CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa AssuntaCocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;in data 1° luglio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva;in data 15 giugno 2026 la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni enota spese;in data 23 giugno 2026 la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Memoli ha depositatoconclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile larichiesta di revisione avanzata ex art. 630, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., nell'interesse diRoberto [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo con sentenza della Corte di assise di Salerno dell'8maggio 2018, confermata dalla Corte di assise di appello di Salerno il 30 ottobre 2019 edivenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 6 maggio 2021 cherigettava i ricorsi presentati nell’interesse degli imputati, per il duplice omicidio di AntonioProcida e [OSCURATO:PERSONA], commesso in Salerno il 5 maggio 2015 ed aggravato ai sensi dell'art.416-bis.1 cod. pen., nonché per il connesso reato in materia di armi.1.1. La richiesta di revisione era stata fondata sulle dichiarazioni rese il 21 giugno 2022, insede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui questi conosceva solo GuidoVaccaro e non l'[OSCURATO:PERSONA], e avrebbe sicuramente riconosciuto il primo se fosse stato a bordodel ciclomotore utilizzato per l'agguato.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deCiuceis, è affidato a due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 630,comma 1, lett. c, 631, e 634, cod. proc. pen., censurando la declaratoria di inammissibilitànella parte in cui la Corte di appello, nell’affermare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nonsarebbero idonee a fornire elementi utili al proscioglimento del condannato ai sensi dell'art.631 cod. proc. pen., avrebbe in realtà anticipato, in sede di delibazione sulla non manifestainfondatezza della richiesta, un apprezzamento di merito riservato alla successiva faserescissoria, valutando in concreto, anziché in astratto, la capacità dimostrativa delle 2dichiarazioni rispetto al complessivo compendio probatorio.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc.pen e vizio di motivazione, censurando l'illogicità e la contraddittorietà della motivazionedell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso il carattere di novità delladocumentazione prodotta, ritenendo che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo maistate acquisite agli atti del giudizio di merito, non costituissero prova nuova ai sensi dell'art.630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto ininfluenti, laddove le stesse, se valutateunitamente alle altre risultanze processuali, tra cui le dichiarazioni di ulteriori testi checollocherebbero l'[OSCURATO:PERSONA], nello stesso momento indicato dall'[OSCURATO:PERSONA], in luogo diverso daquello del delitto, sarebbero idonee a travolgere il giudicato di condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.I motivi di ricorso, tra loro interdipendenti, possono essere trattati congiuntamente e sirivelano aspecifici e manifestamente infondati.2.1.Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilitàdella richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminaredella Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi aduna sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventualesussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami,dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento dimerito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittoriodelle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 245770).Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti anorma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., le prove sopravvenute alla sentenza definitiva dicondanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nelprecedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non sitratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentementedalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile acomportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo aifini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002,Pisano, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare ilgiudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n.20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv.216024).La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e 3indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004 - dep. 2005,Dimic, Rv. 231138), fermo restando che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità dellarichiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra leprove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che nonpuò, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della provanuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione; conf., explurimis, Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496); nella fase della delibazionepreliminare, dunque, il giudice di merito può «valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementidedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame ditutte le prove, unitamente a quelle noviter producta, debba essere prosciolto a norma degliartt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; e tale valutazione, benché operando sul piano astratto,riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezzanei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio direvisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazionedell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, dasvolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017 - dep. 2018, Arpe;Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).In altre parole, anche nella c.d. fase rescindente (anche se così impropriamente detta,essendo la valutazione preliminare e quella di effettiva meritevolezza della domanda direvisione affidate al medesimo giudice, Sez.5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137) èrichiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti percapovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprendenecessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività edi incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste afondamento della impugnazione straordinaria (Cass. sez. 5, n.1969 del 2020, Lorandi, Rv.280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez.1, n. 34928 del 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437).2.