del Ministro di non procedere alle designazioni configurandosi come presupposto indiretto e remoto delle norme degli artt. 15 e 22, applicabili nella specie), in realtà il vero ed unico oggetto della questione sottoposta alla Corte sta nel combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, e dell'art. 22: lamentandosi, in sostanza, che, per l'impossibilità di formare il collegio giudicante nei modi prescritti dall'art. 15, ed essendo tale impossibilità da far risalire a sua volta all'insindacabile esercizio di una facoltà praticamente illimitata (secondo l'assunto) del Ministro della difesa, l'imputato sia sottratto al proprio giudice naturale, con violazione quindi del primo comma dell'art. 25 della Costituzione. 3. - Ciò posto, ed a prescindere dal rilievo che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. del 1941, il Ministro della difesa non ha una mera facoltà, che egli possa a suo piacimento esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle designazioni occorrenti per mettere tutti i tribunali militari in condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di servizio", è dato derogare), la questione di legittimità costituzionale, nei termini poc'anzi, precisati, non è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la figura del giudice naturale precostituito per legge "non si cristallizza nella determinazione... di una competenza generale", potendo altresì specificarsi in forza di particolari disposizioni che vi apportino delle deroghe in funzione dei diversi interessi presenti nel processo e del loro necessario contemperamento (così, sostanzialmente, tra le più recenti, le sentenze n. 139 del 1971, n. 96 del 1973, n. 274 del 1974). E tale è appunto il caso in oggetto, nel quale la competenza del tribunale più vicino a quello che sarebbe stato competente ratione loci è determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed astratta, quasi come una competenza subordinata bensì, rispetto alla prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale, è rimessa al pubblico ministero od al giudice istruttore nell'atto di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, né quanto al tribunale che dovrà giudicarlo, né quanto al verificarsi dei presupposti ai quali, ope legis, è condizionata la deroga al criterio primario della competenza per territorio. La situazione è perciò diversa da quella su cui ebbe a pronunciarsi la sentenza n. 82 del 1971, alla quale (anche se con indicazione erronea) si richiamano entrambe le ordinanze. Né dicasi, come incidentalmente osserva una delle ordinanze, che lo stesso concetto di tribunale "più vicino" sarebbe pur esso vago ed elastico, trattandosi invece di nozione di comune esperienza, spesso ricorrente nella prassi ed agevolmente determinabile (si veda ad esempio il terzo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., la cui applicazione non risulta abbia dato origine a contestazioni od incertezze). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata dal tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 174/1975 — Fons Iuris — Fons Iuris