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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25682/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10061/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 858 4/2014 depositata il09/10/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania con la sentenza n. 8584/35/2014, depositata in data 09/10/2014 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA, relativa alle unità immobiliari ubicate in via Cumana 137, Frattamaggiore (NA), in quanto privo di idonea motivazione; 1.1 secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’ Agenzia delle Entrate non aveva indicato nell’ avviso di accertamento “con motivazione appagante” le ragioni per le quali la classe “4” attribuita dal contribuente “appartenga o meno a quella minoritaria nella zona in cui l’ unità fa parte”, risultando, pertanto, non adeguatamente motivata l’ attribuzione della classe “10”;

2. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, eccependone l’ inammissibilità e l'infondatezza; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 7 l. 212/2020 e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701;

1.1. ad avviso dell’ ufficio ricorrente la C ommissione Tributaria Regionalenon avrebbe tenuto conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare, che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dal contribuente (mediante procedura DOCFA) senza, dunque, disattendere gli elementi di fatto proposti dallaparte contribuente .

I n ragione di ciò, secondo quanto previsto dalle norme richiamate e quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso impugnato non era affetto dal vizio di omessa motivazione rilevato dai giudici di merito;

2. con il secondo motivo si denuncia,ex art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., omessa valutazione di un fatto decisivo;

2.1. a parere dell’ ufficio i giudici di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni, avevano omesso di considerare una circostanza decisiva per il giudizio, evidenziata nelle fasi di merito vale a dire l’ Agenzia delle Entrate lungi dall’ avere riconosciuto che la attribuita classe “10” fosse minoritaria nella zona in cui era sito l’ immobile aveva affermato che era minoritaria la classe“4” pretesa dal contribuente;

3. il primo motivo del ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo;

3.1. va premesso che in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano lavariazione. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019, Rv. 655929 -01);

3.2. orbene nel caso in esame i giudici di merito non hanno considerato che il contribuenteaveva propo sto la classe “ 4 ” ( ritenuta del tutto minoritaria per la zona) con DOCFA, mentre l’ufficio aveva attribuitola classe “10” (ordinaria e non minoritaria) disconoscendo la valutazione tecnica di pregevolezza dell’immobile proposta con la procedura DOCFA e non già gli elementi di fatto (numero stanze, metri quadrati di consistenza, numero piani edificio etc.… ) in essa indicati dal contribuente, per cui non sarebbe stata necessaria , alla luce dei principi di legittimità,una motivazione più approfondita ;

3.3. invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018) ;

4. ebbene la [OSCURATO:PERSONA] non si è uniformata al predetto principio in quanto ha ritenuto non sufficientemente motivato l’ atto in questione non valutando se il nuovo di classamento dell’ immobile era basato suglistessi elementi di fatto i ndicati dal contribuente e non disattesi dall’Ufficio e se la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivava in concreto da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre non era intervenuta una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, e se era stato o meno garantito il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente;

5. sulla scorta delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va, dunque, cassata,con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorsoper quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10061/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 858 4/2014 depositata il09/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania con la sentenza n. 8584/35/2014, depositata in data 09/10/2014 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA, relativa alle unità immobiliari ubicate in via Cumana 137, Frattamaggiore (NA), in quanto privo di idonea motivazione; 1.1 secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’ Agenzia delle Entrate non aveva indicato nell’ avviso di accertamento “con motivazione appagante” le ragioni per le quali la classe “4” attribuita dal contribuente “appartenga o meno a quella minoritaria nella zona in cui l’ unità fa parte”, risultando, pertanto, non adeguatamente motivata l’ attribuzione della classe “10”; 2. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, eccependone l’ inammissibilità e l'infondatezza; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 7 l. 212/2020 e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701; 1.1. ad avviso dell’ ufficio ricorrente la C ommissione Tributaria Regionalenon avrebbe tenuto conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare, che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dal contribuente (mediante procedura DOCFA) senza, dunque, disattendere gli elementi di fatto proposti dallaparte contribuente . I n ragione di ciò, secondo quanto previsto dalle norme richiamate e quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso impugnato non era affetto dal vizio di omessa motivazione rilevato dai giudici di merito; 2. con il secondo motivo si denuncia,ex art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., omessa valutazione di un fatto decisivo; 2.1. a parere dell’ ufficio i giudici di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni, avevano omesso di considerare una circostanza decisiva per il giudizio, evidenziata nelle fasi di merito vale a dire l’ Agenzia delle Entrate lungi dall’ avere riconosciuto che la attribuita classe “10” fosse minoritaria nella zona in cui era sito l’ immobile aveva affermato che era minoritaria la classe“4” pretesa dal contribuente; 3. il primo motivo del ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo; 3.1. va premesso che in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano lavariazione. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019, Rv. 655929 -01); 3.2. orbene nel caso in esame i giudici di merito non hanno considerato che il contribuenteaveva propo sto la classe “ 4 ” ( ritenuta del tutto minoritaria per la zona) con DOCFA, mentre l’ufficio aveva attribuitola classe “10” (ordinaria e non minoritaria) disconoscendo la valutazione tecnica di pregevolezza dell’immobile proposta con la procedura DOCFA e non già gli elementi di fatto (numero stanze, metri quadrati di consistenza, numero piani edificio etc.… ) in essa indicati dal contribuente, per cui non sarebbe stata necessaria , alla luce dei principi di legittimità,una motivazione più approfondita ; 3.3. invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018) ; 4. ebbene la [OSCURATO:PERSONA] non si è uniformata al predetto principio in quanto ha ritenuto non sufficientemente motivato l’ atto in questione non valutando se il nuovo di classamento dell’ immobile era basato suglistessi elementi di fatto i ndicati dal contribuente e non disattesi dall’Ufficio e se la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivava in concreto da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre non era intervenuta una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, e se era stato o meno garantito il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente; 5. sulla scorta delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va, dunque, cassata,con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorsoper quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spes
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