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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 12957/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23060/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa d agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori p.t., -intimata- avverso la sentenza n. 1661/2021 de lla Corte d’appello di Venezia , pubblicata il7.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 08.01.2015, la [OSCURATO:PERSONA] spaconveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la rideterminazione del corretto dare-avere del contratto di conto corrente n. 207570385585 acceso presso la filiale di Treviso della Banca e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, contestando la pattuizione di interessi usurari ab originee l’applicazione di interessi superiori ai tassi soglia in corso di contratto, l’addebito di interessi anatocistici non dovuti, nonché l’addebito di commissioni e spese non pattuite o indeterminate.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta,chiedendo di respingersi le domande attoree e confermarsi la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca.

Nel merito, in subordine, l’Istituto chiedeva di compensarsi le somme oggetto di ripetizione con quelle che risultassero a credito di parte convenuta.

Con sentenza del 2019, il Tribunale dichiarava la titolarità dell’[OSCURATO:PERSONA] spadel rapporto contrattuale oggetto di causa, accertando la nullità parziale del conto corrente, l’illegittima annotazione su detto conto di poste non dovute a carico del correntista, determinando il corretto saldo al 31.3.2015 e rigettando la domanda risarcitoria.

La Corte territoriale rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa , osservando che: sulla base dell’analisi del tenore letterale degli artt. 2 e 3 del DL n. 99/2017 in combinato disposto, si desumeva che: “il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del citato D.L.

L’art. 2, comma 1, lett. e) del citato D.L. prevede che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.

Il medesimo art. 3, al comma 1 stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”.

Ed è previsto che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

Al comma 2 è poi stabilito che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.

Dal quadro normativo in esame la Corte d’appello ha ricostruito la comune volontà delle parti statuendo che “In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. e) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, su riportati, la LCA di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in data 26 giugno 2017 a mezzo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Milano, Rep.13928 Racc. 7352 ha quindi stipulato con [OSCURATO:PERSONA] spa il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata daquest’ultima.

In tale contratto, in virtù di quanto stabilito nell’art. 3 d.l. n. 99/2017 – “Perimetro dell’insieme aggregato” – vengono individuate le “passività incluse” e quelle “escluse” dalla cessione e vengono definite come “passività incluse” i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di [OSCURATO:PERSONA] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e indicati nell’allegato D).

Al secondo comma del medesimo art. 3 del contratto è altresì espressamente previsto che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi…” e che il cessionario risponde solo dei “debiti ricompresi nel perimetro della cessione”.

In particolare –per quello che qui interessa - l’art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione (prodotto per estratto dalla appellante in prime cure) indica quali “passività incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” .

Posto pertanto che il giudizio era già pendente, sussiste la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pretesa creditoria di parte appellata…” [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito ISP) propone ricorso in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo laricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc in relazione all’art. 112 cpc, e l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione ex art. 360 comma 1, n. 5 cpc laddove la Corte d’appello non si è pronunciata sulla questione attinente all’estinzione del rapporto contrattuale anteriormente alla cessione ad ISP.

Con il secondo motivo si censura la sentenza ex art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., nonché degli artt. 81 e 111 c.p.c. per aver la sentenza impugnata affermato che il contratto di cessione stipulato il 26.06.2017 tra [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in LCA ed ISP, indicherebbe il solo criterio temporale della pendenza della lite quale criterio discriminante fra contenziosi ricompresi nell’alveo della cessione.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che la sentenza, ritenendo che criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute a [OSCURATO:PERSONA] e quelle non cedute sarebbe solo quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell'apertura della LCA in data 25.6.2017, vorrebbe far prevalere un disposto parziale - e mal interpretato - del citato decreto legge rispetto alla volontà delle parti esplicitata nel contratto di cessione 26.6.2017 e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

In particolare,la ricorrente argomenta che: il D.L. n. 99 del 2017 non ha fornito alcun criterio discretivo sui contenziosi in essere, ma ha semplicemente escluso la cedibilità di contenziosi non pendenti alla data della cessione lasciando alle parti (LCA cedenti e cessionaria) la individuazione diquali sarebbero stati invece i contenziosi pendenti in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentrata secondo i criteri definiti nel contratto di cessione; il contratto di cessione 26.06.17 all'art. 1 include in essa attività, passività e rapporti giuridici definiti come "[OSCURATO:PERSONA]", composto a sua volta da "[OSCURATO:PERSONA]" (ossia singoli beni, cespiti e rapporti delle banche in liquidazione coatta amministrativa che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria) e "[OSCURATO:PERSONA]" (ossia singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPV, derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria).