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati.La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione si basainvero sulla ritenuta inconcludenza, riscontrata ictu oculi dalla Corte di appello, delle proveallegate a sostegno della richiesta di revisione.E a tale vaglio deve associarsi lo scrutinio di questa Corte.Un’attenta lettura delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al difensore delricorrente, nell’ambito delle investigazioni difensive, riportate nel provvedimento impugnato –ponderate in uno con le plurime, articolate argomentazioni ricostruttive cristallizzate dalgiudicato di condanna – ne esclude ontologicamente ed ab origine l’assunto rilievo decisivo edestrutturante, dal momento che, innanzitutto, nella dinamica dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si è inserito un avvicendamento, in rapida successione, del guidatore del 4motociclo Honda utilizzato dai malviventi per l’agguato, dapprima [OSCURATO:PERSONA], a sua voltacondannato in veste di mandante e concorrente morale e materiale, poi il figlio [OSCURATO:PERSONA];un’alternanza del conducente che si è collocata qualche attimo prima della fatale esecuzione,ascritta all’agire dell’[OSCURATO:PERSONA], trasportato sul motoveicolo, e che – in assenza di specificazioni– ridimensiona la testimonianza dell’[OSCURATO:PERSONA] anche lì dove eventualmente letta in otticadifensiva. Quest’ultimo, infatti, mentre coglieva le fragole, avrebbe visto transitare ilciclomotore “pochissimo tempo prima di udire gli spari”, fascia cronologica compatibile con lapresenza in quel momento, alla guida del mezzo, di [OSCURATO:PERSONA], prima che fosse“sostituito” dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, non può non rilevarsi che la tesi difensiva coltivata dalricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] nel processo di cognizione prospettava propriol’eventualità di uno scambio di persona tra il figlio e il padre, [OSCURATO:PERSONA], condannato a sua voltacon la citata sentenza irrevocabile per l’omicidio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed EspositoRoberto («Inoltre, sostiene la difesa, erroneamente i giudici di appello hanno ascritto a meroerrore materiale l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente del motociclo, risultandoinvece da precisi punti della deposizione del teste di polizia giudiziaria D'Ecclesia l'indicazionein [OSCURATO:PERSONA], e non in [OSCURATO:PERSONA], del suddetto soggetto a bordo del motociclo[…]”, fg. 14, §3.1.1. della decisione della Prima sezione della Corte di cassazione).In secondo luogo, come correttamente osservato dalla Corte della c.d. fase rescindente,l’eventuale errore di identificazione di [OSCURATO:PERSONA] non varrebbe ad eliminare laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], come detto passeggero del ciclomotore e materialeesecutore degli spari letali, anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi indiziariillustrati nel giudizio di cognizione, solo per lui è stata documentata la localizzazione nel puntodell’imboscata attraverso l’analisi delle celle di aggancio del telefono cellulare, mentre lacompresenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata sulla scorta di altri, convergenti dati probatori.Pertanto, l’asserzione secondo cui “è ovvio che se [OSCURATO:PERSONA] – presente nei momenti salientidell’agguato – ha escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA], visto che erano insieme, allora nonc’era neppure [OSCURATO:PERSONA]”, si palesa totalmente fuor di luogo in base alle regole dellacomune esperienza e priva di consistenza l’addotta efficacia demolitiva della deposizione deltestimone, azzerata peraltro anche dall’ipotesi remota, comunque esclusa dalla decisionedefinitiva, in base alla quale alla guida del motociclo fosse [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA],circostanza di fatto ininfluente per la posizione processuale e la statuizione di colpevolezza delricorrente.2.3. D’altro canto, e ad abundantiam, con una regola estensibile anche al giudizio di revisione(in motivazione, Sez.5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv.267786), si è ripetutamenteaffermata, in giurisprudenza, la pregnanza del principio della cd. autosufficienza del ricorso,secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione dispecifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assuntomediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti,dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" 5del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Sez. 1, n.5833 del 17/01/2011, G.; Sez. 4, n. 46979 del 10.11.2015, Rv. 265053); un adempimentoche non è stato compiuto nel caso in esame, con effetto che si riverbera sulla genericità deimotivi di ricorso, già in sé manifestamente infondati.3.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, deveritenersi che, nel caso di specie, non sussistano elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,sicché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico delricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma che deve essere fissata, equitativamente, in 3.000,00euro.4.Nulla deve essere liquidato a beneficio delle parti civili, in mancanza di effettiva esplicazionedi un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi dinatura risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto; Sez. 4,n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); le difese, con le note scritte menzionate nelpreambolo, si sono limitate a precisare le rispettive conclusioni e ad insistere per la reiezionedel ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di partecivile.Così deciso in Roma, 10/07/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]