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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42736/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen.

Raiola è detenuto a seguito di condanne per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, violazione della legge sulle armi nonché omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991.

Si tratta di esponente di vertice del sodalizio scissionista dal clan [OSCURATO:PERSONA], operante a Torre del Greco.

Il Tribunale rilevava che la proroga era giustificata dal ruolo di vertice assunto da Raiola e dai plurimi trattenimenti della corrispondenza indirizzata al detenuto in quanto contenente messaggi a contenuto criptico; inoltre, la consorteria criminale di appartenenza era ancora operativa, tanto che nei confronti di numerosi esponenti erano stati emessi provvedimenti giudiziari recenti.

Non emergeva alcun elemento che potesse suggerire un ravvedimento del detenuto in generale o il suo allontanamento dalla specifica organizzazione criminale; Raiola, per di più, era incorso in diverse infrazioni disciplinari.

In definitiva, il decreto ministeriale era ampiamente motivato sulla sussistenza dei presupposti che legittimavano l'adozione del regime detentivo speciale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo falsa applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e motivazione apparente.

Secondo il ricorrente, la capacità dell'interessato di mantenere contatti con l'interessato era stata fondata dal Tribunale esclusivamente sul profilo criminale di Raiola nonché sulla sua biografia criminale: mancava una valutazione di attuali e concreti elementi sintomatici della pericolosità del detenuto.

La proroga era frutto di automatismo rispetto al decreto originario.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di confrontarsi con le censure difensive senza tenere conto che dalle note informative non emerge l'attualità dei collegamenti tra Raiola e l'organizzazione criminosa.

La motivazione era apparente anche con riferimento alla attuale operatività della associazione criminale di appartenenza, anche perché le informazioni davano atto dell'esistenza di ulteriori indagini senza specificare alcunché.

Il ricorrente contesta il riferimento al trattenimento di missive con contenuto criptico, sottolineando che il contenuto di tale corrispondenza non era confluito nel provvedimento di proroga.

Era stata del tutto tralasciata la circostanza, evidenziata dalla difesa, della intervenuta confessione da parte di Raiola dell'omicidio contestatogli, operata in presenza di un quadro probatorio non granitico.

Tale confessione era espressione di un rottura della logica di omertà propria delle associazioni criminali.

Inoltre, nessun tentativo di mettersi in contatto con gli esponenti del clan di riferimento era stato registrato.

La motivazione del provvedimento era circolare: non veniva chiarito per quale motivo l'ordinario regime detentivo non avrebbe potuto fronteggiare il pericolo di contatti con l'associazione criminale.

In nessun modo veniva argomentata la pericolosità attuale di Raiola.

La motivazione era apodittica anche con riferimento all'attuale operatività del clan di riferimento: eppure anche i decreti di proroga devono contenere autonoma e congrua motivazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, ord. pen., dispone che la proroga del regime detentivo speciale previsto dalla norma "è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutati, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa".

La natura della valutazione del Ministro della Giustizia si comprende meglio confrontando quanto previsto per la proroga con quanto richiesto in sede di prima applicazione del regime: in quella sede devono sussistere "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con un'associazione criminale"; le restrizioni disposte, infatti, sono necessarie "per impedire i collegamenti con l'associazione".

In sede di proroga, quindi, la mancanza attuale di collegamenti con l'associazione criminale è un fatto presupposto in quanto gli stessi sono impediti dalle restrizioni disposte in sede di applicazione; il Ministro, quindi, è chiamato ad esprimere una prognosi di quanto avverrebbe se le restrizioni fossero cancellate e il detenuto tornasse ad essere sottoposto al regime detentivo ordinario: se avrebbe la capacità e la volontà di riallacciare e mantenere i rapporti con l'associazione di cui faceva parte.

Di conseguenza, l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 - 01); è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483 - 01).

Ovviamente, se nel periodo di sottoposizione al regime differenziato il detenuto ha già tentato di mantenere i rapporti predetti o addirittura è riuscito a rapportarsi con il gruppo criminale, la valutazione prognostica è più semplice; ma non si può sostenere che la mancanza di tali tentativi o rapporti impedisca una valutazione nel senso della persistente capacità e volontà di approfittare del venir meno delle restrizioni.

Come si è visto, la legge indica alcuni parametri, non esclusivi ("anche"), che devono guidare il Ministro e il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a verificare "la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.).

Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato operato nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361 - 01).

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: di conseguenza non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Rv. 234179 - 01); si è precisato che non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01).

La Corte ha stigmatizzato la mancanza di un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Rv. 240141 - 01).

