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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34865/2023

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TENZA sul ricorso iscritto al n.29216/2019R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza n. 51 43/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 giugno 20 19 e notificata il 3 luglio 2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. tributi r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi , contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania harigettato l'appello proposto dall’ufficio, ritenendo che sussistesse la giurisdizione del giudice tributario nel caso, come quello di specie, di impugnazione del diniego di transazione fiscale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. 2.Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo, l ’Agenzia ricorrente denunzia la violazione degli artt.182 – bis e ter r.d. 16 marzo 1942, n.267, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, con la decisone impugnata la C.t.r. avrebbe erroneamente escluso la natura negoziale della transazione fiscale e la sua efficacia nell’ambito del concordato preventivo, nel quale si inserisce all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

1.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la nullità della sentenza in violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.

Ritiene la ricorrente che la C.t.r., nell’affermare l’impugnabilità del provvedimento di diniego della transazione fiscale e la giurisdizione del giudice tributario, sarebbe incorsa in una motivazione del tutto contraddittoria, richiamando la decisone del Consiglio di Stato del 28 settembre 2016 che deponeva in senso del tutto opposto. r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dei principi generali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, nonché la violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente la C.t.r. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la transazione fiscale non costituisce espressione della potestà impositiva, ma si inserisce nell’ambito del concordato preventivo e può essere impugnata con i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge fallimentare.Di conseguenza l’esame della controversia dovrebbe essere rimessa al tribunale ordinario, sezione fallimentare.

1.4. Con il quarto motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.

Nella motivazione, infatti, la C.t.r. compensa le spese del giudizio di appello per la complessità della questione, mentre nel dispositivo condanna l’ufficio appellante al pagamento delle stesse.

2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, con assorbimento dei rimanenti.

Dopo la proposizione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla questione, enunciando il seguente principio di diritto: Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182- ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182- bis e 182 - ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016) (Cass.

S.U. n. 8504/2021).

La decisione è stata ripresa da Cass.

S.U. n. 35954/2021, che ha ribadito, con riferimento alla condotta dell'amministrazione fiscale rispetto alla proposta transazione fiscale originata all'interno di una proposta di concordato preventivo, che, mancando la natura provvedimentale della scelta assunta dall'amministrazione, deve convergersi verso l'individuazione, in punto di giurisdizione, del tribunale fallimentare, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volontàdi uno dei creditori sulla transazione fiscale, sulle quali ̀ funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizionale.

Tale ultima decisone richiama alcuni passi motivazionali di Cass.

S.U. n.8054/2021, secondo cui ...inserita la transazione fiscale (in senso lato) all'interno della disciplina generale delle procedure concorsuali (in senso lato) con il d.lgs. n. 5 del 2006, la novella della legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 81, ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell'obbligatorietà ("esclusivamente mediante la proposta...") del sub-procedimento di "trattamento dei crediti tributari" nell'ambito della "procedura madre" di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.

A tale “esclusività” deve darsi un significato di prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell'istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo "incidente tributario" ̀ essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle pì specifiche di cui alla L. Fall., art.182-ter .

Dunque, nellepronunce citate, le Sezioni Unite hanno ritenuto la natura ancillare del procedimento di transazione fiscale e delle questioni che l̀ si pongono (fra le quali i pareri sullo stesso resi dai creditori) rispetto a quello fallimentare , individuando il plesso giurisdizionale ordinario per le controversie concernenti il diniego di parere favorevole dell'Agenzia delle entrate, vieppì a seguito d e lla disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.l . n. 125/2020 in tema di omologazione in caso di mancata adesione, sicuramente non applicabile alla vicenda in esame , tesa a valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell'accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall'Ente impositore (cfr.Cass.

S.U. n.8504/2021 ).

Isuddetti principi sono applicabili alla transazione fiscale in esame , che è regolata dalla legge fallimentare e si muove , dunque , in un perimetro prevalentemente concorsuale, diversamente dalla transazionefiscale regolata ex art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002 cheappartiene, invece, alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzionedei carichi fiscali ( cfr. Cass.

S.U. n. 25632/2016).

In conclusione, in conformità con gli esiti delle citate pronunce delle Sezioni Unite, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali, innanzi al quale devono rimettersi le partiper la riassunzione nel termine di legge ela liquidazione delle spese del presente giudizio .

