CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 11069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19460/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e soci, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente principale- ricorrente inci dentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2065/2019 , depositata il09/04/2019, R.G.N. 2940/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2065/2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], operaio tecnico specializzato nella manutenzione, della somma di euro 550,00 a titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’obbligo della società, datrice di lavoro, di provvedere al lavaggio e alla manutenzione dei D.P.I.forniti dall’azienda. 2. In particolare, i giudici di seconde cure , dopo avere richiamato le disposizioni in materia (D.lgs. n. 81/2008) hanno ravvisato la natura di D.P.I. solo per il giubbotto con strisce catarifrangenti e per la maglia termica; hanno ritenuto che per i giubbotti, anche se non lavabili, sussisteva non solo l’obbligo di sostituzione degli stessi ma anche quello sanificazione o lavaggio a secco; hanno sottolineato che la datrice di lavoro non aveva assolto all’onere della prova sull’adempimento dell’obbligazione; hanno precisato che il danno poteva liquidarsi equitativamente nella misura di euro dieci mensili per undici mesi all’anno (per due lavaggi mensili). 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa che ha formulato ricorso incidentale sulla base di un motivo. 4. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente principale eccepisce la nullità del la sentenza ex art. 360 n. 3 cpc per violazione e/o falsa applicazione dell’art.1218 cc, dell’art. 43 co. 4 lett. a) del D.lgs. n. 626/94 e dell’art. 77 co. 4 lett. a) del D.lgs. n. 81/08, per avere i giudici di seconde cure, in accoglimento dell’appello riconvenzionale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] spa, erroneamente riformato (in modo parziale) la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda proposta in primo grado; deduce, poi, che la Corte territoriale, “pur ritenendo totalmente fondata la pretesa … al risarcimento del danno a causa dell’inadempimento del datore di lavoro, che non ha provveduto al lavaggio dei DPI”, aveva ritenuto che esso ricorrente avesse diritto al risarcimento del danno e al pagamento di euro 550,00 accogliendo una infondata eccezione di prescrizione quinquennale da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa; lamenta, inoltre, che il datore di lavoro, non provvedendo al lavaggio dei D.P.I., non aveva adempiuto all’obbligo previsto sia dalla contrattazione collettiva che da norme di legge; sostiene, infine, che le conclusioni della “Corte di appello di Salerno” risultavano prive di fondamento perché, nel caso de quo, risultava sicuramente fornita la prova del danno. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc e, in particolare, dell’art. 1226 cc perché la Corte di appello, nell’accogliere il gravame incidentale della società, aveva errato nella individuazione del criterio di calcolo del risarcimento del danno. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva affermato la sussistenza dell’obbligo della società di riconoscere, in favore del lavoratore, delle somme per i lavaggi effettuati ai DPI in dotazione omettendo di considerare che il danno non risultava affatto provato, in quanto solo genericamente era stato allegato da controparte l’obbligo del lavaggio degli indumenti nonché la frequenza degli stessi. 5. Il primo motivo è inammissibile perché contenente affermazioni contrastanti tra loro e non pienamente riferibilialla pronuncia impugnata. 6. La Corte distrettuale, infatti, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha riconosciuto l’inadempimento di parte datoriale e la esistenza di un danno risarcibile quale conseguenza dell’affermata violazione delle norme denunciate nella rubrica della censura. La Corte territoriale si è limitata solo a ridurre il danno risarcibile adoperando un diverso criterio di liquidazione secondo equitàrispetto a quello adottato dal primo giudice. 7. La doglianza sull’accoglimento della eccezione di prescrizione è stata poi inserita, senza alcun richiamo delle norme violate nella rubrica, in un contesto del motivo in modo disarticolato dove, da un lato, si è fatto riferimento ad un rigetto della domanda (pacificamente non avvenuta) e, dall’altro, ad un denunciato inadempimento dell’obbligo di lavaggio dei D.P.I. che, invece, è stato riconosciuto dai giudici di merito (Corte di appello di Napoli e non “di Salerno” come indicat a dal ricorrente) i quali non hanno ritenuto, come invece sostenutonel motivo, che non fosse stata offerta la prova della sussistenza del danno.8. Al riguardo, va osservato che il giudiz io di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, esercitando, invece, un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. n. 25332/14; Cass. n. 6519/2019). 9. Inoltre, va evidenziato che, in tema di giudizio di cassazione, trattandosi appunto di rimedio acritica vincolata, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905/2020). 10. Tali caratteri, come detto, non sono ravvisabili nel motivo scrutinato per le discrasie, tra censure e statuizioni,sopra sottolineate. 11. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. 12. La liquidazione equitativa , anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021). 13. Nella fattispecie in esame, le ragioni dell’operato apprezzamento da parte dei giudici di secondo grado sono state indicate, così come sono stati specificati i criteri utilizzati nella liquidazione. 14. Tanto b asta, in considerazione del sindacato possibile in sede di legittimità, a ritenere non meritevole di accoglimento la doglianza.15. Il ricorso incidentale è parimenti infondato. 16. Sotto il profilo dell’ an non è in discussione la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 cc, che impone -quale norma di chiusura del sistema di prevenzione, l’adozione di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore (Cass. n. 32865/2021) nonché degli artt. 15 e 77 co. 4 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che pongono a carico del datore di lavoro gli obblighi di manutenzione dei D.P.I. 17. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha precisato che doveva essere la società a provare di avere assolto all’obbligo a fronte di una allegazione di inadempimento del lavoratore. 18. In ordine, invece, al quantum e, in particolare, alla allegazione del patito danno, va osservato che la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata(Cass. n. 26051/2020). 19. Nel caso di specie , il danno era sicuramente certo nella sua esistenza ontologica perché la società non aveva dimostrato di avere adempiuto ai lavaggi che, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, i giudici di seconde cure hanno ritenuto necessari in relazione agli indumenti individuati quali D.P.I.; inoltre la Corte territoriale, come già precisato con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, ha dato conto del ragionamento seguito e dei criteri utilizzati per la determinazione del pregiudizio economico patito e ciò è sufficiente per ritenere non arbitraria la liquidazione operata. 20. Alla stregua di quanto esposto sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. 21. La soccombenza reciproca induce a com pensare tra le parti le spese del presente giudizio. 22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, per il ricorrente principale e per la ricorrente incidentale. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contrib