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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17603/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natg a LUCCA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nat9 a PISA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 22 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute responsabili del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. in danno dell'esercizio commerciale «Kiabi» e di due violazioni degli artt. 110, 624 cod. pen. commesse in danno degli esercizi commerciali «Equi» e «Oviesse», reati tutti commessi in Livorno il 22 giugno 2020.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso entrambe le imputate. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l'improcedibilità dei due furti semplici in danno degli esercizi commerciali «Equi» e «Oviesse» ancorché le querele in atti fossero state sporte dai responsabili dei negozi e non dai legali rappresentanti delle società proprietarie. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi.

Col primo motivo, deduce violazione di legge per essere stata ritenuta la procedibilità di tutti i furti pur in assenza di valida querela.

Col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Col terzo motivo, si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.

Rilevato, quanto alla asserita mancanza di rituale querela, che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

Ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione di tali principi di diritto.

Considerato infatti che, in applicazione di questi principi, sono stati ritenuti legittimati a proporre querela: il direttore di un supermercato, «anche quando non munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289); il responsabile della sicurezza di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342); la cassiera di un supermercato (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824); il capo reparto di un grande magazzino (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696).

Rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., dedotta nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha reputato rilevante in senso negativo la pluralità delle condotte illecite, aventi ad oggetto tipologie di merci diverse e il danno cagionato in ciascuno degli episodi delittuosi e, pur concedendo alla Sartori il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha sottolineato che ella è gravata da una pendenza per un fatto analogo e ha mostrato «abilità» nel commettere i fatti per cui si procede deducendo da ciò una qualche esperienza nella commissione di furti.

Ritenuto che tale motivazione non possa essere censurata perché non presenta profili di contraddittorietà o illogicità evidente.

Rilevato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Rilevato, quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, al fine di ritenere o escludere tali circostanze attenuanti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli 2 rd ) elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

Considerato che, nel caso di specie la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata tenendo conto: da un lato, che i beni sottratti non erano di prima necessità, ma si trattava di «capi di abbigliamento di vario genere e di prodotti di bellezza»; dall'altro, delle modalità dei furti commessi con una «abilità e rapidità» che denotano «esperienza».

Ritenuto che non sia manifestamente illogico far prevalere tali considerazioni sulla incensuratezza, da sola insufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Ritenuto che, per i motivi esposti, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti debbano essere condannate al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, debba essere posto a carico di ciascuna ricorrente il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natg a LUCCA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nat9 a PISA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno il 22 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute responsabili del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. in danno dell'esercizio commerciale «Kiabi» e di due violazioni degli artt. 110, 624 cod. pen. commesse in danno degli esercizi commerciali «Equi» e «Oviesse», reati tutti commessi in Livorno il 22 giugno 2020. Contro la sentenza hanno proposto ricorso entrambe le imputate. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l'improcedibilità dei due furti semplici in danno degli esercizi commerciali «Equi» e «Oviesse» ancorché le querele in atti fossero state sporte dai responsabili dei negozi e non dai legali rappresentanti delle società proprietarie. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi. Col primo motivo, deduce violazione di legge per essere stata ritenuta la procedibilità di tutti i furti pur in assenza di valida querela. Col secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Col terzo motivo, si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. Rilevato, quanto alla asserita mancanza di rituale querela, che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. Considerato infatti che, in applicazione di questi principi, sono stati ritenuti legittimati a proporre querela: il direttore di un supermercato, «anche quando non munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289); il responsabile della sicurezza di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342); la cassiera di un supermercato (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824); il capo reparto di un grande magazzino (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696). Rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., dedotta nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha reputato rilevante in senso negativo la pluralità delle condotte illecite, aventi ad oggetto tipologie di merci diverse e il danno cagionato in ciascuno degli episodi delittuosi e, pur concedendo alla Sartori il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha sottolineato che ella è gravata da una pendenza per un fatto analogo e ha mostrato «abilità» nel commettere i fatti per cui si procede deducendo da ciò una qualche esperienza nella commissione di furti. Ritenuto che tale motivazione non possa essere censurata perché non presenta profili di contraddittorietà o illogicità evidente. Rilevato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Rilevato, quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, al fine di ritenere o escludere tali circostanze attenuanti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli 2 rd ) elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Considerato che, nel caso di specie la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata tenendo conto: da un lato, che i beni sottratti non erano di prima necessità, ma si trattava di «capi di abbigliamento di vario genere e di prodotti di bellezza»; dall'altro, delle modalità dei furti commessi con una «abilità e rapidità» che denotano «esperienza». Ritenuto che non sia manifestamente illogico far prevalere tali considerazioni sulla incensuratezza, da sola insufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. Ritenuto che, per i motivi esposti, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti debbano essere condannate al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, debba essere posto a carico di ciascuna ricorrente il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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