P.Q.M. r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo ed ilterzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,cui rimette le parti per la riassunzione nel termine di legge e demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENZA sul ricorso iscritto al n.29216/2019R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza n. 51 43/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 giugno 20 19 e notificata il 3 luglio 2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. tributi r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi , contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania harigettato l'appello proposto dall’ufficio, ritenendo che sussistesse la giurisdizione del giudice tributario nel caso, come quello di specie, di impugnazione del diniego di transazione fiscale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. 2.Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, l ’Agenzia ricorrente denunzia la violazione degli artt.182 – bis e ter r.d. 16 marzo 1942, n.267, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, con la decisone impugnata la C.t.r. avrebbe erroneamente escluso la natura negoziale della transazione fiscale e la sua efficacia nell’ambito del concordato preventivo, nel quale si inserisce all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 1.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la nullità della sentenza in violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente che la C.t.r., nell’affermare l’impugnabilità del provvedimento di diniego della transazione fiscale e la giurisdizione del giudice tributario, sarebbe incorsa in una motivazione del tutto contraddittoria, richiamando la decisone del Consiglio di Stato del 28 settembre 2016 che deponeva in senso del tutto opposto. r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dei principi generali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, nonché la violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la C.t.r. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la transazione fiscale non costituisce espressione della potestà impositiva, ma si inserisce nell’ambito del concordato preventivo e può essere impugnata con i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge fallimentare.Di conseguenza l’esame della controversia dovrebbe essere rimessa al tribunale ordinario, sezione fallimentare. 1.4. Con il quarto motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Nella motivazione, infatti, la C.t.r. compensa le spese del giudizio di appello per la complessità della questione, mentre nel dispositivo condanna l’ufficio appellante al pagamento delle stesse. 2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, con assorbimento dei rimanenti. Dopo la proposizione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla questione, enunciando il seguente principio di diritto: Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182- ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182- bis e 182 - ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016) (Cass. S.U. n. 8504/2021). La decisione è stata ripresa da Cass. S.U. n. 35954/2021, che ha ribadito, con riferimento alla condotta dell'amministrazione fiscale rispetto alla proposta transazione fiscale originata all'interno di una proposta di concordato preventivo, che, mancando la natura provvedimentale della scelta assunta dall'amministrazione, deve convergersi verso l'individuazione, in punto di giurisdizione, del tribunale fallimentare, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volontàdi uno dei creditori sulla transazione fiscale, sulle quali ̀ funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizionale. Tale ultima decisone richiama alcuni passi motivazionali di Cass. S.U. n.8054/2021, secondo cui ...inserita la transazione fiscale (in senso lato) all'interno della disciplina generale delle procedure concorsuali (in senso lato) con il d.lgs. n. 5 del 2006, la novella della legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 81, ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell'obbligatorietà ("esclusivamente mediante la proposta...") del sub-procedimento di "trattamento dei crediti tributari" nell'ambito della "procedura madre" di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti. A tale “esclusività” deve darsi un significato di prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell'istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo "incidente tributario" ̀ essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle pì specifiche di cui alla L. Fall., art.182-ter . Dunque, nellepronunce citate, le Sezioni Unite hanno ritenuto la natura ancillare del procedimento di transazione fiscale e delle questioni che l̀ si pongono (fra le quali i pareri sullo stesso resi dai creditori) rispetto a quello fallimentare , individuando il plesso giurisdizionale ordinario per le controversie concernenti il diniego di parere favorevole dell'Agenzia delle entrate, vieppì a seguito d e lla disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.l . n. 125/2020 in tema di omologazione in caso di mancata adesione, sicuramente non applicabile alla vicenda in esame , tesa a valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell'accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall'Ente impositore (cfr.Cass. S.U. n.8504/2021 ). Isuddetti principi sono applicabili alla transazione fiscale in esame , che è regolata dalla legge fallimentare e si muove , dunque , in un perimetro prevalentemente concorsuale, diversamente dalla transazionefiscale regolata ex art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002 cheappartiene, invece, alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzionedei carichi fiscali ( cfr. Cass. S.U. n. 25632/2016). In conclusione, in conformità con gli esiti delle citate pronunce delle Sezioni Unite, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali, innanzi al quale devono rimettersi le partiper la riassunzione nel termine di legge ela liquidazione delle spese del presente giudizio . P.Q.M. r.g. n.29216/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo ed ilterzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,cui rimette le parti per la riassunzione nel termine di legge e demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma in data
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