CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 32183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 112, X:fet73 ce.AA # [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 1 luglio 2020 il Tribunale di Brescia - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rientro illegale nel territorio dello Stato posteriore alla espulsione, avvenuta materialmente in data 3 ottobre 2019 con accompagnamento alla frontiera (art. 13 comma 13 del d.lgs. n.286 del 1998). Il reingresso risulta oggetto di constatazione in data 21 aprile 2020. Spaneshi, in tale data, veniva fermato e identificato mentre era alla guida di una vettura di grossa cilindrata, in località Castelmelia. 1.1 In motivazione, il Tribunale evidenzia che nessuna autorizzazione al rientro risulta concessa all'imputato dopo quella relativa alla partecipazione ad una udienza tenutasi innanzi il Tribunale di Sorveglianza nel novembre del 2019. La pena, con la riduzione per il rito, è commisurata in mesi otto di reclusione. Vengono negate le circostanze attenuanti generiche, anche in ragione dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale. 2. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 18 gennaio 2021 ha integralmente confermato la prima decisione. 2.1 In motivazione si affronta il tema rappresentato dalla esistenza di un provvedimento (conseguente alla udienza tenutasi nel novembre del 2019) con cui il Tribunale di Sorveglianza ha concesso, per altro reato, la detenzione domiciliare allo Spaneshi, quale misura alternativa alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'autorizzazione a fare rientro in Italia per la espiazione della misura alternativa de qua, ma detta autorizzazione era stata espressamente negata dalla Questura competente. Ciò posto, / la Corte territoriale osserva che proprio la esistenza della domanda di rientro (per eseguire la misura alternativa) dimostra la consapevolezza, in capo all'imputato, della necessità della autorizzazione. A fronte del diniego, la condotta di reingresso non può dirsi scriminata, né può rilevarsi la carenza di dolo. Del resto le circostanze di fatto del controllo, si afferma, dimostrano che la volontà dell'imputato nemmeno era quella di sottoporsi illa detenzione domiciliare.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla questione di diritto posta con l'atto di appello e relativa alla esistenza del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare. 3.1 Viene, in sostanza, riproposta la tesi difensiva sostenuta nei motivi di appello. Si afferma in particolare che la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza (di applicazione della misura alternativa) rappresentava un 'valido titolo' per fare rientro in Italia . Il diniego opposto dalla Questura non poteva ritenersi legittimo, posto che la detenzione domiciliare rappresenta, in quanto tale, un titolo giuridico idoneo al trattenimento in Italia. In subordine, si chiede di sollevare incidente di legittimità costituzionale dell'art.17 d.lgs. n.286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'ipotesi del reingresso a fini di esecuzione della misura alternativa. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Va osservato che l'espiazione della pena, anche in forme alternative, rappresenta - senza dubbio - un motivo di legittima permanenza dello straniero (anche se privo di permesso di soggiorno) nel territorio dello Stato. Tale principio risulta affermato in più arresti di questa Corte di legittimità, a far data dal 2006 (Sez. I n. 17334 del 4.4.2006, rv 234019) e mai smentito (da ultimo, Sez. I n. 10315 del 30.1.2020). 4.2 Ciò tuttavia, non comporta che lo straniero irregolare già destinatario di un provvedimento di espulsione (eseguito) sia facoltizzato a fare rientro, di propria iniziativa, nel territorio nazionale per sottoporsi alla esecuzione (della pena o della misura alternativa che sia), posto che l'esistenza del generale divieto di reingresso impone, per ogni ipotesi di rientro, l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 13 comma 13 del d.lgs. n.286 del 1998). 4.3 Nel caso in esame, va osservato che è pacifico l'avvenuto diniego della domanda di rientro. Avverso detto atto amministrativo poteva proporsi impugnazione in via giurisdizionale (o in alternativa introdurre un sub-procedimento esecutivo innanzi al Tribunale di Sorveglianza) ma di certo l'assenza di autorizzazione è un presupposto in fatto che - come ritenuto dai giudici del merito - rende punibile il rientro 'volontario'.4.4 Né può ipotizzarsi la rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale di una disciplina, come quella dell'art.17 d.lgs. n.286 del 1998, che facoltizza il rientro del soggetto espulso per esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa, per non comparabilità delle due situazioni di fatto e di diritto oggetto di considerazione. L'esercizio del diritto di difesa in procedimenti penali - eventualmente in corso nei confronti del soggetto espulso - va garantito in quanto diritto inviolabile della persona accusata, oggetto di garanzie costituzionali e pattizie, lì dove la esecuzione della pena (o della misura alternativa) nel territorio ove il reato è stato commesso non è un diritto della persona inviolabile, posto che proprio la disciplina di settore della immigrazione (d. Igs. n.286 del 1998) conosce istituti che consentono la esplusione del condannato a titolo di sanzione sostitutiva o misura alternativa ala detenzione. Per tutte le superiori considerazioni, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 29