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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39295/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19125/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle condotte violente rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti presso il suo domicilio, a seguito di una richiesta di intervento per sedare un litigio in famiglia; ritenuto che le atre doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, come anche quelle sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. per la gravità della reazione violenta e delle lesioni cagionate all'agente di polizia, riscontrate da referto medico e messe indubbio dalla difesa con opinabili congetture sulla lunga permanenza dell'agente nella camera da letto che non inficiano la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19125/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle condotte violente rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti presso il suo domicilio, a seguito di una richiesta di intervento per sedare un litigio in famiglia; ritenuto che le atre doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, come anche quelle sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. per la gravità della reazione violenta e delle lesioni cagionate all'agente di polizia, riscontrate da referto medico e messe indubbio dalla difesa con opinabili congetture sulla lunga permanenza dell'agente nella camera da letto che non inficiano la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris