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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21261/2026

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dinanza impugnata.1.

Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati di furto giudicati con le sentenze del G.I.P. del Tribunale di Modena del 17febbraio 2015 e della Corte di appello di Bologna in data 13 settembre 2018, pur trattandosidi violazioni omogenee commesse in un contenuto lasso temporale, le diverse modalitàesecutive e l’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sindalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Mentre ifatti oggetto dlela prima sentenza in ordine di tempo sono stati commessi dal condannatocon il concorso della compagna convivente ai danni di persone conosciute, i fatti accertaticon la sentenza successiva riguardano furti su autovetture parcheggiate sulla pubblica via.Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, non idonea,alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a far plausibilmente ipotizzare che ilcondannato avesse agito negli episodi di interesse perché spinto dalla necessità diprocacciarsi la droga.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato di tossicodipendenzadeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen.( Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 –01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati di furto giudicati con le sentenze del G.I.P. del Tribunale di Modena del 17febbraio 2015 e della Corte di appello di Bologna in data 13 settembre 2018, pur trattandosidi violazioni omogenee commesse in un contenuto lasso temporale, le diverse modalitàesecutive e l’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sindalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Mentre ifatti oggetto dlela prima sentenza in ordine di tempo sono stati commessi dal condannatocon il concorso della compagna convivente ai danni di persone conosciute, i fatti accertaticon la sentenza successiva riguardano furti su autovetture parcheggiate sulla pubblica via.Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, non idonea,alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a far plausibilmente ipotizzare che ilcondannato avesse agito negli episodi di interesse perché spinto dalla necessità diprocacciarsi la droga.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato di tossicodipendenzadeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen.( Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 –01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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