CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12426/2015 RG. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, In persona dei rispett vi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Dire:tore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t-ibutaria regionale del Veneto n. 1732/1/14, depositata il 6 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. rf- ( g uev\ (1/4..; s n Se y. { rí" in3- Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, avve.-sc la sentenza n. 42/2/13 della Commissione tributaria provinciale icL Padova che ne aveva accolto parzialmente (solo in relazione alle sanzioni) i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005/2306. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -gli atti impositivi impugnati dovevano considerarsi formalmente (motivazione) validi, non riscontrandosene alcuna lesione del diritto di difesa delle contribuenti; -era fondata la ripresa per maggiori valori di canoni di locazione, parendo l'ammontare degli stessi antieconomico, constatando l'assenza di valide giustificazioni al riguardo; -era altresì fondato il rilievo relativo alla mancata prova, da parte delle contribuenti appellanti, dell'inerenza dei costi infragruppo ed ugualmente doveva ritenersi in ordine alla ripresa relativa all'utilizzo in compensazione di perdite pregresse della 3oscolo [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione hanno propx;to ricorso per cassazione le società contribuenti deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo e con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112, coc. proc. civ., affermando che la CTR non si è pronunciata sulle eccezioni (e motivi di appello) di nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, rispettivamente, per vizio motivazionale in ordine alla ripresa a tassazione dei canoni di locazione corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e per infondatezza in ordine alle riprese per perdite fiscali maturate nell'ambito del consolidato fiscale nazionale per gli anni 2005-2006 (quarto motivo). Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione giuridico-processuale, sono infondate. Si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte che «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza c:he abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o ci rigetto» (Cass. n. 7653 del 16/05/2012). Ciò posto, la doglianza è -palesemente- infondata, avendo il giudice tributario di appello chiaramente espresso una statuizione al riguardo di entrambe le eccezioni/motiv di gravame in questione, ancorchè centrata sul merito della ripresa fiscale correlativa, il che - appunto evidentemente- ne comporta l' mplicito rigetto del profilo formale dell'eccezione, attingendone dire:tamente quello sostanziale nel primo caso (primo motivo) e essenc.ovi comunque una precisa pronuncia sul merito nel secondo C3S0 (quarto motivo). Tale modus decidendi risulta del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass. n 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01). Va inoltre rilevato che in ogni caso il quarto mezzo risulta chiaramente infondato anche qualora declinato (così potrebbe desumersi dalla sua profilazione concreta) in termini non di omessa pronuncia, quanto di motivazione omessa (apparente). Questa Corte ha infatti affermato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla pe:Thè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente iridoree a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. ,541526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo _ma puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il "minimo costituzionale" (v. Sez. U, 8053/2014') . Con il secondo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- le ricorrenti si dolgono dell'o Tesso esame di fatti decisivi controversi in ordine alla deducibilità dei canoni di locazione • immobiliare e dei costi addebitati a [OSCURATO:PERSONA] da consociate estere. La censura è inammissibile. Trattandosi sul punto decisionale d una "doppia conforme" di merito, il mezzo è precluso dall'art. 348 ter, cod. proc. civ. Va soltanto puntualizzato ulteriormente che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «Nellpotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 343 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e cHelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass., n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03). Nell'argomentazione basante il mezzo in esame non risulta nemmeno tentata la dimostrazione endoprocessuale imposta da tale arresto giurisprudenziale, giacchè alzi la critica riguarda, uniformemente entrambe le decisioni -appunto conformi- di merito. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, d.lgs 546/1.952, 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, 24, Cost., poiché la CTR ha completamente mancato di assclvere ai propri obblighi motivazionali in relazione ai punti cecisionali oggetto del secondo mezzo. La censura è infondata. E' sufficiente richiamare quanto osservato sulla quarta censura in parte qua, parendo, al contrario di cuan:o affermato dalle ricorrenti, che la motivazione della sentenza impugnata, anche sui punti decisionali in questione non rientri nei pa -ametri invalidanti enucleati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. la citata Cass., Sez. U civ. 22232/2016), ponerdos ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccomoenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuz li per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par