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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 29424/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22600/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] + 8 e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimati - avverso la sentenza n.20/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata in data 29/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 29.6.2020, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di chiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Cagliari ad istanza di vari creditori. 2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo, notificato alla sola creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. Quest’ultima, gli altri sette creditori istanti e il Fallimento, cui il ricorso è stato notificato a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio diquesta Corte, sono rimasti intimati.

4. Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 17.5.202, è stato deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di riconvocazione del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo.

1.1. L a sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata pubblicata il 29/6/2020 ed è stata notificata il medesimo giorno alla società fallita (come riconosciuto dallo stesso ricorrente alla pag.2 del ricorso ). 1.2 Il termine di trenta giorniprevisto dall’art. 18 comma 14 l. fall. per proporre ricorso per cassazione scadeva dunque il 2 9 luglio 2020, mentre il ricorso è stato notificato alla creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.i solo il 27 agosto 2020 e dunque a termine ampiamente decorso. 3 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio, non avendo i soggetti intimati spiegato difese.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2024 e, in successiva riconvocazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22600/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] + 8 e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimati - avverso la sentenza n.20/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata in data 29/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 29.6.2020, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di chiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Cagliari ad istanza di vari creditori. 2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo, notificato alla sola creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Quest’ultima, gli altri sette creditori istanti e il Fallimento, cui il ricorso è stato notificato a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio diquesta Corte, sono rimasti intimati. 4. Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 17.5.202, è stato deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di riconvocazione del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo. 1.1. L a sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata pubblicata il 29/6/2020 ed è stata notificata il medesimo giorno alla società fallita (come riconosciuto dallo stesso ricorrente alla pag.2 del ricorso ). 1.2 Il termine di trenta giorniprevisto dall’art. 18 comma 14 l. fall. per proporre ricorso per cassazione scadeva dunque il 2 9 luglio 2020, mentre il ricorso è stato notificato alla creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.i solo il 27 agosto 2020 e dunque a termine ampiamente decorso. 3 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio, non avendo i soggetti intimati spiegato difese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2024 e, in successiva riconvocazi
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