2. Alla luce di questi principi, si deve escludere che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente.

In effetti, il Tribunale ha valutato sia il profilo soggettivo che quello oggettivo che giustificavano la proroga del regime speciale: dal primo punto di vista ha fatto riferimento alla posizione di vertice tenuta da Raiola nel sodalizio camorristico, la consumazione da parte sua di reati gravissimi, tra cui due omicidi volontari, nonché i trattenimenti di missive di contenuto criptico, dato, quest'ultimo, particolarmente significativo perché attiene ai contatti con l'esterno del detenuto: nell'ottica del pericolo di contatti con il clan di appartenenza è sufficiente il ripetuto trattenimento della corrispondenza, frutto del sospetto argomentato di tentativi di comunicazione con i sodali o da parte degli stessi.

Dal secondo punto di vista, il Tribunale ha argomentato sulla perdurante operatività del clan criminale di riferimento, dimostrato dalle indagini in corso.

3. Le censure mosse dal ricorrente non superano il vaglio di ammissibilità.

Il ricorso lamenta che il Tribunale non abbia valutato le argomentazioni difensive sulla mancanza di attualità dei collegamenti tra Raiola e il clan di riferimento: ma presupposto della proroga non è affatto l'attualità dei collegamenti, quanto il pericolo che gli stessi, a seguito del venir meno delle restrizioni derivanti dal regime speciale, possano riprendere.

La contestazione della attuale operatività del clan di riferimento è svolta con argomenti di fatto e non dimostra affatto - né, per la verità, afferma - che il clan sia sciolto e non più esistente.

Anche le considerazioni concernenti le missive trattenute richiamano elementi di fatto e non risultano niente affatto decisive.

Il ricorrente sottolinea che le missive erano indirizzate alla moglie e al fratello di Raiola, che non sono inseriti in circuiti criminali né sono in contatto con gli stessi: si tratta di affermazioni prive di autosufficienza, che non negano che i ripetuti trattenimenti vi siano stati e che fossero giustificati con l'adozione di frasi criptiche.

Il ricorrente, inoltre, censura la mancata valutazione della condotta processuale del ricorrente, che avrebbe confessato la propria responsabilità per uno degli omicidi commessi pur in presenza di un quadro probatorio "non granitico": ancora una volta deduzione priva di autosufficienza e che, comunque, non assume la portata che il ricorso pretende di attribuirle, che, cioè, si sarebbe trattato di un "gesto di rottura" verso le regole dell'omertà che governano le associazioni criminali.

Il ricorrente nulla obietta, in verità, alla considerazione ben più pregnante dell'ordinanza secondo cui nessun elemento suggerisce un ravvedimento di Raiola sul piano generale o un suo allontanamento dalla organizzazione criminale di riferimento.

