CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 938/20 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 74, difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - con troricorrente t(.< clau7U-4.. nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 215.2019 n. 10889; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: -) il 2 luglio 2014 le era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo, da iscriversi su un autoveicolo di sua proprietà, a garanzia del pagamento di R.G.N. 938/20 Camera di consiglio del 9.12.2021 otto cartelle esattoriali, emesse per la riscossione di altrettante sanzioni irrogate per infrazioni al codice della strada; -) i crediti dell'amministrazione tuttavia erano prescritti, in quanto gli atti presupposti (verbali di contestazione ed ordinanze-ingiunzione) non le erano mai stati notificati. L'attrice pertanto, qualificata la domanda come "opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c.", concluse chiedendo l'annullamento del fermo amministrativo, previo accertamento della insussistenza di crediti erariali. 2. Con sentenza 7 marzo 2016 n. 7842 il Giudice di pace accolse solo in parte la domanda, annullando (oppure rilevando l'avvenuto annullamento) di quattro delle otto cartelle esattoriali in contestazione. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza 23 maggio 2019 n. 10889 il Tribunale di Roma accolse in parte il gravame. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, ritenne non dimostrata, da parte dell'agente della riscossione, la rituale notifica di due delle quattro cartelle ancora in contestazione (le cartelle 717000 e 762000; si badi che per semplicità di lettura vengono indicate, qui ed in seguito, solo le ultime sei cAt/ cifre del numero identificativo di ciascuna cartella). Rigettò invece il gravame nella parte intesa a sostenere la rituale notifica delle cartelle 802000 e 579000. Il Tribunale ritenne in punto di fatto che tali cartelle risultavano "notificate a mezzo posta nel rispetto di tutte le formalità di legge (in particolare, non essendo stata rinvenuta la Girone per temporanea assenza, l'atto è stato depositato presso la casa comunale, è stato affisso l'avviso di deposito ed è stata inviata la raccomandata informativa)". 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.R.G.N. 938/20 Camera di consiglio del 9.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso principale, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza d'appello è stata infatti pubblicata il 23.5.2019. Dunque il termine ex 327 c.p.c. è scaduto il 23.11.2019, mentre il ricorso è stato proposto il 23.12.2019. 2. Non può giovare alla ricorrente, nel caso di specie, la sospensione dei termini nel periodo feriale. Il presente giudizio infatti: a) è stato formalmente qualificato dalla parte attrice, in primo grado, come "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c"; b) è stato preceduto da una fase sommaria dinanzi al Tribunale, qualificato dall'odierna ricorrente come "giudice dell'esecuzione"; c) l'odierna ricorrente, nell'impugnare in grado di appello la sentenza del giudice di pace nella parte ad essa sfavorevole, sostenne espressamente che la domanda da lei proposta doveva qualificarsi come "opposizione ex art. 615 c.p.c." (così l'atto d'appello, p. 6). Si è dunque formato un giudicato interno sulla qualificazione della domanda (t/ come opposizione esecutiva - non rileva in questa sede se correttamente o no -, per effetto del quale anche il presente ricorso per cassazione era soggetto alla regole dettate per i giudizi di opposizione all'esecuzione: e tra queste, per l'appunto, la regola che esclude tali giudizi dalla sospensione feriale dei termini processuali. 3. L'inammissibilità dei ricorso principale comporta l'inefficacia di quello incidentale, ai sensi dell'art. 334 c.p.c. in quanto anch'esso tardivo. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, ex art. 92 c.p.c., in considerazione del fatto che le uniche due cartelle esattoriali che restavano ancora sub iudice (nn. 802000 e 579000) sono state annullate ope legis per effetto dell'art. 4, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 938/20 Camera di consiglio del 9.12.2021 n. 119, come dedotto dalla stessa difesa erariale a p. 5, primo rigo, del proprio controricorso. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso principale; (-) dichiara inefficace il ricorso incidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della cm/ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te