CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 50504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale procuratore ad litem della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; avverso la ordinanza del 29.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore ad litem della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e in caso di incapienza finalizzato alla confisca "per equivalente" nei confronti del legale rappresentante della stessa (cfr. ordinanza impugnata pag. 30) emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. e 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore ad litem della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in per mancanza di motivazione sia in ordine al periculum in mora che al fumus commissi delicti. Il tribunale avrebbe dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione circa il periculum, né sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale, che ha inteso integrare la ritenuta motivazione qui in contestazione, con il richiamo a una sentenza di questa Suprema Corte (sez. III del 13 maggio 2022 n. 39846) nella parte in cui si sostiene che il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione, seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum, siccome esistente in re ipsa in ragione della confiscabilità astratta del bene. Inoltre, nell'integrare la ritenuta sussistente motivazione il tribunale avrebbe redatto una motivazione apparente, sostenendo il rischio di dispersione del patrimonio in termini apodittici e congetturali. Nonostante, al contrario, la solidità economica della società ricorrente e la mancanza di indici soggettivi di pericolosità in capo al suo legale rappresentante. Si illustra altresì, l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e, di contro, la buona fede della società ricorrente. Sarebbe infine generica e illogica la decisione del tribunale di rigettare la dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine 4. Il ricorso è fondato, con riguardo alla prima censura relativa al periculurn in mora. In proposito, questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - secondo il quale la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, 2 cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 — 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. La questione assorbe ogni ulteriore censura di cui al medesimo motivo. 5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.