In definitiva, il ricorso propone esclusivamente considerazioni in fatto prive di autosufficienza o argomentazioni manifestamente infondate.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore 'della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen. Raiola è detenuto a seguito di condanne per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, violazione della legge sulle armi nonché omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991. Si tratta di esponente di vertice del sodalizio scissionista dal clan [OSCURATO:PERSONA], operante a Torre del Greco. Il Tribunale rilevava che la proroga era giustificata dal ruolo di vertice assunto da Raiola e dai plurimi trattenimenti della corrispondenza indirizzata al detenuto in quanto contenente messaggi a contenuto criptico; inoltre, la consorteria criminale di appartenenza era ancora operativa, tanto che nei confronti di numerosi esponenti erano stati emessi provvedimenti giudiziari recenti. Non emergeva alcun elemento che potesse suggerire un ravvedimento del detenuto in generale o il suo allontanamento dalla specifica organizzazione criminale; Raiola, per di più, era incorso in diverse infrazioni disciplinari. In definitiva, il decreto ministeriale era ampiamente motivato sulla sussistenza dei presupposti che legittimavano l'adozione del regime detentivo speciale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo falsa applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e motivazione apparente. Secondo il ricorrente, la capacità dell'interessato di mantenere contatti con l'interessato era stata fondata dal Tribunale esclusivamente sul profilo criminale di Raiola nonché sulla sua biografia criminale: mancava una valutazione di attuali e concreti elementi sintomatici della pericolosità del detenuto. La proroga era frutto di automatismo rispetto al decreto originario. Il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di confrontarsi con le censure difensive senza tenere conto che dalle note informative non emerge l'attualità dei collegamenti tra Raiola e l'organizzazione criminosa. La motivazione era apparente anche con riferimento alla attuale operatività della associazione criminale di appartenenza, anche perché le informazioni davano atto dell'esistenza di ulteriori indagini senza specificare alcunché. Il ricorrente contesta il riferimento al trattenimento di missive con contenuto criptico, sottolineando che il contenuto di tale corrispondenza non era confluito nel provvedimento di proroga. Era stata del tutto tralasciata la circostanza, evidenziata dalla difesa, della intervenuta confessione da parte di Raiola dell'omicidio contestatogli, operata in presenza di un quadro probatorio non granitico. Tale confessione era espressione di un rottura della logica di omertà propria delle associazioni criminali. Inoltre, nessun tentativo di mettersi in contatto con gli esponenti del clan di riferimento era stato registrato. La motivazione del provvedimento era circolare: non veniva chiarito per quale motivo l'ordinario regime detentivo non avrebbe potuto fronteggiare il pericolo di contatti con l'associazione criminale. In nessun modo veniva argomentata la pericolosità attuale di Raiola. La motivazione era apodittica anche con riferimento all'attuale operatività del clan di riferimento: eppure anche i decreti di proroga devono contenere autonoma e congrua motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, ord. pen., dispone che la proroga del regime detentivo speciale previsto dalla norma "è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutati, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". La natura della valutazione del Ministro della Giustizia si comprende meglio confrontando quanto previsto per la proroga con quanto richiesto in sede di prima applicazione del regime: in quella sede devono sussistere "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con un'associazione criminale"; le restrizioni disposte, infatti, sono necessarie "per impedire i collegamenti con l'associazione". In sede di proroga, quindi, la mancanza attuale di collegamenti con l'associazione criminale è un fatto presupposto in quanto gli stessi sono impediti dalle restrizioni disposte in sede di applicazione; il Ministro, quindi, è chiamato ad esprimere una prognosi di quanto avverrebbe se le restrizioni fossero cancellate e il detenuto tornasse ad essere sottoposto al regime detentivo ordinario: se avrebbe la capacità e la volontà di riallacciare e mantenere i rapporti con l'associazione di cui faceva parte. Di conseguenza, l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 - 01); è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483 - 01). Ovviamente, se nel periodo di sottoposizione al regime differenziato il detenuto ha già tentato di mantenere i rapporti predetti o addirittura è riuscito a rapportarsi con il gruppo criminale, la valutazione prognostica è più semplice; ma non si può sostenere che la mancanza di tali tentativi o rapporti impedisca una valutazione nel senso della persistente capacità e volontà di approfittare del venir meno delle restrizioni. Come si è visto, la legge indica alcuni parametri, non esclusivi ("anche"), che devono guidare il Ministro e il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a verificare "la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.). Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato operato nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361 - 01). Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: di conseguenza non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa (Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Rv. 234179 - 01); si è precisato che non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805 - 01). La Corte ha stigmatizzato la mancanza di un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Rv. 240141 - 01). 2. Alla luce di questi principi, si deve escludere che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente. In effetti, il Tribunale ha valutato sia il profilo soggettivo che quello oggettivo che giustificavano la proroga del regime speciale: dal primo punto di vista ha fatto riferimento alla posizione di vertice tenuta da Raiola nel sodalizio camorristico, la consumazione da parte sua di reati gravissimi, tra cui due omicidi volontari, nonché i trattenimenti di missive di contenuto criptico, dato, quest'ultimo, particolarmente significativo perché attiene ai contatti con l'esterno del detenuto: nell'ottica del pericolo di contatti con il clan di appartenenza è sufficiente il ripetuto trattenimento della corrispondenza, frutto del sospetto argomentato di tentativi di comunicazione con i sodali o da parte degli stessi. Dal secondo punto di vista, il Tribunale ha argomentato sulla perdurante operatività del clan criminale di riferimento, dimostrato dalle indagini in corso. 3. Le censure mosse dal ricorrente non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorso lamenta che il Tribunale non abbia valutato le argomentazioni difensive sulla mancanza di attualità dei collegamenti tra Raiola e il clan di riferimento: ma presupposto della proroga non è affatto l'attualità dei collegamenti, quanto il pericolo che gli stessi, a seguito del venir meno delle restrizioni derivanti dal regime speciale, possano riprendere. La contestazione della attuale operatività del clan di riferimento è svolta con argomenti di fatto e non dimostra affatto - né, per la verità, afferma - che il clan sia sciolto e non più esistente. Anche le considerazioni concernenti le missive trattenute richiamano elementi di fatto e non risultano niente affatto decisive. Il ricorrente sottolinea che le missive erano indirizzate alla moglie e al fratello di Raiola, che non sono inseriti in circuiti criminali né sono in contatto con gli stessi: si tratta di affermazioni prive di autosufficienza, che non negano che i ripetuti trattenimenti vi siano stati e che fossero giustificati con l'adozione di frasi criptiche. Il ricorrente, inoltre, censura la mancata valutazione della condotta processuale del ricorrente, che avrebbe confessato la propria responsabilità per uno degli omicidi commessi pur in presenza di un quadro probatorio "non granitico": ancora una volta deduzione priva di autosufficienza e che, comunque, non assume la portata che il ricorso pretende di attribuirle, che, cioè, si sarebbe trattato di un "gesto di rottura" verso le regole dell'omertà che governano le associazioni criminali. Il ricorrente nulla obietta, in verità, alla considerazione ben più pregnante dell'ordinanza secondo cui nessun elemento suggerisce un ravvedimento di Raiola sul piano generale o un suo allontanamento dalla organizzazione criminale di riferimento. In definitiva, il ricorso propone esclusivamente considerazioni in fatto prive di autosufficienza o argomentazioni manifestamente infondate. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore 'della Cass
Decreto Cassazione n. 42736/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris