CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02960/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3227/2024, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato, difeso e domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Pec: –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] FARELLO, CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , Giannettore FARELLO, CF: GNT91P06A345N, Liliana FARELLO, CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Luigina TRANTI, Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE –RESPONSABILITA’ INGEGNERECF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti in qualità di successori ed eredi di Giovanni FARELLO. CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], deceduto il 6.2.2024, tutti elettivamente domiciliatiin L’Aquila, via [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Pec: donatella.boccabella@pecordine avvocatilaquila.it –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Assicurazioni –intimate ed entrambe non costituite – Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L’Aquila, n. 1741\2023, pubblicata il9.12.2023. I fatti 1. Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato, sito in L’Aquila, reso inagibile a seguito del sisma del 2009, avevano richiesto un intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile, ricevendo un contributo di oltre 600 mila euro, incaricando della progettazione e della direzione dei lavori l’ing. [OSCURATO:PERSONA]. 2. A seguito di contrasti insorti con l’impresa appaltatrice, il 18 dicembre del 2012, il relativo contratto d’opera professionale stipulato con i committenti venne risolto. 3. Un primo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., funzionale all’accertamento della responsabilità dell’ing. Cimino per inesatto adempimento della propria obbligazione professionale, venne dichiarato inammissibile, mentre verrà ammesso un secondo ATP , con contestuale autorizzazione di parte resistente alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:PERSONA]. 4. All’esito, i coniugi Farello evocarono in giudizio il Cimino , chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre 176 mila euro a titolo di risarcimento di tutti i danni provocati dalla sua condotta inadempiente. 5. [OSCURATO:PERSONA] , nel costituirsi, chiese: l’integrale rigetto della domanda, con contestuale condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.; il pagamento, in via riconvenzionale, del residuo corrispettivo per la prestazione professionale correttamente eseguita; l’autorizzazione, in subordine, alla chiamata in causa del geologo [OSCURATO:PERSONA] - del quale era emersa una responsabilità professionale in sede di ATP – e della sua compagnia di assicurazioni, [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di merito– La cassazione della sentenza di appello 1. Instauratosi il giudizio di primo grado, all’udienza del 19 febbraio 2018 venne dichiarata l’interruzione del processo per la morte del geologo Lenzi. Il giudizio fu riassunto dagli attori il successivo 17 maggio. 2. Costituitisi in giudizio il Cimino , la compagnia di assicurazioni e l’erede del defunto geologo, [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima eccepiva preliminarmente l’estinzione dell’intero giudizio, tardivamente riassunto dopo oltre tre mesi dalla comunicazione dell’evento interruttivo, indirizzata via pec ai difensori delle parti in data 29 gennaio 2018. 3. Il tribunale adito ritenne che l’evento interruttivo si fosse verificato soltanto nei confronti della Lenzi quale erede di uno dei chiamati in causa, mentre la restante parte del giudizio fosse rimasta in stato di stallo o di rinvio (citando all’uopo Cass. S . U . 9686/2013) : separò, conseguentemente, il procedimento non colpito dall’evento interruttivo, disponendo con separata ordinanza per l’ulteriore istruzione, dichiarando estinto il solo giudizio Cimino-Lenzi, con compensazione delle spese. 4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso tale sentenza, chiedendo alla Corte territoriale la declaratoria di estinzione dell’intero giudizio, ma l’impugnazione fu rigettata dalla Corte abruzzese con sentenza del 14 gennaio 2020, vertendosi in tema di cause scindibili, con conseguente conferma della decisione del tribunale e condanna del Cimino alle spese del grado. 5. Il primo dei quattro motivi del ricorso per Cassazione del Cimino – nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione dei professionisti incaricati e di litisconsorzio necessario –fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 4283 del 18 gennaio 2023 (assorbite le ulteriori censure di cui ai successivi tre motivi), ritenendosi che la chiamata in causa del L enzi avesse inequivocabilmente determinato una situazione di diretta dipendenza tra le due cause (quella originariamente proposta dagli attori e quella introdotta dal Cimino con la chiamata in causa del terzo), sì da ritenersi integrati i presupposti della inscindibilità delle cause e della necessarietà del litisconsorzio, di tal che la dichiarazione di interruzione del processo n ella sua interezza avrebbe imposto la corrispondente dichiarazione di estinzione dell’intero processo. 6. Nelle more del giudizio di legittimità, era pur tuttavia proseguita la causa già separata in primo grado: era stata parzialmente accolta, in particolare, la domanda dei Farello, con condanna del Cimino al pagamento della somma di 35 mila euro; era stata rigettata la domanda riconvenzionale del Cimino volta al riconoscimento e alla corresponsione degli emolumenti a lui dovuti per la prestazione professionale eseguita; era stata condannata la compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurato da quanto dovuto agli attori, salva applicazione della franchigia di 5000 euro prevista in polizza. Il giudizio di rinvio La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 9 dicembre 2023, in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte - al quale s i dichiara (correttamente) vincolata, pur ritenendolo non condivisibile - dichiarerà l’estinzione del processo nella sua interezza, anchecon riferimento a tutti gli altri rapporti processuali tra le parti. Il ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , non pago della decisione di estinzione dell’intero procedimento, ricorre dinanzi a questa Corte in punto di spese di lite (primo motivo) e della ricostruzione dei fatti. La decisionedella Corte Il ricorso è palesemente inammissibile. In disparte ogni considerazione circa la possibilità di proseguire il giudizio separato e di impugnare la sentenza di prime cure nonostante la odierna pronuncia del giudice del rinvio di estinzione tout court del procedime nto (va detto, a prescindere dalla sua separazione) conseguente alla decisione di questa Corte, è inammissibile il motivo relativo alle spese, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei criteri che presiedono alla liquidazione relativa all’intero procedimento, compreso quello di cassazione e di rinvio prosecutorio. Lo è, a più forte ragione, quello relativo ad un preteso errore nella ricostruzione dei fatti, il cui accertamento deve ritenersi irredimibilmente e definitivamente coperto dal giudicato sceso sull’intera vicenda, conseguente alla sentenza di questa Corte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, liq uidate in complessivi euro 5350 ,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Cosìdeciso i