CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 29458/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva dichiarato un reddito inferiore al volume d'affari evadendo l'IRPEF per un ammontare accertato di euro 275.211 riferito all'attività d'impresa esercitata nel 2013; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso per cassazione contesta il vizio di motivazione perché l'accertamento di responsabilità era stato basato sui questionari redatti dall'Agenzia delle entrate senza ascoltare tutte le lavoratrici, mentre con il secondo lamenta la violazione di legge per il diniego delle generiche; Ritenuto che il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata ove si dà conto che la fittizietà dei rapporti di lavoro non è stata contestata e che l'imputato non aveva le scritture contabili per cui è stato necessario ricostruire il volume d'affari sulla base delle risposte ai questionari inviati a coloro che avevano avuto rapporti con il prevenuto e sulla base dello spesometro; Ritenuto che la decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che ammette il riferimento alle risultanze dell'accertamento tributario in presenza di specifica motivazione, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693-01); Ritenuto che anche la motivazione in ordine al diniego delle generiche sia immune da censure, considerati i precedenti specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]