La ricorrente evidenzia, inoltre, che: l'art. 3.1.2. (b) del contratto di cessione indica come "[OSCURATO:PERSONA]": "i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB, che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D", laddove la norma, nel riferirsi ai "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" si riferisce evidentemente solo all'attualità ed anche all'esercizio futuro dell'impresa bancaria; ne consegueche il contenzioso pregresso relativo a rapporti in sofferenza ed estinti prima della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa non può` intendersi incluso nel contenzioso pregresso ceduto, in quanto estraneo al futuro "esercizio dell'impresa bancaria; la sentenza impugnata ha quindi dato rilievo al solo dato della pendenza della lite, trascurando il criterio della funzionalità "all'esercizio dell'impresa bancaria" indicato comunque nel contratto, come incipit dell'art. 3.1.2; l'esclusione dei rapporti in questione dall'ambito della cessione può essere desunta non solo analizzando il contratto di cessione e valutando la volontà e il comportamento delle parti ex art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., ma anche sulla base del secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione, completamente ignorato dalla Corte, punto IV, ove specifica che il "contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno (2017)" e "relativo/connesso a rapporti estinti" debba essere considerato come "contenzioso escluso", chiarendo definitivamente ciò che già era desumibile dal testo contrattuale.

Il PM ha depositato requisitoria, chiedendo, in via principale, il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, mentre in via subordinata si conclude per l’infondatezza dei motivi.

Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA], che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; ond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23060/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa d agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori p.t., -intimata- avverso la sentenza n. 1661/2021 de lla Corte d’appello di Venezia , pubblicata il7.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 08.01.2015, la [OSCURATO:PERSONA] spaconveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la rideterminazione del corretto dare-avere del contratto di conto corrente n. 207570385585 acceso presso la filiale di Treviso della Banca e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, contestando la pattuizione di interessi usurari ab originee l’applicazione di interessi superiori ai tassi soglia in corso di contratto, l’addebito di interessi anatocistici non dovuti, nonché l’addebito di commissioni e spese non pattuite o indeterminate. Si costituiva in giudizio la banca convenuta,chiedendo di respingersi le domande attoree e confermarsi la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca. Nel merito, in subordine, l’Istituto chiedeva di compensarsi le somme oggetto di ripetizione con quelle che risultassero a credito di parte convenuta. Con sentenza del 2019, il Tribunale dichiarava la titolarità dell’[OSCURATO:PERSONA] spadel rapporto contrattuale oggetto di causa, accertando la nullità parziale del conto corrente, l’illegittima annotazione su detto conto di poste non dovute a carico del correntista, determinando il corretto saldo al 31.3.2015 e rigettando la domanda risarcitoria. La Corte territoriale rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa , osservando che: sulla base dell’analisi del tenore letterale degli artt. 2 e 3 del DL n. 99/2017 in combinato disposto, si desumeva che: “il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del citato D.L. L’art. 2, comma 1, lett. e) del citato D.L. prevede che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”. Il medesimo art. 3, al comma 1 stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”. Ed è previsto che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Al comma 2 è poi stabilito che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. Dal quadro normativo in esame la Corte d’appello ha ricostruito la comune volontà delle parti statuendo che “In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. e) e 3, c. 1 D.L, n.99/2017, su riportati, la LCA di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in data 26 giugno 2017 a mezzo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Milano, Rep.13928 Racc. 7352 ha quindi stipulato con [OSCURATO:PERSONA] spa il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata daquest’ultima. In tale contratto, in virtù di quanto stabilito nell’art. 3 d.l. n. 99/2017 – “Perimetro dell’insieme aggregato” – vengono individuate le “passività incluse” e quelle “escluse” dalla cessione e vengono definite come “passività incluse” i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di [OSCURATO:PERSONA] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e indicati nell’allegato D). Al secondo comma del medesimo art. 3 del contratto è altresì espressamente previsto che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi…” e che il cessionario risponde solo dei “debiti ricompresi nel perimetro della cessione”. In particolare –per quello che qui interessa - l’art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione (prodotto per estratto dalla appellante in prime cure) indica quali “passività incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” . Posto pertanto che il giudizio era già pendente, sussiste la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pretesa creditoria di parte appellata…” [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito ISP) propone ricorso in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo laricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc in relazione all’art. 112 cpc, e l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione ex art. 360 comma 1, n. 5 cpc laddove la Corte d’appello non si è pronunciata sulla questione attinente all’estinzione del rapporto contrattuale anteriormente alla cessione ad ISP. Con il secondo motivo si censura la sentenza ex art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., nonché degli artt. 81 e 111 c.p.c. per aver la sentenza impugnata affermato che il contratto di cessione stipulato il 26.06.2017 tra [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in LCA ed ISP, indicherebbe il solo criterio temporale della pendenza della lite quale criterio discriminante fra contenziosi ricompresi nell’alveo della cessione. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la sentenza, ritenendo che criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute a [OSCURATO:PERSONA] e quelle non cedute sarebbe solo quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell'apertura della LCA in data 25.6.2017, vorrebbe far prevalere un disposto parziale - e mal interpretato - del citato decreto legge rispetto alla volontà delle parti esplicitata nel contratto di cessione 26.6.2017 e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali. In particolare,la ricorrente argomenta che: il D.L. n. 99 del 2017 non ha fornito alcun criterio discretivo sui contenziosi in essere, ma ha semplicemente escluso la cedibilità di contenziosi non pendenti alla data della cessione lasciando alle parti (LCA cedenti e cessionaria) la individuazione diquali sarebbero stati invece i contenziosi pendenti in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentrata secondo i criteri definiti nel contratto di cessione; il contratto di cessione 26.06.17 all'art. 1 include in essa attività, passività e rapporti giuridici definiti come "[OSCURATO:PERSONA]", composto a sua volta da "[OSCURATO:PERSONA]" (ossia singoli beni, cespiti e rapporti delle banche in liquidazione coatta amministrativa che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria) e "[OSCURATO:PERSONA]" (ossia singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPV, derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria). La ricorrente evidenzia, inoltre, che: l'art. 3.1.2. (b) del contratto di cessione indica come "[OSCURATO:PERSONA]": "i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB, che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D", laddove la norma, nel riferirsi ai "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" si riferisce evidentemente solo all'attualità ed anche all'esercizio futuro dell'impresa bancaria; ne consegueche il contenzioso pregresso relativo a rapporti in sofferenza ed estinti prima della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa non può` intendersi incluso nel contenzioso pregresso ceduto, in quanto estraneo al futuro "esercizio dell'impresa bancaria; la sentenza impugnata ha quindi dato rilievo al solo dato della pendenza della lite, trascurando il criterio della funzionalità "all'esercizio dell'impresa bancaria" indicato comunque nel contratto, come incipit dell'art. 3.1.2; l'esclusione dei rapporti in questione dall'ambito della cessione può essere desunta non solo analizzando il contratto di cessione e valutando la volontà e il comportamento delle parti ex art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., ma anche sulla base del secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione, completamente ignorato dalla Corte, punto IV, ove specifica che il "contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno (2017)" e "relativo/connesso a rapporti estinti" debba essere considerato come "contenzioso escluso", chiarendo definitivamente ciò che già era desumibile dal testo contrattuale. Il PM ha depositato requisitoria, chiedendo, in via principale, il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, mentre in via subordinata si conclude per l’infondatezza dei motivi. Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA], che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; ond