CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 30087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 14043 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14043del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57H17 H501Y) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T16 F839M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T12 H501G) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNTGMC 42B23 H501E) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B26H501X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1710/2021, pubblicata in data 5 marzo 2021 (notificata in data 16 marzo 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti in con- seguenza di condotte calunniose poste in essere dal convenuto, Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 che avevano dato luogo all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per gravi reati, poi archiviato. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre lo Stabile, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Vizio di v iola- zione e/o di falsa applicazionedelle prescrizioni degli artt. 2697 e 2729 c.c.rilevante ex art. 360 n 3 c.p.c. ». Il ricorrente sostieneche la Corte d’appello, nel ritenere sfornite di adeguato sostegno probatorio le sue allegazioni in ordine all’intento simulatorio e calunnioso delle condotte tenute e delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla apparente presenza nel proprio personal computer di ma- teriale pedopornografico, in base alle quali era stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti, poi oggetto di archivia- zione, non avrebbe correttamente applicato le disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, e di cui all’art. 2729 c.c., in tema di prova presuntiva, in particolare «obliterando i molteplici, univoci, gravi e concordanti elementi presuntivi integranti prova, appunto, della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA]». Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto che l’intento simulatorio e calun- nioso da parte del [OSCURATO:PERSONA], nel rilasciare dichiarazioni all’autorità giudiziaria in ordine alla riscontrata presenza di materiale infor- matico di apparente carattere pedopornografico nel personal computerdello Stabile, non fosse sufficientemente dimostrato dagli elementi indiziari forniti. In particolare, ha affermato che, al fine di accreditare la pro- spettazione dell’attore, secondo il quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito nel suo personal computer il materiale informatico compromettente, per poi rimuoverlo, non potessero avere ca- rattere decisivo né le indiscusse capacità informatiche del con- venuto, né la circostanza che quest’ultimo avesse avuto ac- cesso al personal computer dell’attore, né la brusca chiusura dei pregressi rapporti professionali tra le parti e i relativi dissidi, anche in considerazione del fatto che vi erano altre persone che avevano accesso a quel personal computer . Del pari, e per i medesimi motivi, ha ritenuto non decisiva anche la circostanza che il materiale informatico in questione, la cui presenza nel personal computerdell’attore era stata segnalata dal [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato rinvenuto in seguito alle indagini penali. Si tratta di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valuta- zione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censu- rabile nella presente sede. D’altronde, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. non risultano formulate dal ricorrente con la necessaria specifi- cità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurispru- denza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 –01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 non massimata sul punto; da ultimo, cfr. altresì: Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza proba- toria –come, ad esempio, valore di prova legale –oppure, qua- lora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola- mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). Il motivo di ricorso in esame si risolve, nella sostanza, nella contestazione della valutazione del materiale probatorio acqui- sito agli atti del giudizio, da parte dei giudici di merito, e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « vizio di o messo esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art. 360n 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente, la Corte d’appello –nel ritenere la propria prospettazione sfornita di adeguato supporto probatorio – avrebbe omesso di considerare un elemento indiziario a suo dire rilevante, quale la circostanza che le segnalazioni in merito al materiale informatico compromettente presente nel suo per- sonal computer fornite dal [OSCURATO:PERSONA] all’autorità giudiziaria trova- vano fondamento in stampe cartacee di elenchi di files, fornite Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 dallo stesso denunciante ma non avevano trovato alcun riscon- tro oggettivo in sede di indagini. Il motivo è inammissibile. È assorbente, in proposito, la circostanza che la censura di omesso esame di fatto decisivo formulata dal ricorrente (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) non può trovare in- gresso in sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione av- verso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c.. Nella specie vi è stata, infatti, una doppia decisione conforme, in sede di merito, con riguardo all’insufficienza delle prove ac- quisite a sostegno della domanda di parte attrice. In ogni caso, si tratta di censura che non potrebbe ritenersi ammissibile neanche sulla basedel parametro oggettivamente invocato, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, prin- cipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sen- tenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle pre- visioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato og- getto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e «la rifor- mulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come ri- duzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sen- tenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia siesaurisce nella “mancanza asso- luta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “moti- vazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629831 -01 e 629830 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 25216 del 27/11/2014 , Rv. 633425 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 , Rv. 651028 –01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017 , Rv. 643845 - 01). Nella specie, la Corte d’appello ha certamente tenuto conto della circostanza di fatto indicata dal ricorrente, come emerge chiaramente da un complessivo esame della motivazione della sentenza impugnata: l’ha ritenuta, però, non decisiva e/o co- munquenon sufficiente – neanche se valutata insieme agli altri elementi di prova – a sostenere gli assunti dello stesso, sulla base di una motivazione adeguata. Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 3.Con il terzo motivo si denunzia « vizio di nullità del procedi- mento: error in procedendo rilevante ex art. 360n. 4 c.p.c. del provvedimento di negata ammissione alle prove orali artico- late». Il ricorrente deduce l’illegittimità della mancata ammissione dei mezzi di prova orale da lui articolati a sostegno dei propri as- sunti. Anche questo motivo è inammissibile. In primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., non è indicato nel ricorso il preciso atto processuale con il quale quei mezzi di prova sarebbero stati articolati e la fase del giudizio in cui ciò avrebbe avuto luogo. In ogni caso, la Corte d’appello ha espressamente ritenuto i mezzi di prova orale richiesti dall’attore irrilevanti ai fini della decisione in quanto aventi ad oggetto i danni subiti oppure cir- costanze di fatto non contestate e/o comunque di per sé prive di rilievo ai fini della decisione: il ricorrente, da parte sua, non contesta in modo puntuale e specifico tale ratio decidendi, ma si limita a trascrivere alcuni capitoli di prova orale che deduce non essere stati ammessi e che, peraltro, effettivamente non possono ritenersi avere ad oggetto circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione nell’ottica argomentativa fatta propria dalla Corte d’appello. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 14043/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti